Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 442 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 442 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/04/2022 del TRIB. LIBERTA di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 27 aprile 2022, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE – investito ai sens dell’art. 309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME riformato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 13 aprile 2022 applicando all’indagato la misura degli arresti domiciliari con l’ausi strumentazione elettronica, in sostituzione della custodia cautelare in carcere originariament disposta.
Il Tribunale ha confermato il giudizio di gravità indiziaria formulato dal primo giudic relazione al delitto di tentato omicidio in danno di NOME COGNOME asseritamente commesso dall’indagato nella notte del 9 aprile 2022.
Nelle prime ore del mattino di quel giorno, personale del Commissariato di RAGIONE_SOCIALE Brancaccio interveniva su richiesta di NOME COGNOME che aveva riferito di un’aggression subita dai propri figli NOME e NOME COGNOME.
Giunti sul posto, gli agenti constatavano la presenza di NOME COGNOME che presentava varie abrasioni e riferiva di essere stato colpito con un bastone chiodato in testa.
Il primo referto del RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE recava la diagnosi di «frattura avvallata e pluriframmentaria in regione occipito-parietale sinistra, con ferita la contusa», con prognosi riservata.
Nel corso delle investigazioni avviate immediatamente, venivano escusse diverse persone allo scopo di comprendere la dinamica dei fatti e, a seguito delle prime dichiarazioni del COGNOME, la responsabilità del ferimento veniva ricondotta all’indagato.
L’ordinanza ha dato ampiamente atto del contenuto delle dichiarazioni rese dalle persone escusse, con particolare riferimento al cugino del ferito, NOME COGNOME, e al fra della vittima, NOME COGNOME.
In seguito a quanto dagli stessi dichiarato, con specifico riguardo alla riferita ascriv dell’aggressione subita da COGNOME a NOME COGNOME, fidanzato della ex ragazza del ferito, gli operanti si mettevano alla ricerca del predetto acquisendo ulteriori dichiarazioni da NOME COGNOME (fidanzata di COGNOME), NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Le versioni rese da NOME COGNOME (in particolare) da un lato e dalla NOME, dal COGNOME e da NOME dall’altro erano contrastati.
In particolare, il primo, affermava di essersi trovato con il fratello la notte del 9 apri e riferiva che lo scontro fisico tra COGNOME e COGNOME era stato preceduto da una lite ver avvenuta la sera precedente.
Ne era seguita l’organizzazione di una spedizione punitiva da parte di COGNOME COGNOME COGNOME amici e parenti (tra cui lo stesso NOME COGNOMECOGNOME per colpire COGNOME COGNOMECOGNOME in effetti stato malmeNOME con schiaffi, calci e pugni.
L’aggressione aveva avuto termine a seguito dell’intervento del padre della NOME.
A questo punto, COGNOME aveva afferrato dalla propria automobile la mazza di ferro chiodata e successivamente aveva colpito NOME COGNOME.
Diversa la versione resa dalla NOME, dalla COGNOME e da NOME.
In particolare, il contrasto riguarda la vera e propria fase in cui COGNOME aveva col COGNOME in quanto entrambi hanno riferito che il primo a colpire l’altro era stato COGNOME utilizzando un bastone prelevato da un cassonetto della spazzatura.
Solo a seguito di tale gesto e dopo essere stato reiteratamente colpito, COGNOME, a sua volt avrebbe preso un bastone da un altro cassonetto e successivamente colpito l’avversario.
L’ordinanza ha dato atto, inoltre, delle dichiarazioni rese da COGNOME COGNOME COGNOME era recat RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricevendo un referto attestante la presenza di lesioni guaribili in un giorno.
Quanto al bastone, aveva riferito agli investigatori di averlo portato a cas successivamente consegNOME agli agenti di Polizia.
Non veniva rinvenuto sul luogo dello scontro fisico il bastone asseritamente utilizzato COGNOME.
L’ordinanza ha motivato in punto di gravità indiziaria relativamente al delitto di ten omicidio di cui alla rubrica imputativa valorizzando circostanze fattuali, quali lo strum utilizzato per colpire, le regioni del corpo attinte, le lesioni provocate.
Il Tribunale ha escluso la configurabilità della legittima difesa non ritenendo sufficien circostanza che COGNOME avesse colpito l’avversario dopo essere stato aggredito, a sua volta, avendo ritenuto maggiormente credibile, per plurime ragioni specificamente indicate, la versione di NOME COGNOME rispetto a quella degli altri testi presenti al momento fatto.
In particolare, ha ritenuto non del tutto credibile la circostanza del rinvenimento del bast di ferro in un cassonetto della spazzatura reputando più verosimile la versione secondo cui COGNOME si era recato all’incontro con COGNOME munito di bastone, proprio temendo di esser aggredito (come poi avvenuto).
E’ stato escluso che COGNOME possa avere agito per pura difesa in ragione della sproporzione tra strumento usato ed offesa subita sostanziatasi in un’aggressione che ha comportato lesioni guaribili in un giorno.
In punto di esigenze cautelari, è stato ritenuto sussistente il pericolo di reiterazio ragione della gravità della condotta posta in essere, che si è risolta nell’utilizzo di una m metallica.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un motivo con il quale ha dedo violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della operatività dell’esimente dell legittima difesa o, comunque, dell’eccesso colposo.
Ha richiamato la motivazione del Giudice per le indagini preliminari che, pur avendo applicato la misura cautelare, non aveva convalidato il fermo disposto dal Pubblico ministero con motivazione ritenuta viziata e frutto di una valutazione parziale degli atti delle indagini
Il primo giudice ed il Tribunale avrebbero errato nella valutazione delle dichiarazioni congiunti della vittima e dei testi che avevano reso dichiarazioni favorevoli all’indagato.
Si trattava, nel secondo caso, di dichiarazioni del tutto coerenti con quelle rese da COGNOME.
A supporto di quanto affermato ha riportato, trascrivendole nel corpo del ricorso, le predet dichiarazioni nei punti essenziali.
Già in sede di riesame era stato segnalato come la progressione dell’azione violenta nei confronti di COGNOME ne aveva determiNOME la reazione mediante il bastone di ferro rinvenuto ne cassonetto dell’immondizia.
A fronte di tale prospettazione, integrante l’invocata applicazione della legittima dif secondo il ricorrente, il Tribunale non aveva dato adeguato riscontro.
Ricorrevano sia il presupposto dell’attualità del pericolo, essendo in atto un’aggressione parte di cinque persone, una delle quali (proprio COGNOME) munita di bastone, che quell della ingiustizia dell’offesa costituita proprio dall’aggressione.
In subordine, ha prospettato l’esistenza dell’eccesso colposo di cui all’art. 55 cod. pen.
Sul punto, il ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione, non avendo reso il Tribu alcuna argomentazione su quanto già richiesto in sede di impugnazione di merito.
Nel motivo è stata altresì eccepita la contraddittorietà della motivazione adottata Tribunale palermitano ed a supporto sono stati riportati ampi stralci del provvediment impugNOME (pagg. 7 – 11).
Nei passaggi riportati, è stato lamentato, non si è tenuto conto di quanto riferito dai NOME, COGNOME e COGNOME il cui narrato sarebbe stato anche travisato in merito al luogo quale COGNOME avrebbe prelevato il bastone di metallo.
La contraddittorietà è stata ravvisata anche nella parte di motivazione che ha preso i considerazione l’entità delle ferite riportate dall’indagato.
Inoltre, è stata eccepita la carenza di adeguata motivazione con riferimento alla valutazion dei fatti, da compiersi in relazione alla condizione ex ante esistente al momento dell’aggressione.
Sul punto, ha specificamente richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità i merito alla prova indiziaria.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente ha presentato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il complesso motivo di impugnazione, pur essendo dichiaratamente articolato secondo la violazione di legge, si sostanzia nella diffusa illustrazione di un vizio motivazionale declina plurimi aspetti della ricostruzione fattuale adottata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in funzi tuttavia, del solo aspetto riferito all’esclusione della ricorrenza dell’esimente della le difesa e dell’eccesso colposo.
Deve essere ricordato che risale a Sez. U, n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l’insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai l ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controlla la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risulta probatorie».
L’arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, d ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione.
Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fas cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell’oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilit colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all’acquisizione della cert processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 e molte altre conformi precedenti).
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che, «in tema di motivi di ricorso cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla s mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con a probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stes
illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fat giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spesso valenza probatoria del singolo elemento».
Operata tale doverosa premessa, va, in primo luogo, segnalato che il profilo relativo al prospettazione della legittima difesa non è stato, in alcun modo, trascurato dal Tribunal palermitano.
Da pag. 7 in poi l’ordinanza dei giudici di merito si sofferma ampiamente sul profi svolgendo argomentazioni non manifestamente illogiche, coerenti e prive di fratture ricostruttive.
Il Tribunale ha escluso che la circostanza dell’avere subito l’aggressione abbi automaticamente posto COGNOME nella condizione prevista dalla scriminante.
Pur nella riconosciuta fluidità che caratterizza la ricostruzione del fatto in sede cautela Tribunale ha valorizzato la circostanza del rinvenimento del bastone di ferro utilizza dall’imputato ed il mancato rinvenimento, invece, di quello asseritamente utilizzato COGNOME.
Tale primo elemento è stato ritenuto idoneo a rendere maggiormente credibile NOME COGNOME rispetto ai testi NOME, NOME e NOME.
Scarsamente credibile è stato ritenuto anche che COGNOME abbia trovato casualmente il bastone nel cassonetto della spazzatura mentre era impegNOME a difendersi dall’aggressione.
Anche su tale punto è stato giudicato maggiormente credibile quanto dichiarato da NOME COGNOME COGNOME merito al fatto che COGNOME avesse portato con sé il bastone chiodato che aveva poi preso dal bagagliaio della propria automobile, dopo che si era consumata l’aggressione nei suoi confronti e non vi era più la necessità di difendersi dall’aggressione fi altrui.
Il Tribunale ha motivato anche in punto di sproporzione dell’offesa consumata da COGNOME ai danni di COGNOME avendo l’indagato riportato lesioni guaribili in un giorno a fronte di q ben più imponenti, riportate dalla persona offesa.
L’illustrazione, per come ora riassunta, evidenzia che quanto ipotizzato dalla difesa non stato, in alcun modo, trascurato e sullo stesso vi è stata una motivazione lineare e priva evidenti profili di illogicità.
Le dichiarazioni dei testi che hanno reso dichiarazioni contrastanti con i COGNOME so state prese in considerazione e motivatamente disattese, così come non è ravvisabile alcun travisamento relativo al posto dal quale COGNOME ha prelevato il bastone di metallo.
Alcun profilo di contraddittorietà è inoltre ravvisabile nella parte di motivazione ri all’entità delle ferite riportate dall’indagato; il dato è stato preso in considerazione in
del tutto congrui per spiegare quali sono state le modalità dell’aggressione da parte di COGNOME quelle dell’azione posta in essere da COGNOME.
Attraverso il vizio di motivazione, quindi, il ricorrente sollecita una rinnovata valutazio compendio indiziario, ossia un’operazione del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
La motivazione, infatti, appare manifestamente esente dalle censure mosse dalla difesa di COGNOME COGNOME COGNOME di ripercorrere i vari passaggi argomentativi dell’ordinanza rileggend ciascun elemento valorizzato dai giudici di merito per escludere la legittima difesa attrave un’operazione parcellizzata che non tiene conto della lettura unitaria operata nella valutazion dell’intero compendio.
Si propone una lettura alternativa dei singoli elementi fattuali che in questa sede non consentita e ciò si fa con una prospettiva non del tutto coerente rispetto all’impia motivazionale complessivo dell’ordinanza che ha operato una lettura globale e sinergica degli indizi.
Esclusa la legittima difesa, il Tribunale non era onerato di una specifica motivazione ordine all’eccesso colposo.
Va ribadito che «l’assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in spec della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un’aggressione mediante un reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l’eccesso colposo, che si caratterizza per l’erronea valutazione di detto pericolo e dell’adeguatezza dei mezzi usat (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Di Domenico, Rv. 279344).
In sostanza, «non può essere configurato l’eccesso colposo previsto dall’art. 55 cod. pen. in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui eccedono colposamente i limiti» (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256017).
Anche sotto tale profilo, quindi, il motivo di ricorso è inammissibile in qu manifestamente infondato.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/11/2022