Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3441 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3441 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
che ha concluso chiedendo kinammissibilità del ricorso.
Lette le conclusioni dellé.AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, difensore della parte civile NOME COGNOMECOGNOME COGNOME chiede dichiararsi kinammissibilità del ricorso con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio come da nota spese depositata.
Letta la memoria conclusiva del difensore del ricorrente, che insiste nei propri motivi chiedendo lé.accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato, per quanto qui di rilievo, NOME COGNOME colpevole di lesioni personali aggravate, giudicate guaribili in giorni 40 ( in concorso con COGNOME NOME, non ricorrente), e minaccia, in danno di NOME COGNOME.
Ha proposto ricorso l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che, nell’interesse dell’imputato, svolge ot motivi.
2.1. Con i primi due motivi, denuncia travisamento RAGIONE_SOCIALE prove dichiarative ed erronea applicazione dell’art. 52 cod. pen. . Secondo la Difesa, la Corte di appello, replicando l’er interpretativo del primo giudice, senza un adeguato scrutinio della persona offesa, ritenu acriticamente attendibile, ha ricostruito i fatti nei tenrnini di una aggressione unilaterale d dell’imputato ai danni della parte civile, laddove, nelle dichiarazioni rese in udienza dai COGNOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME COGNOME NOME si fa riferimento a una colluttazione. Da q la illogicità della motivazione sulla insussistenza della legittima difesa.
2.2. Analoghe deduzioni vengono svolte con il terzo e il quarto motivo con riferimento al mancato riconoscimento dell’eccesso colposo in legittima difesa.
2.3. Il quinto e il sesto motivo, riferiti al capo B), denunciano violazione e falsa appli dell’art. 612 cod. pen. e vizi della motivazione, con riguardo alla affermazione di responsabi per il delitto di minaccia, anch’essa fondata su un travisamento della prova dichiarativa, specie RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei NOME COGNOME e di NOME COGNOME.
2.4. I motivi settimo e ottavo sono dedicati al trattamento sanzionatorio, in relazione al qua Difesa ricorrente si duole del giudizio di mera equivalenza tra circostanze formulato dai giud di merito, non avendo la Corte di appello, a fronte di specifico motivo di gravame, affrontat punto dedotto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacchè propone motivi non consentiti dinanzi al Giudice di legittimità, laddove mira a conseguire una rivalutazione del compendio probatorio e, in specie, della prova dichiarativa, senza confrontarsi, peraltro, con la sentenza impugnat che ha già affrontato tutti i temi posti dall’appellante, con motivazione affatto illogica.
1.1. E’ opportuno ricordare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, qui estendersi all’esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservat competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei in vista di una decisione alternativa. Nè la Suprema Corte può trarre valutazio autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l’argomentazione critica, che si fonda sugli elementi di prova sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato, può essere sottoposta al
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contro
llo del COGNOME giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza a regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva ( 6, n. 40609 del 01/10/2008, COGNOME, Rv. 241214). Non è, dunque, sufficiente che gli atti d processo invocati dal ricorrente siano semplicemente “contrastanti” con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e d responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva d quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un compl elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per esse obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione – s in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il c:onvincimento del giud e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E’, invece, necessario che gli atti del processo richia dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radic incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria l motivazione.
2. Ciò premesso, si osserva, con riguardo ai primi due motivi, che la Corte di appello ha svolt un puntuale scrutinio della attendibilità della persona offesa, (peraltro, evidenziando che punto non era stato attinto dall’appello dello COGNOME), adeguatamente vagliandone la credibili intrinseca e valorizzando i riscontri, che hanno confermato la narrazione della vittim escludendo significative contraddizioni e incongruenze atte a inficiare la bontà ricostruttiva d vicenda, in particolare con riguardo al ruolo (aggressivo) dello COGNOME nel brutale pestaggio pregiudizio della persona offesa; ha esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto non attendibi versione difensiva ( pg. 23); ha affrontato anche il tema RAGIONE_SOCIALE apparenti discrasie tr dichiarazioni della persona offesa e altre testimonianze, ricordando come, ” nella valutazione di una pluralità di prove testimoniali aventi ad oggetto la ricostruzione del medesimo fatto, valenza probatoria di ciascuna dichiarazione non è compromessa dal fatto che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, quando i testi, come avvenuto caso di specie, non abbiano avuto tutti la completa o la medesima percezione di tutti i segmenti della vicenda per i tempi e i modi di svolgimento della stessa”.
2.1. Il vaglio di attendibilità della persona offesa risulta condotto correttamente, in confo con consolidato canone ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, che ha, da tempo, chiarito che le regole dettate dall’art. 192 comma terzo cod.proc.pen., relativamente al necessità dei riscontri esterni, non si estendono alle dichiarazioni della persona offesa, le q ben possono, legittimamente, essere poste da sole alla base dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, valutazione che, comunque, dev
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essere, in tal caso, più penetrante e rigoroso rispetto a quello che involge normalmente propalato del semplice testimone ( Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012, I3ell’Arte, Rv. 253214).
2.2. Attraverso un compiuto scrutinio RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, la Corte territoriale ha eviden come, dalle affermazioni dei testimoni esaminati nel dibattimento, dalle dichiarazioni d coimputato COGNOME e dalle coerenti certificazioni mediche RAGIONE_SOCIALE persona offesa, era emersa inconfutabilmente la condotta aggressiva – e non difensiva – tenuta dal ricorrente in pregiudiz della persona offesa, rimasta vittima di un brutale pestaggio originato da futili motivi (pag della sentenza impugnata), escludendo la prospettata legittima difesa, sia per l’assenza di u pericolo attuale di un’offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condo difensiva asseritannente attuata dallo COGNOME ( giacchè questi avrebbe potuto allontanarsi invece di aggredire la persona offesa, c.d. commodus discessus), ma anche per l’insussistenza del necessario requisito della proporzione tra offesa e difesa, tra reazione e aggressione. E poich non è invocabile la scriminante della legittima difesa da chi reagisca a una situazione di perico alla cui determinazione egli stesso abbia concorso, e nonostante disponga della possibilità d allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013 Rv. 256016 – 01), la Corte territoriale ha fatto buon governo della regula juris secondo cui non è invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione – sia erronea – di dover agire per scopo difensivo. (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Rv. 273861).
Analogamente infondate le doglianze che si concentrano sull’eccesso colposo in legittima difesa, che risentono del mancato confronto con gli argomenti spesi dal Giudice a quo per sconfessare la tesi difensiva della legittima difesa. E’ sufficiente, allora, ricordare che l’e colposo sottintende, a sua volta, i presupposti della scriminante con il superamento dei limit quest’ultima collegati (Rv. 245843; Sez. 1 n. 18926 del 10/04/2013, FQ.v. 256017).
Non hanno alcun pregio le deduzioni difensive riguardanti il capo B), ancora una volta formulate obliterando la compiuta argomentazione di cui si legge in sentenza ( pg. 32), con cui si è ancora una volta dato rilievo preminente alla attendibilità della persona offesa e testimonianze di coloro che hanno riferito RAGIONE_SOCIALE frasi minacciose pronunciate da NOME COGNOME, cosicchè, con razionale argomentazione, si è esclusa significativa rilevanza alla circostanza che i testimoni non abbiano riferito specificamente in merito alle parole contestate, che la Cort appello ha spiegato considerando la confusione causata dalle grida e la concitazione del momento.
E’ manifestamente infondato il motivo incentrato sul bilanciamento RAGIONE_SOCIALE circostanze, dal momento che la Corte di appello ha specificamente scrutinato tale profilo, condividendo la valutazione del primo giudice, alla luce del contesto fattuale, RAGIONE_SOCIALE concrete modalità de condotta e della particolare intensità del dolo. La valutazione della Corte di appello resist vaglio di legittimità, giacchè allineata all’orientamento secondo cui il giudice di merito escludere la sussistenza RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle
sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purc non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputa (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.pen quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e a modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 de 18/01/2011, Rv. 249163; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 27954902).
6.La sentenza impugnata, dunque, ha dato conto adeguatamente RAGIONE_SOCIALE ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tut Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, COGNOME, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna de ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugn 2000), al versamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
7.1. Il ricorrente deve anche essere condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalla costituita parte civile, da liquidarsi dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla part civile, che liquida in complessivi euro 2.120,60, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2023
Consigliere estensore