Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13976 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13976 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALBENGA il 24/01/1982
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di cui
all’art. 588, primo comma e secondo comma cod. pen.;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che deduce “erronea valutazione e mancata assunzione di elementi probatori” ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen. in relazione alla mancata audizione in secondo grado di un testimone che, però non era stato inserito nella lista testimoniale, è inammissibile
in quanto «la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.,
solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado»
(Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337 – 01),
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 52 cod. pen., è
manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità,
in base al quale è inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall’intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata (Sez. 5, Sentenza n. 15090 del 29/11/2019, Rv. 279085 – 01); e che nella specie non si versa nel “caso eccezionale” (che consente il riconoscimento della esimente) integrato da un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un’offesa che, per essere diversa a più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/03/2025