Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41451 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41451 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIVA DEL GARDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia che, disapplicata la recidiva contestata e rideterminata la pena inflitta, ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Brescia, all’esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 582, 583, comma primo e comma secondo, n. 2), 577, comma primo, n. 4), in relazione all’art. 61, comma primo n. 1) cod. pen.; alla contravvenzione dì cui all’art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110; al delitto di cui agli artt. 582, 585, commi primo e comma secondo, n. 2), 577, comma primo, n. 4), in relazione all’art. 61, comma primo n. 1) cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, con il quale si lamenta la mancata applicazione della scriminante di cui all’art. 52 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto fondato su mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare un’inammissibile rivalutazione o un’alternativa lettura delle fonti probatorie che, con motivazioni chiare e coerenti, i giudici di merito hanno evidenziato e posto a sostegno delle decisioni assunte.
Ritenuto che anche con il secondo motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, trattandosi di una valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.