Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 189 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 189 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette:
la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n, 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall’avvocato COGNOME che, nell’interesse della parte civile NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso e l condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla stessa parte civile nel presente giudizio di legittimità, come da nota;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 ottobre 2020 (dep. il 20 novembre 2020) la Corte di appello di Napoli – all’esito del gravame interposto da NOME COGNOME – ha confermato la pronuncia
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in data 17 gennaio 2019 con la quale il Tribunale di Napoli aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i reati aggravati di lesioni personali e minaccia (capi A. e B. del rubrica) nei confronti di NOME COGNOME, per i reati di minaccia e percosse (capo C. del rubrica) nei confronti di NOME COGNOME, nonché per il reato aggravato di minaccia (capo D.) nei confronti di NOME COGNOME, tutti commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e – concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza – lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e lo aveva dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di an cinque, con le conseguenti statuizioni civili in favore di NOME COGNOME.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1 att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo, in relazione al reato di cui al capo A., ha dedotto violazione della legge penale, indicata nell’art. 52 cod. pen., e della legge processuale penale indicata negli artt. 192 e 530, comma 3, cod. proc. pen., a cagione dell’esclusione dei presupposti della legittima difesa e della mancata applicazione della causa di giustificazione i presenza di un dubbio sulla sua sussistenza; nonché il vizio di motivazione, sub specie della mancanza, della contraddittorietà di essa e del travisamento della prova, in ordine alla ritenuta attendibilità dei soggetti escussi in ragione delle cui dichiarazioni la condotta le del ricorrente è stata collocata in un momento antecedente all’aggressione da lui subita (ad opera di alcuni degli stessi dichiaranti) e perciò ritenuta incompatibile con l’invoc scriminante nonostante le puntuali critiche mosse con il gravame (relative alla affidabilità genuinità delle dichiarazioni in discorso e alla peculiarità della posizione processuale di alc dei soggetti che le hanno rese, indagati per le lesioni prodotte al ricorrente ed alla di madre e documentate dai referti e delle fotografie in atti; alla prospettata inidonei rappresentativa del contributo ricostruttivo del teste COGNOME; alla «svalutazione degl elementi segnalati dalla difesa» dell’odierno ricorrente a dimostrazione della collocazione della condotta lesiva in imputazione nel momento nel quale il COGNOME venne congiuntamente aggredito, in particolare dal COGNOME, dal COGNOME e dall’COGNOME).
2.2. Con il secondo motivo, in relazione ai reati contestati ai capi B., C., richiamando quanto esposto nel primo motivo, sono stati denunciati la violazione della legge processuale penale, indicata nell’art. 192 cod. proc. pen., in ordine alla valutazione del prova, nonché la mancanza e la contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova, con riguardo alla ritenuta attendibilità soggettiva ed oggettiva dei soggetti le dichiarazioni, ad avviso dei Giudici di merito, hanno integrato la prova della responsabili dell’imputato per i detti reati, quantunque i motivi di gravame avessero puntualmente evidenziato le criticità relative alla attendibilità dei dichiaranti.
2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 133, 62-bis, 81 cpv. cod. pen. e il difetto di motivazione, in relazione all’esclusione dell’apprezzamento fine del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche – dell’ulteriore offerta di ri economico avanzata, in corso di giudizio, dall’odierno ricorrente; nonché il difetto motivazione e la contraddittorietà di essa, in relazione alla individuazione di una pena base più elevata del minimo edittale, nonostante il contemporaneo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché in ordine alla determinazione degli aumenti relativi ai reati in continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
I primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati, generici e versati in fatto, nei termini che si espongono.
La sentenza impugnata ha escluso la sussistenza della scriminante invocata in relazione al fatto di cui al capo A. e ha ritenuto provati tutti i delitti ascritti all’imputato, a rilievo centrale alla deposizione del teste COGNOME, il cui travisamento non può dir ritualmente dedotto, atteso che il ricorso non ha dedotto una patente discrasia tra l deposizione dell’COGNOME e quanto da essa tratto dai Giudici di appello, bensì una difformità tra la decisione impugnata a quella di primo grado in ordine al momento in cui avrebbe avuto contezza di quanto accaduto (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01). I Giudici di appello, rilevando come il dichiarante sia un soggetto non legato da rapporto d amicizia con il COGNOME, hanno tratto dalla sua testimonianza: la piena conferma del narrato della persona offesa e la smentita della diversa ricostruzione della dinamica del fatto offert dall’imputato (segnatamente poiché il teste ha riferito di aver visto la persona offesa, che stesso imputato ha ammesso di aver colpito, col volto coperto di sangue prima che arrivassero gli altri soggetti dalla cui aggressione, posta in essere insieme al COGNOME NOME ha dichiarato di essersi difeso); e l’irrilevanza delle discrasie di poco momento nelle deposizioni degli altri soggetti escussi (coinvolti nell’accaduto). Ancora, la Co distrettuale ha logicamente esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto del tutto inattendibi deposizioni dell’imputato e della teste COGNOME e quelle per cui non ha ritenuto le lesi riportate dalla madre del NOME a inficiare l’attribuzione allo imputato dell’aggressio del COGNOME e, dunque, un elemento atto a suffragare che nella specie il NOME si si difeso da un’aggressione. Rispetto a tale iter argomentativo, che ha dato conto in maniera chiara delle ragioni per cui non ha accolto il gravame e, in particolare, dell’apprezzamento degli elementi decisivi ai fini del giudizio (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, 281935 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841 – 01), la prospettazione difensiva finisce col devolvere un diverso apprezzamento di merito non
consentito in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.; Sez. 2, n. 7667 d 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 – 01).
Il terzo motivo è inammissibile in quanto del tutto generico, poiché esso non reca un’effettiva censura alla decisione impugnata bensì solo asserti apodittici che non si confrontano con la motivazione (cfr. Sez. 2, n. 7667/2015, cit.; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi d’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 01).
L’imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME COGNOME, che si liquidano in complessivi euro 2.800, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2800, oltre accessori di legge.
Così deciso 1113/09/2022.