Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 701 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 701 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, la quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito i difensori: l’avvocato COGNOME si associa alla richiesta del PG insistendo per la conferma della sentenza impugnata e chiedendo l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso; deposita conclusioni e nota spese.
L’avvocato COGNOME NOME si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 28 ottobre 2021, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condanNOME NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di lesioni aggravate in danno di NOME COGNOME, colpito con un tagliere.
Nell’interesse dell’COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, rilevando: a) che la Corte territoriale, nel disporre l’escussione del COGNOME, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., aveva riconosciuto che, allo stato degli atti, non era possibile confermare la sentenza di condanna, tenuto conto della difesa dell’COGNOME, il quale aveva dedotto di avere agito per legittima difesa, prospettando, in via subordinata, l’eccesso colposo ai sensi dell’art. 55 cod. pen.; b) che, in ogni caso, la deposizione del COGNOME poneva il problema dell’attendibilità di quest’ultimo, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE accuse che l’COGNOME aveva mosso nei confronti del primo, già in sede di interrogatorio di convalida; c) che la Corte territoriale, pur avendo disposto l’acquisizione dei documenti, anche fonici e video, prodotti dalla difesa dell’COGNOME, aveva rigettato la richiesta difensiva di far ascoltare al COGNOME quanto acquisito, in tal modo impedendo di far emergere l’inattendibilità della persona offesa e, in definitiva, l’impossibilità di colmare, con le dichiarazioni di quest’ultima, le lacune probatorie che avevano reso assolutamente necessaria l’integrazione istruttoria; d) che, inoltre, si era registrato un travisamento probatorio, dal momento che la Corte d’appello, oltre a non avvedersi che i video prodotti dall’imputato erano più di uno, aveva fatto riferimento ad un litigio esclusivamente verbale, laddove in una RAGIONE_SOCIALE riproduzioni si vedeva il COGNOME agitare un oggetto contundente nei confronti dell’NOME; e) che siffatto elemento andava poi correlato con quanto dichiarato, nelle sommarie informazioni testimoniali, da NOME COGNOME, presente ai fatti e del tutto imparziale, la quale aveva dichiarato che era stato il COGNOME ad aggredire a colpi di tagliere l’NOME, dopo che il primo aveva rubato i computer del secondo e della stessa COGNOME, tentando di estorcere del denaro, in cambio della loro restituzione; f) anche sul contenuto di siffatte dichiarazioni si registrava un travisamento della prova, dal momento che, secondo la Corte territoriale, per la COGNOME, il COGNOME si sarebbe limitato a scagliare il tagliere o che avrebbe fatto il gesto di colpire l’NOME; g) che l’inattendibilità del COGNOME e la sua attitudine violenta erano, del pari, confermate dalle chat intercorse tra il COGNOME e la NOME e tra il primo e la COGNOME. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza o erronea applicazione dell’ad. 55 cod. pen., denunciando il travisamento della prova costituita dalle condizioni nelle quali l’COGNOME era stato presentato all’udienza di convalida, le quali, unitamente alle dichiarazioni dell’imputato e della COGNOME nonché alle prove prodotte in appello, confermavano la sussistenza dei presupposti di cui all’ad. 55 cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 52 e 614 cod. pen., rilevando come il rapporto di proporzionalità tra offesa minacciata e difesa deve ritenersi presunto, dal momento che si vede in ipotesi di violazione di domicilio da parte del NOME e di una successiva aggressione, da parte di quest’ultimo, in risposta alla richiesta di restituzione dei beni sottratti all’COGNOME (il computer dell’imputato e della COGNOME)
Sono state trasmesse, ai sensi dell’ad. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
All’udienza del 16 dicembre 2022 si è svolta la discussione orale.
Considerato in diritto
I tre motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per assenza di specificità e per manifesta infondateza, sia perché, in definitiva, si traducono nell’aspirazione ad una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità, sia perché del tutto genericamente deducono l’esistenza di un rapporto di proporzione tra l’asserita offesa e la reazione che si è tradotta in un’aggressione con un tagliere, spezzatosi poi in più punti, a seguito dei numerosi colpi inflitti al NOME che ha riportato multiple ferite lacero-contuse al volto, alla testa, la frattura RAGIONE_SOCIALE ossa nasali e un trauma dell’avambraccio destro.
Sotto il primo profilo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all’ambito applicativo dell’ad. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per “brani” né i:uori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del
11/01/2007, COGNOME, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, COGNOME, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, COGNOME, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugNOME, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167).
Ma è soprattutto assorbente il dato, valorizzato dalla sentenza impugnata, secondo il quale, anche a voler ammettere che il COGNOME avesse sottratto dalla stanza dell’COGNOME il p.c. (ciò che, peraltro, secondo la stessa prospettazione di quest’ultimo, si colloca in un momento distinto dall’aggressione, nel senso che l’essersi l’imputato avveduto dell’assenza del p.c. provocò il confronto tra i due che, poi, sarebbe degenerato per l’iniziativa aggressiva del medesimo COGNOME) e anche a voler ritenere che fosse stato il COGNOME a brandire per primo il tagliere, in ogni caso, la disparità di condizioni fisiche dei due e l’estrema, reiterata violenza dei colpi inferti dall’imputato comunque collocano la condotta al di fuori di qualunque proporzionalità.
Quanto poi al tema della legittima difesa domiciliare, nel quale più marcati sono i profili di manifesta infondatezza, si osserva che, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, la fattispecie scriminante risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, postula, quali requisiti aggiuntivi rispetto a quello della proporzione, di cui all’art. 52, comma primo, cod. pen. (requisito quindi che non deve mancare e che, nel caso di specie, la Corte d’appello ha argonnentatannente escluso), la commissione di una violazione di domicilio da parte dell’aggressore, la presenza legittima dell’agente nei luoghi dell’illecita intrusione predatoria o dell’illecito intrattenimento e uno specifico animus defendendi”, per cui alla finalità difensiva deve necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata (v., ad es., Sez. 1, n. 23977 del 12/04/2022, COGNOME, Rv. 283185 – 01).
Nel caso di specie, la violazione del domicilio, come detto, secondo la medesima prospettazione del ricorrente, si era ormai consumata con la sottrazione del p.c., con la conseguenza che la violenza non era finalizzata a respingere l’azione intrusiva, ma rappresentava una reazione collocata nella fase del confronto finalizzato a conseguire la restituzione del bene.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che, in ragione RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, il ricorrente va condanNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all’attività svolta, vengono liquidate in euro 3.800,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.800,00, oltre accessori di legge.
Così 9teciso il 16/12/2022