Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46922 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46922 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VARESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20/09/2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese del 17/12/2020, con la quale NOME COGNOME è stato condannato alla pena di sei anni di reclusione per il tentato omicidio di NOME, attinto all’addome, al fianco destro, al gluteo ed al braccio destro, da colpi d’arma da fuoco esplosi al suo indirizzo dall’imputato. In Malnate, il giorno 13 aprile 2013.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo i seguenti motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della legittima difesa, anche nella forma putativa, o in subordine dell’eccesso colposo di legittima difesa, censurando la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale che, dopo avere correttamente escluso la responsabilità del COGNOME in ordine all’originariamente contestato delitto di detenzione e porto d’arma comune da sparo, aveva illogicamente ritenuto sussistente in capo al ricorrente COGNOME. Il COGNOME aveva infatti reagito al tentativo di rapina subìto ad opera del NOME e di altro soggetto, compromettendo lo stesso bene (integrità fisica) cui voleva attentare il suo antagonista: doveva conseguentemente riconoscersi l’invocata esimente, anche nella forma putativa, ovvero, in subordine, l’eccesso colposo di legittima difesa.
2.2. Con il secondo ed ultimo motivo il ricorrente si duole dell’eccessività della pena inflitta: censura in particolare la scelta di non applicare nella massima estensione la riduzione per il tentativo.
Il AVV_NOTAIO Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1 L’evento delittuoso contestato all’imputato si colloca all’interno di dinamiche, non del tutto chiarite, inerenti ad opachi rapporti tra le parti, legate ad illecite compravendite di sostanze stupefacenti. La Corte territoriale ha evidenziato a tale proposito come nel contesto criminale del narco-traffico erano certamente coinvolti sia l’imputato COGNOME, che aveva ammesso di coltivare e vendere droga,
sia la vittima NOME, ed il suo accompagnatore NOME, da ritenersi certamente non meri consumatori di droga.
In tale contesto, al culmine di una lite intercorsa tra NOME e NOME il 13 aprile 2013, il primo esplodeva dei colpi d’arma da fuoco nei confronti del secondo, attingendolo all’addome, al fianco destro, al gluteo ed al braccio destro.
L’imputato non ha negato l’azione, collocandola tuttavia all’esito di un’aggressione da lui subìta ad opera del NOME, e dopo essersi impossessato dell’arma che quest’ultimo deteneva e con la quale l’aveva in precedenza minacciato.
1.2. Ciò premesso, è opportuno premettere come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, COGNOME, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, COGNOME G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369).
Dall’affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari. Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l’esistenza di un «ragionevole dubbio», esula dai poteri della Corte di cassazione, nell’ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell’iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione.
La specificità della disposizione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., esclude poi che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Tantomeno può costituire motivo di ricorso, sotto il profilo dell’omessa motivazione, il mancato riferimento a dati probatori acquisiti. Se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all’analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l’analisi di determinati elementi probatori.
Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per l’omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell’elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, COGNOME, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, COGNOME, Rv. 239789).
Passando al più specifico tema del «vizio di manifesta illogicità» della motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell’interpretazio delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo; sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non consiste nell’accertare la plausibilità e l’intrinseca adeguatezza dei risultati dell’interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti; c) nell’interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, sempre che non sia dedotto un dubbio ragionevole, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l’opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, dato che in quest’ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l’area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, COGNOME, Rv. 236540; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).
Effettuate tali doverose precisazioni, osserva la Corte come il primo motivo di ricorso sia da disattendere, in quanto meramente reiterativo di deduzioni
già svolte in punto di gravame e confutate dalla Corte di appello, con motivazione adeguata e coerente.
In particolare, con concorde valutazione, i giudici di merito hanno escluso la sussistenza della legittima difesa, non essendo emersi elementi per ritenere che il NOME fosse stato costretto a sparare contro NOME dalla necessità di difendersi contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, non essendo stato accertato che l’arma fosse stata in precedenza nelle mani della persona offesa, ed essendosi invece escluso che ella avesse esploso colpi d’arma da fuoco per aria per minacciare l’imputato.
Peraltro, come correttamente osservato dal primo Giudice, quand’anche si volesse aderire alla (contraddittoria e lacunosa) versione difensiva – secondo la quale il NOME si sarebbe impossessato dell’arma del NOME, poco prima da questi (e da NOME) utilizzata per minacciarlo ed estorcergli la droga , in ogni caso non sarebbe configurabile l’esimente della legittima difesa, in quanto il COGNOME non si limitò a difendersi dall’aggressione o dal tentativo di estorsione, ma, dopo essersi impossessato dell’arma, esplose ben cinque colpi d’arma da fuoco, attingendo la persona offesa in parti vitali, ed allontanandosi solo dopo avere scaricato l’intero caricatore.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «non è invocabile la scriminante della legittima difesa da chi reagisca ad una situazione di pericolo alla cui determinazione egli stesso abbia concorso e nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore» (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256016, fattispecie in cui l’imputato non si era avvalso della possibilità, garantitagli dal possesso di una pistola, di allontanarsi immediatamente dal luogo ove era in corso la lite con la vittima).
Correttamente è stata anche esclusa la fattispecie dell’eccesso colposo, che può ipotizzarsi solo se l’esimente sussiste (Sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, P., Rv. 247898; Sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008 – dep. 2009, P.G. in proc. Olari e altri, Rv. 242349).
Il secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, anche perché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae a ogni sindacato in proposito per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi contenuti.
La Corte territoriale ha in particolare ritenuto la congruità della pena base, già stabilita dal primo giudice in anni 9 di reclusione – poi ridotta ex a t. 62 bis cod. pen,. alla pena finale di anni 6 di reclusione -, argomentando in ordine al
discostannento dal minimo edittale in ragione della rilevante gravità delle lesioni cagionate e della particolare intensità del dolo.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 01/06/2023