Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47609 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47609 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARUNCHIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 del GIUDICE DI PACE di PRATO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Prato lo ha condannato per il reato di lesioni, assolvendolo invece dagli ulteriori delitti contestatigli con l’imputazione;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciano vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio, è inammissibile in quanto eminentemente versato in fatto nonché teso ad ottenere una rivalutazione delle prove, preclusa al giudice della legittimità in mancanza di illogicità dell’apparato argomentativo adoperato dal giudice del merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Né può ritenersi idonea a scalfire la motivazione adottata dal Giudice di primo grado la censura relativa alla inattendibilità della persona offesa in quanto le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni di questa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALECOGNOMERAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214; Sez. 4, n. 410 del 2022, COGNOME, Rv. 282558); il Giudice di Pace, peraltro, ha ulteriormente vagliato, allo scopo di valutare la resistenza delle dichiarazioni della parte civile, una serie di altri elementi probator tutti idonei a supportare l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato (si vedano, in particolare, le testimonianze rese in dibattimento nonché l’annotazione relativa all’intervento degli agenti sul luogo);
Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione della scriminante di cui all’art. 52 c.p., è manifestamente infondato in quanto contrario a consolidata giurisprudenza di legittimità, ad avviso della quale, quando – come nel caso di specie – le offese sono contemporanee e reciproche, ognuno dei due contendenti versa in re illicita per cui nè l’aggressore nè l’aggredito possono invocare il beneficio dell’esimente della legittima difesa, giacchè presupposto essenziale di essa è che si reagisca al pericolo attuale di un’offesa ingiusta, non ad una offesa già in atto (Sez. 1, n. 8655 del 13/02/1976, Cutuli, Rv. 134314), principio quest’ultimo che ha trovato corretta applicazione
nella sentenza adottata dal Giudice di Pace (si veda, in particolare, pag. 8 dell’impugnata sentenza) e con il quale il presente ricorso non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/10/2023