Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28602 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28602 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubbko Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, del foro di ROMA, in difesa di NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 gennaio 2023, la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato quella con cui la Corte di assise della stessa città, il 14 luglio 2021, ha dichiarato NOME COGNOME colpevole di omicidio volontario plurimo e lo ha condannato alla pena di trenta anni di reclusione.
Le menzionate decisioni sono state emesse nell’ambito del procedimento penale scaturito dall’uccisione di NOME e NOME, imbarcati, con le rispettive mansioni di cuoco ed aiuto cuoco, sulla nave «Gino RAGIONE_SOCIALE», battente bandiera italiana ed in navigazione, al momento del fatto, in acque internazionali e nei pressi delle Antille Olandesi.
La responsabilità di NOME COGNOME – pure in servizio sulla medesima imbarcazione, con la qualifica di operaio meccanico – in ordine al duplice omicldio è stata ritenuta dal primo giudice sulla base di un percorso argomentativo imperniato su quattro pilastri.
La Corte di assise ha considerato, innanzitutto, le deposizioni rese dai testimoni e da soggetti che, escussi nel corso delle indagini preliminari, hanno reso dichiarazioni c’ne sono state acquisite, in dibattimento, ai sensi dell’art. 512-bis cod. proc. pen., e valorizzato, ulteriormente, l’esito degli accertamenti necroscopici effettuati sui corpi delle vittime.
Ha, quindi, tenuto conto delle dichiarazioni confessorie rese dall’imputato il quale, dopo avere inizialmente esposto, per iscritto, di avere agito per difendersi dall’aggressione portategli dalle vittime, ha, poscia, sostenuto di essere rimasto coinvolto nella rissa provocata dalle persone offese ed originata dal torte risentimento che NOME nutriva nei confronti del comandante deiia nave; versione, questa, che la Corte di assise ha stimato inattendibile, avuto riguardo alla modestia delle lesioni riportate da COGNOME ed all’impausibilità del suo racconto, contraddetto dal fatto che NOME, avendo da poco ottenuto l’autorizzazione allo sbarco, che sarebbe avvenuto di lì a poco, non aveva più motivo di rancore nei confronti del comandante.
La Corte di assise ha, ancora, valorizzato la compatibilità tra la ricostruzione che ascrive all’imputato la deliberata e proditoria uccisione dei colleghi e gli esiti delle ispezioni e dei rilievi, attestanti, tra l’altro, la post alterazione della scena del crimine, desumibile dalla posizione dei coltelli e delle impronte rinvenute.
Ha, da ultimo, ritenuto che l’assunto secondo cui COGNOME avrebbe agito per legittima difesa è, a ben vedere, smentito già dalle dichiarazioni rese dallo stesso imputato.
La Corte di assise di appello, adita dall’imputato, ha dichiarato l’inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite ex art. 512-bis cod. proc. pen., sul rilievo dell’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’istituto e, in particolare, dell’omessa esecuzione, anche mediante rogatoria internazionale, di adeguate ricerche dei soggetti da escutere.
Ha, invece, disatteso il motivo di impugnazione concernente l’utilizzabilità degli esiti deVesarne autoptico, ovvero di un accertamento irripetibile eseguito in assenza di previo avviso all'(allora) indagato in ordine a data, ora e luogo del suo svolgimento e, quindi, in violazione del contradditorio.
Nel merito. a Corte di assise di appello ha condiviso le conclusioni già raggiunte dai giudice di primo grado in punto, specificamente, di responsabilità dell’imputato e di esclusione della invocata causa di giustificazione della legittima difesa.
Dopo avere chiarito, a confutazione di apposita obiezione difensiva, che l’omissione dl accertamenti di natura dattiloscopica e genetica sui coltelli e sulle tracce ernatiche non assume, nella fattispecie, valenza dirimente, in quanto afferente ad una circostanza non imprescindibile ai fini della complessiva ricostruzione del fatto, ha disatteso l’obiezione riguardante l’alterazione della scena del crimine che, a dire dell’imputato, avrebbe potuto essere modificata da ciascuno dei componenti dell’equipaggio, rilevando come l’espletata istruttoria e, specificamente, il contributo di due diversi testimoni convergano nell’attestare che tutti i rnarine si trovavano, in quel frangente, sul ponte e che, peraltro, nessuno si era portato nell’area interessata al momento avvicinato della scoperta dei corpi o successivamente.
La Corte di assise di appello ha tratto spunto, in chiave di riscontro all’impostazione accusatoria, dalla presenza di tracce ematiche sicuramente riconducibili a Bocullon, nonché dall’assenza di segni della colluttazione che, a suo dire, sarebbe seguita all’aggressione posta in essere ai suoi danni dalle vittime, definitivamente comprovata dal confronto tra le immagini estrapolate dal filmato girato durante la festa di poco precedente al delitto e le fotografie della scena del crimine, che d:mostrano come, medio tempore, non si sia verificata alcuna rilevante moCiflcazione.
I giudici di appello hanno, poscia, ritenuto la totale inverosimiglianza della ricostruzione, pure alternativamente prospettata dall’imputato, secondo la quale una delle vittime, colluttando con l’altra, la avrebbe colpita mortalmente per poi dirigere la propria furia omicida nei confronti di COGNOME il quale, a quel punto, sarebbe stato costretto a reagire, infliggendo, a sua volta, colpi letali al sopravvissuto.
Al riguardo, hanno ricordato, da un canto, come dai rilievi effettuati sia emerso che l’aogressore ha colpito la vittima con forza inaudita, stando sia di fronte che alc spalle, e rimarcato, dall’altro, che l’ipotesi ventilata dall’imputato non trovi convincente conferma nelle circostanze da lui indicate (lo stato di ebbrezza in cui versavano i soggetti coinvolti; la veemente colluttazione che H avrebbe impegnati; la presenza di lesività da difesa anche sul suo corpo; l’apprezzamento delle diverse corporature dei protagonisti della tragica vicenda):
Né, hanno aggiunto, può assumersi, con ragionevole certezza, che siano state le vittime ad introdurre sul luogo dei delitto i coltelli repertati, che non sono stati comparati con quelli custoditi in cucina; così come è tutt’altro che acclarato che a COGNOME fosse precluso l’accesso alla cucina, la cui porta si assume – senza che dato abbia avuto rassicurante riscontro – fosse stata chiusa a chiave.
La Cori:e o assise di appello, nel delibare le censure rivolte dall’imputato alla sentenza di primo grado, ha, ancora, affermato:
che il ragionamento inferenziale sotteso alla decisione, imperniato anche sull’assenza di tracce ematiche sul luogo del delitto e sul carattere strumentale dell’azione autolesionistica posta in essere da COGNOME, non poggia ciò solo, su una inammissibile praesumptio de praesumpto, posto cne, nella fattispecie, la prova del fatto ignoto è stata ricavata da fatti storicamente certi, ovvero nel pieno rispetto dell’ortodossia processuale;
che, fea-ma restando la titolarità del diritto al silenzio in capo all’imputato, il quale non è vincolato ad esprimersi con sincerità, non vi è dubbio che è senz’aft,ro possibile trarre argomenti di prova dalle sue dichiarazioni, risultate contradditorie e mendaci, specie con riferimento al fattore scatenante la lite, all’immagine che egli ha inteso offrire di sé ed al dedotto, reciproco e pressoché contestuale omicidio dei contendenti, eventualità esciusa con nettezza anche dal consulente tecnico da lui incaricato;
che 3oduilen è venuto meno all’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’invocata esimente della legittima difesa e di allegare, a tal fine, concreti ed oggettivi elementi fattuali;
che, del resto, la ricostruzione alternativa che configura uno scenario di legittima difesa in cui sarebbero stati i due aggressori a trovare la morte è implausibile anche perché contraria ad elementari canoni di logica ordinaria, edificata su formule astratte e d;stonica persino rispetto alle dichiarazioni dell’imputato.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi – dei quali si darà atto, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari ner la motivazione – seguito dal deposito, il 10 febbraio 2024, di atto contenente moto» nuovi.
Cor., GLYPH primo motivo, deduce violazione della legge processuale in relazione all’utilizzabilità degli esami dell’esame necroscopico autoptico eseguito dall’autorità olandese in esecuzione della richiesta proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Ascrive ala Corte di assise di appello di avere disatteso il motivo di impugnazDne artjcolato al riguardo sull’errato postulato dell’esecuzione di un mero esame esterno e non anche di una vera e propria autopsia, accertamento irripetibile – affidato al dott. NOME COGNOME, che vi ha provveduto il 9 settembre 2019, mentre la prima, superficiale ispezione era stata effettuata dal dott. COGNOME ii 5 settembre 2019 – con riferimento al quale avrebbero dovuto essere assicurate e garanzie difensive, la cui omissione ha determinato un significativo vulnus al ! e sue o: -erogat ve.
Rileva cne i.I vizio non può intendersi sanato, come ritenuto dai giudici di merito, dalla circostanza che i dati in tal modo acquisiti sono stati utilizzati d consulente tecnico dell’imputato – nella relazione e, poi, rendendo esame – a sostegno delia ricostruzione degli accadimenti da lui proposta ed esclude di avere mai prestato, in proposito, acquiescenza.
4.2. C.t97 i secondo motivo, COGNOME lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della prova indiziaria, operata, a suo modo di vedere, in spregio ai canoni sanciti dall’art. 192 cod. proc. pen..
Assume, in particolare, che la motivazione della sentenza impugnata è affetta da crismi ci manifesta illogicità e contraddittorietà e che i giudici di merito no hanno tenuto conto del complesso dei dati istruttori disponibili, così pervenendo alla fallace af.:e; – niazione della sua penale responsabilità per il duplice omicidio.
Il ricorrente taccia di illogicità l’affermazione, da parte della Corte di assise appello, secondo cui l’omessa esecuzione di accertamenti di natura dattiloscopica e genetica sui coltelli e sulle tracce ematiche rinvenuti in loco non ha inciso sulla ricostruzione cel fatto che, invece, sarebbe stata più attendibile e completa qualora si ;COGNOME p, -oceauto alle predette verifiche, dovendosi avere precipuamente riguardo, ;n senso contrario all’ipotesi di accusa, all’assenza di un plausibile movente ed al buono stato dei pregressi rapporti che lo legavano alle vittime.
COGNOME si sofferma, quindi, sui profili concernenti, rispettivamente, la scena del crimine, ;Thdividuazione dell’arma del delitto e l’accesso alla cucina.
Osserva. rispetto al primo, che l’affermazione della Corte di assise di appello circa l’assenza di tracce di colluttazione contrasta con quanto si evince dalla documentazione fotografica, a tal fine rivelandosi non decisiva la posizione delle sedie, collocate, con un’unica eccezione, in un’area diversa da quella che e s’cata teatro de; violento scontro, e del tavolo centrale, che, agganciato al pavimento, non avrebbe potuto subire spostamenti.
Rileva, in ordine all’arma del delitto, che l’esito degli accertamenti eseguiti dalla squadra investigativa, l’omessa repertazione dei coltelli, le fotografie, l’ampio lasso di tempo in cui i corpi sono rimasti all’interno della sala esaminati separatamente e nel loro complesso – non dimostrano, diversamente da ouanto ritenuto dai giudici di merito, che la scena del crimine sia stata, subito dopo la sua esecuzione, intenzionalmente alterata mediante l’introduzione di due dei tre coltelli rinvenuti.
Sostiene, in uitimo, che il fatto che la porta della sala mensa sia stata trovata chiusa esclude che egli abbia potuto accedervi e che il contrario assunto, p.z.)sr.o a fondamento della ricostruzione accusatoria, non costituisce, comunque : li -idizic univoco a suo carico, idoneo a comprovare che egli abbia realmente prelevato i coltelli da quel sito.
4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ancora, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla causa di giustificazione della legittima difesa, che è sciata esclusa sulla scorta di considerazioni illogiche e contraddittorie, a partire da quella afferente al ritenuto mendacio nell’indicazione del fattore scatenante della lite (il malanimo nutrito dal cuoco nei confronti del comandante), che risulta smentita dal contributo dei testimoni COGNOME e COGNOME, la cui portata è stata travisata dai giudici di merito.
Boquiion nota, ulteriormente, che la circostanza, esaltata dai giudici di merito in acida accusatoria, che egli fosse l’unica persona presente, al momento dell’omicidio, all’interno della sala fumatori insieme alle vittime è priva, a ben vedere, di attitudine indiziaria, «non potendosi escludere che la colluttazione violenta possa aver interessato tutti e tre i soggetti coinvolti e che l’imputato possa aver colpito mortalmente anche solo uno dei due soggetti in una situazione di legittima difesa».
Né, chiosa, può assegnarsi precipua rilevanza alle parole da lui rivolte nell’immediatezza a NOME COGNOME e NOME COGNOME, ai quali ha confidato – presentandosi lucido anziché, come pure adombrato, in stato di ebbrezza alcolica -di avere agito per difendersi dall’aggressione posta in essere ai suoi danni.
Il ricorrente deduce, ulteriormente, che la Corte di assise di appello ha escluso l’ipotesi dell’orla cidio reciproco senza minimamente considerare le argomentazioni addotte cal ::onsuiente della difesa in ordine all’inverosimiglianza della ricostruzione prospettata dall’accusa, che gli ascrive di avere agito con una veemenza che può spiegarsi solo con l’allegata necessità difensiva.
4.4. Con il quarto motivo, COGNOME eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla presunta mistificazione della scena del crimine, che i giudici di merito gli addebitano a dispetto di evidenze di segno contrario quale l’assenza ci orme in entrata nella sala fumatori – e sulla base di mere illazioni e congetture che, prive di collegamento con attendibili e sperimentate massime di esperienza, non valgono a supportare il procedimento inferenziale finalizzato a risaiire, a partire da un fatto noto, ad uno ignoto.
Tanto è accaduto, obietta, da un canto nell’attribuzione a suo carico della responsabTtà per il duplice omicidio pur in assenza di un quadro indiziario sufficience an esciudere ricostruzioni alternative a quella confezionata nel capo di imputazione e, dall’altro, nell’ascrivergli di avere, successivamente al delitto, alterato la scena del crimine autoinfliggendosi ferite ed introducendo due coltelli all’interno della sala fumatori.
Il ricorrente evidenzia, nello specifico, che la contraddittorietà e la manifesta illogicità dea motivazione sono attestate dal «fatto che non sono presenti tracce o impronte di sangue nei tratto che collega la sala fumatori con la mensa, nonostante costituisca dato certo che il luogo del delitto da cui il medesimo esce risulti intriso di sangue» mentre, per contro, «non è dato rilevare tracce o impronte di sangue in entrata nella sala fumatori, elemento che contrasta con quanto affermato Oaila Corte con riferimento a un ritorno dell’imputato sulla scena del crimine una volta ferito».
Considerato, poi, che «le abbondanti e molteplici tracce di sangue rinvenute nei diversi ambienti della nave non risultano essere state “peritalmente” accertate», COGNOME lamenta, conclusivamente, la violazione del divieto di doppia presunzione e, al contempo, la sussistenza di un ragionevole dubbio in ordine alla sua responsabiiità in ordine al duplice omicidio che avrebbe dovuto indurre i giudici di merito ai riconoscimento della invocata causa di giustificazione.
4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla rilevanza assegnata dai giudici di merito alle dichiarazioni da lui rese, che sono state ritenute frutto di malizioso mendacio anche in ragione della loro incostanza, dovuta, in realtà, alle differenti condizioni di contesto in cui egH le ha, via via, rilasciate – peraltro nell’insindacabile esercizio del diritto di di’esa ed in attuazione del principio nemo tenetur se detegere e
che, comunque’ non possono essere valorizzate per corroborare un quadro indiziario di per sé tutt’altro che univoco.
CONSIDERATO IN DIRITTO
li ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità, per tardività, dei motivi nuovi depositati, in formato cartaceo, il 10 febbraio 2024, ovvero oltre il termine previsto dall’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e che attengono alla doglianza articolata con il primo dei motivi originari che, come si dirà da qui è poco, appare, comunque, priva di pregio.
li ricorrente, invero, nel lamentare il compimento, senza il rispetto delle garanzie difensive previste dall’art. 360 cod. proc. pen., di accertamenti tecnici non ripetibili (che l’autorità olandese ha eseguito in difformità dala richiesta proveniente da quella italiana, che aveva indicato la necessità di effettuare gli avvisi previsti dalla legge processuale dello Stato che esercita la giurisdizione), segnala che, nel caso di specie, si è prodotta una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non può ritenersi sanata dall’utilizzo dei relativi esiti da parte dei proprio consulente tecnico né dalla tardività dell’eccezione in proposito formulata.
Così facendo, trascura, tuttavia, che le relazioni sottoscritte dal dott. COGNOME – secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 20) e non smentito aliunde sono state inserite nel fascicolo del dibattimento, ai sensi dell’art. 431 cod. proc. pen. ed in quanto atti irripetibili, senza che l’imputato abbia sollevato, entro il termine previsto dall’art. 491 cod. proc. pen. (cioè subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione deile parti), specifiche eccezioni in merito alla ritualità della loro formazione, ciò che ne determina la piena utilizzabilità ai sensi degli artt. 511 e 526 cod. proc. pen..
COGNOME, in altri termini, avrebbe dovuto – avendone senz’altro la possibilità – porre in quella sede la questione relativa alla violazione, nello svolgimento delle indagini necroscopiche, del disposto dell’art. 360 cod. proc. pen., sicc-né. non avendo egli sollevato, in quel determinato frangente processuale, la questione, nulla osta alla valutazione, ai fini della decisione, di quanto accertato dal medico legale.
Tanto, n ossequio al risalente, ma incontestato, indirizzo ermeneutico secondo cui «La inutilizzabilità degli accertamenti tecnici disposti dal pubblico
ministero è sancita per il solo caso della violazione dell’art. 360, comma 4, cod. proc. pen. relativo alla espressa riserva dell’indagato di richiedere l’incidente probatorio e all’assenza del presupposto della indifferibilità. Negli altri casi la relazione del consulente è legittimamente inserita nel fascicolo come atto irripetibile ex art. 431 stesso codice ed è onere della parte eccepire che non si tratta di un atto di tale natura, formulando la relativa eccezione nel termine di cui all’art. 491; in mancanza, resta fermo l’inserimento nel fascicolo e l’atto è valutabile ed utilizzabile ex artt. 511 e 526» (Sez. 4, n. 5863 del 12/04/2000, COGNOME, Rv, 216474 01; nello stesso senso, cfr. anche Sez. 1, n. 14912 del 27/02/2004, COGNOME, Rv. 228707 – 01; Sez. 4, n. 14859 del 27/02/2003, COGNOME, Rv. 224824 01, Sez. 4, n. 27165 del 28/04/2015, COGNOME, non massimata, nonché, per il caso, assimilabile a quello in esame, di acquisizione concordata della relazione di consulenza, Sez. 5, n. 11086 del 15/12/2014, dep. 2015, V., Rv, 262816 01).
Inammissibili, perché generiche, confutative e, a tratti, prive di autosufficienza, sono le censure che il ricorrente muove alla valutazione del compendio istruttorio compiuta dai giudici di merito.
4.1. Le Corti di assise di primo e secondo grado hanno, infatti, concordemente esplicitato le ragioni che le hanno indotte ad attestare la sicura fondatezza dell’impostazione accusatoria e a disattendere l’opposta prospettazione difensiva, imperniata, in sostanza, sull’invocazione dell’esimente della legittima difesa.
Il giudice di appello, in particolare, dopo avere dato compiutamente atto (cfr. pagg. 21-23), delle censure rivolte dall’imputato alla decisione di primo grado, le ha disattese attraverso un percorso argomentativo ampio, arioso e coerente, che ha preso le mosse (cfr. pagg. 23-38) dalla prova storica, dalle dichiarazioni rese dai testimoni e dalle immagini disponibili e che lo ha, poi, condotto a valutare gli esiti delle operazioni di ispezione ed i rilievi fotografici, le risultanze medico-legali e, infine, le dichiarazioni dell’imputato.
Subito dopo, la Corte di assise di appello ha avuto cura di spiegare (cfr. pagg. 38-40), con dovizia di particolari e senza incorrere in vizi logici di sorta:
che l’omessa esecuzione di accertamenti di natura dattiloscopica e genetica sui coltelli e sulle tracce ematiche non è, di per sé, idonea a deprivare di significato ogni singolo dato acquisito, né appare premessa imprescindibile per una ricostruzione del fatto in termini di ragionevole certezza;
che la ventilata possibilità che la scena del crimine sia stata alterata nel tempo intercorso tra la scoperta dei cadaveri e l’apposizione dei sigilli è
definitivamente contraddetta dall’attendibile contributo dei testi COGNOME e Catena, oltre che dalla documentazione fotografica;
che nessun dubbio vi è sulla attribuibilità delle tracce ematiche rinvenute sul luogo,
La Corte di assise di appello ha, quindi (cfr. pagg. 40-41), affrontato funditus il terna relativo alla colluttazione che, stando alla prospettazione difensiva, sarebbe stata originata dall’aggressione posta in essere ai suoi danni, che lo avrebbe stato costretto a reagire uccidendo i due colleghi, e della quale, ha osservato, non vi è traccia, atteso che «le vittime sono cadute proprio dove sono state attinte dai numerosi fendenti e che lo stesso angusto spazio è stato interessato dai limitati movimenti dei soggetti durante l’aggressione».
I giudici di appello hanno tratto ulteriormente argomento, in funzione di suggello dell’ipotesi di accusa, dalla posizione statica finale delle vittime e dalla posizione delle armi repertate, che (cfr. pagg. 41-43) hanno stimato incompatibili con una ricostruzione diversa da quella che vede COGNOME agire al di fuori di qualsivoglia esposizione a pericolo della sua vita.
Non hanno mancato, subito dopo (cfr. pagg. 43-47), di verificare la plausibilità, che hanno decisamente escluso, dello scenario, alternativamente adombrato dall’imputato, secondo cui egli avrebbe ucciso, per legittima difesa, solo una delle vittime, a sua volta autrice dell’omicidio dell’altra; a tal fine, hanno espressamente considerato le argomentazioni spese dall'(allora) appellante, relative a profili – quali, da un canto, il comune stato di ebbrezza alcolica di tutti protagonisti della vicenda e la conseguente, loro alterazione psico-fisica e, dall’altro, la tipologia delle lesioni riportate dai tre, parametrate anche alla diversa corporatura di ciascuno – che hanno attentamente scandagliato, pervenendo a conclusioni opposte rispetto a quelle suggerite da COGNOME.
La Corte di assise di appello ha, dunque, esaminato (cfr. pagg. 47-49) le obiezioni difensive relative all’introduzione, sulla scena del crimine, di due ulteriori coltelli, diversi da quello che è stato utilizzato per uccidere le vittime, che ha respinto sulla base di un ragionamento alquanto articolato, esteso a tutti i profili critici – ivi compresi quelli afferenti alla possibilità che sia stat COGNOME ad accedere ai locali della cucina per prelevare, dopo l’omicidio, le posate ed alla distribuzione delle macchie ematiche rinvenute – che la ha condotta a smentire, uno per uno, gli assunti difensivi, volti a dimostrare l’implausibilità della ricostruzione accusatoria.
Ha, per contro, avallato (cfr. pagg. 50-53) l’attitudine delle evidenze medico-legali e degli accertamenti relativi alla scena del crimine a confermare
l’attendibilità dello scenario che vede COGNOME impegnato, appena consumato il duplice omic dio, n un’azione mistificatoria (che i giudici napoletani qualificano come «goffa messinscena»), che lo ha portato, via via: ad entrare nella sala mensa ed ivi preievare i due coltelli, togliere i calzini, procurarsi intenzionalmente le ferite, sfilarsi la maglietta per fasciarsi la mano, tornare nella sala fumatori, collocare i coltelli nella posizione in cui sono stati, poco dopo, trovati e raggiungere, infine, la scalinata che conduce ai piani superiori.
Nella cornice così delineata, la Corte di assise di appello ha inserito (cfr. pagg. 53-55) le dichiarazioni di COGNOME, ondivaghe e contraddittorie e, in ultimo, mendaci in ordine tanto al pregresso stato dei suoi rapporti con gli ufficiali ed i membri dell’equipaggio quanto alla sequenza degli eventi sfociata nella tragedia per cui si procede.
Ha reputato, anche per questa ragione, del tutto infondata (cfr. pagg. 55-57) la richiesta di applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa, sorretta da affern – azion: apodittiche ed illogiche e non anche da apprezzabili e concreti elementi fattuali di riscontro.
Tirando le fila del ragionamento, la Corte di assise di appello ha enunciato, conclusivamente (cfr. pagg. 57-58), gli elementi indiziari che, basati su fatti storicamente certi anziché, come eccepito dall’imputato, su illazioni o presunzioni, concorrono sinergicamente a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’imputato unico a trovarsi nella stanza che è stata teatro del delitto; mendace nell’indicare i fattore scatenante del diverbio; presentatosi sanguinante al primo ufficiale di coperta ed al marinaio di turno; smentito dal suo stesso consulente di parte laddove assume che le vittime si sarebbero reciprocamente tolte la vita; abilitato a. compiere, dopo aver cagionato la morte dei colleghi, l’attività n -i:nuziosamente e ricostruita ed a lui sicuramente ascrivibile sulla scorta di pregnanti considerazioni di ordina sia storico che logico; presentatosi con ferite che, nella cornice fattuale accuratamente delineata, non si prestano in alcun modo essere ricondotte ad un’azione difensiva – è l’unico autore del duplice omicidio.
4.2. A fronte di un percorso argomentativo nitido e coerente, quale quello testé sinteticamente evocato, COGNOME svolge, con i motivi successivi al primo, obiezioni ispirate ad un approccio sterilmente controargomentativo che si risolve, in sostanza, nella riproposizione di temi che, già introdotti con l’atto di appello, sono stati in quella sede affrontati in modo non manifestamente illogico né contraddittorio.
Le dodlianze difensive si palesano, pertanto, da un lato, manifestamente infondate nella parte in cui reiterano rilievi già adeguatamente sceverati dal giudice del merito e, dall’altro, non meritevoli di considerazione in questa sede per
la parte in cui si sostanziano nel tentativo di prospettare una diversa valutazione del materiale probatorio.
4.3. In proposito, avendo il ricorrente articolato doglianze inerenti alla manifesta illogicità della motivazione, appare utile ricordare, con la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, R 273217), che ii sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro dell’esistenza di un logico senza possibilità di una diretta rivisitazione delle apparato argornentativo, acquisizioni processuali.
Il controlla di legittimità, invero, non è diretto a sindacare l’intrinseca attendibilità dei risultati dell’interpretazione delle prove, né a ripercorrere l’ana ricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (Sez. Un. n. 47289 dei 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074-01).
Sono, quindi, inammissibili le censure fondate su alternative letture del quadro istruttorio, sollecitando il diverso apprezzamento del materiale probatorio acquisito da parte di questa Corte, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dalle funzioni dello scrutinio di legittimità, volt enucleare l’eventuale sussistenza di uno dei vizi logici, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, tassativamente previsti dall’art. 606 comma primo, lett. e) , cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6 n. 13442 dell’8/03/2016, COGNOME, Rv. 266924; Sez. 6 n. 43963 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 258153).
Ne discende, è stato, da ultimo, ribadito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747), che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibil censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribu;re alie diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spess della valenza probatoria del singolo elemento».
4.4. Nello specifico, COGNOME ripropone, uno dopo l’altro, temi che la Corte di assise di appello ha trattato in modo alieno da fratture razionali e coerente con le emergenze istruttorie e che afferiscono, tra l’altro: alla possibilità di pervenire a un accertamento completo ed affidabile pure in assenza di approfondimenti di natura dattiloscopica e genetica sui coltelli e sulle tracce ematiche rinvenuti in loco; aull’enucleazione del movente ed allo stato delle relazioni sino a quel momento intrattenute con le persone offese; ai dati tratti dall’analisi della scena del crimine (oltre che alla sua successiva alterazione) e alla concreta possibilità che ivi si sia svolta la dedotta colluttazione; all’individuazione del coltello che, t i tre presenti in quello spazio, è stato impiegato in funzione omicida; all’accesso alla sala mensa.
Di tal fatta, il ricorrente non si emancipa, come sopra già rilevato, da un’ottica ispirata alla confutazione, ovvero alla diversa interpretazione del compendio indiziario, n quanto tale del tutto inidonea ad eccitare i poteri censori del giudice di legittimità, vieppiù a fronte di una decisione che, diversamente da quanto da lui eccepito, non si impernia su una non consentita praesumptio de praesumpto ma, piuttosto, è frutto dell’equilibrato apprezzamento critico di un quadro indiziario composito e, nel suo insieme, assolutamente univoco.
COGNOME‘ per altro verso, evoca, in diritto, la scriminante della legittima difesa, iterando obiezioni e considerazioni dai quali i giudici di merito hanno, ancora una volta, debitamente tenuto conto, pervenendo a conclusioni logicamente e giuridicamente ineccepibili, che poggiano, innanzitutto, sull’assenza, a più riprese sottolineata, di elementi che, in concreto, avallino una tesi che si dipana sul piano, meramente teorico, delle ipotesi e che trova piena e plateale contraddizione nelle evidenze disponibili.
La doglianza è, peraltro, difficilmente conciliabile con le stesse dichiarazioni dell’imputato, la cui palese inattendibilità la Corte di assise di appello ha correttamente stigmatizzato, nei contesto di una decisione che – lungi dall’incidere sull’esercizio delle prerogative difensive, ivi comprese quelle al silenzio ed ai mendacio, ha, con incedere di cristallina razionalità – ha messo in luce la radlcale mpossibilità di valorizzarle in funzione di conferma della (recte: di una delle) ricostruzlone alternativa a quella accusatoria.
5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali a sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/02/2024.