Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51137 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51137 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PATERNO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 del TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Catania che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Paternò di condanna per il reato di lesione personale;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di l e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della esimente della legittima difesa è indeducibile perché a) il vizio di motivazione non può più essere denunziato dati gli att confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del Tribunale che decidono gli contro le sentenze del Giudice di pace, ex artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; b) il ricorso si risolve in un tentativo di ottenere da Corte un nuovo giudizio di merito a dispetto del fatto che, nel giudizio di legittimità, consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di tr proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisi la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integr vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più ade valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260).
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di l quanto al mancato riconoscimento dell’intervenuta prescrizione del reato – è infondato quanto la prescrizione maturerà non prima del 21/02/2025 più le eventuali sospensioni;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 06 dicembre 2023.