Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36596 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36596 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
UP – 23/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a VELLETRI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CORI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2025 della Corte d’appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.
udito l’AVV_NOTAIO del foro di Roma, in difesa di COGNOME NOME, che per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
udito l’AVV_NOTAIO del foro di Roma, in qualità di sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO del foro di Latina in difesa di COGNOME NOME che conclude riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 2 aprile 2024, all’esito del giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Latina, ha confermato la declaratoria di responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il concorso nel duplice tentato omicidio di NOME COGNOME e NOME COGNOME e per il concorso nel porto di strumenti atti a offendere, riducendo la pena inflitta al primo e confermando nel resto le statuizioni del primo giudice (applicazione, per entrambi, della circostanza attenuante della ‘provocazione’ ex art. 62, n. 2), cod. pen.; applicazione delle circostanze attenuanti generiche per il primo) nonchØ la condanna del solo NOME COGNOME al risarcimento del danno in favore delle parti civili a seguito della avvenuta revoca della domanda risarcitoria nei confronti di COGNOME.
1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito Ł stata affermata la concorrente responsabilità degli imputati per i sopraindicati reati compiuti in Cori il 22 aprile 2023, allorquando gli imputati, animati da intento punitivo e vendicativo per le percosse subìte da COGNOME il giorno precedente, si introducevano nell’abitazione di NOME COGNOME, all’interno della quale si trovavano le persone offese NOME COGNOME e NOME COGNOME, aggredendole proditoriamente con mazze di legno e colpendole ripetutamente e
selvaggiamente in varie parti del corpo (tra le quali il capo e il torace), per poi darsi alla fuga nel momento in cui, richiamati dalle urla delle vittime e dei vicini, stavano intervenendo gli ufficiali di polizia giudiziaria.
1.2. ¨ stata, in particolare, riconosciuta, ferma la non contestata attribuibilità agli imputati delle condotte materiali che hanno determiNOME le lesioni, la credibilità e attendibilità delle persone offese, così escludendosi la legittima difesa, anche putativa, prospettata nell’interrogatorio ex articolo 294 cod. proc. pen. reso da NOME COGNOME in data 19 maggio 2023; la versione dell’imputato Ł stata giudicata inverosimile e priva di alcun supporto, a fronte della coerente e logica ricostruzione delle persone offese, ritenuta riscontrata dai rilievi materiali e tecnici e dalla intrinseca logicità del narrato, in disparte alcune imprecisioni, giudicate secondarie e inidonee a scalfire la complessiva tenuta del convergente narrato, soprattutto in ragione del fatto che, alle immediate dichiarazioni accusatorie rese da COGNOME, hanno fatto seguito, senza alcuna possibilità di preventivo accordo, quelle di COGNOME (che aveva perso i sensi a causa dell’aggressione ed Ł stato esamiNOME soltanto il successivo 25 aprile 2023).
1.3. La responsabilità per il capo 2) Ł stata affermata tenendo presente che alla luce delle convergenti dichiarazioni delle persone offese e della ricostruzione dei fatti derivante dalle indagini, nonchØ in ragione di quanto accertato dalla polizia giudiziaria che aveva ritrovato il veicolo degli aggressori (il quale recava tracce di sangue giudicate conseguenza delle lesione arrecate) nonchØ un mattarello in legno, pure sporco di sangue, nei pressi dell’abitazione dell’imputato COGNOME l’azione Ł stata giudicata preordinata e pianificata mediante il porto delle armi improprie rinvenute sul luogo del fatto e, come detto, nei pressi dell’abitazione dell’imputato.
1.4. Già nel corso del giudizio di primo grado sono state riconosciute, a entrambi, la circostanza attenuante dell’art. 62, n. 2), cod. pen., nonchØ, al solo COGNOME, le circostanze attenuanti generiche.
La pena base Ł stata determinata in anni quattordici di reclusione per COGNOME; nei confronti di questi Ł stato effettuato il bilanciamento in termini di prevalenza con la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.; in appello, la pena base Ł stata ridotta per COGNOME ad anni nove e mesi nove di reclusione.
Ricorrono NOME COGNOME e NOME COGNOME,a mezzo dei rispettivi difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO.
NOME COGNOME denuncia:
3.1. La violazione di legge e il vizio della motivazione quanto al mancato riconoscimento della difesa legittima.
Dopo alcuni richiami giurisprudenziali, il ricorso stigmatizza:
l’irrilevanza dell’assenza di lesioni in capo agli imputati; l’ininfluenza, al fine di escludere l’esimente dell’art. 52 cod. pen., della circostanza per cui COGNOME e COGNOME, costretti a difendersi dall’aggressione di COGNOME e COGNOME, non abbiano riportato lesioni refertate;
la scarsa importanza dell’allontanamento dal luogo del fatto di COGNOME e COGNOME;
che la difesa era proporzionata all’offesa recata da COGNOME e COGNOME, caratterizzata da un agguato posto in essere a mano armata da due soggetti che si trovavano sotto l’effetto di stupefacenti e, dunque, particolarmente pericolosi.
Anche le lesioni arrecate a COGNOME e COGNOME sono proporzionate a quelle che avrebbero subìto gli imputati in dipendenza dell’aggressione dei primi.
3.2. Il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta attendibilità e credibilità delle persone offese, affermata senza superare le doglianze difensive che avevano sottolineato le palesi contraddittorietà delle dichiarazioni:
COGNOME ha riferito di essere arrivato nell’appartamento la sera precedente, mentre COGNOME ha affermato che vi avevano fatto ingresso la mattina stessa;
COGNOME ha dichiarato di essere stato svegliato di soprassalto dall’irruzione degli imputati, mentre COGNOME ha dichiarato che gli imputati li hanno malmenati mentre erano ancora a letto; ciò in contrasto con altra parte del narrato di COGNOME, il quale ha riferito che COGNOME Ł stato aggredito mentre si trovava a terra; d’altra parte, le tracce ematiche sono state rinvenute in altri ambienti dell’appartamento (cucina) e non soltanto nella stanza da letto ove, secondo COGNOME, le persone offese sarebbero state aggredite; queste ultime hanno riferito che la porta dell’appartamento era stata forzata dagli aggressori, mentre nessun segno di effrazione Ł risultato dai rilievi, tanto che la Corte d’appello ha preferito ipotizzare (senza alcuna aderenza alle risultanze processuali) che l’appartamento sia stato aperto dal proprietario NOME, sospettato di essere in combutta con gli imputati.
Da ciò discende che la dinamica descritta dalle persone offese Ł incompatibile con quella obiettivamente rilevata.
In merito alla inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, Ł stata apoditticamente accantonata la ricostruzione di COGNOME, secondo il quale gli imputati sarebbero stati attirati nell’appartamento e aggrediti dalle persone offese con mazze di legno, che trova preciso riscontro nella telefonata intercorsa sull’utenza di NOME, nella quale COGNOME invitava l’imputato a un incontro pacificatore con COGNOME presso l’abitazione di NOME: i giudici di merito hanno sottovalutato il fatto che, a riprova della denunciata inattendibilità, le persone offese non hanno riferito di tale invito.
In sostanza il giudice di merito doveva optare per la ricostruzione delle persone offese o per quella dell’imputato, ma non poteva dare credito alle discordanti dichiarazioni delle persone offese, disconoscendo l’attendibilità di quelle dell’imputato COGNOME: assegnare credibilità alle prime impone, infatti, di accoglierne le dichiarazioni nella loro integralità, sicchØ le lacune, contraddizioni e omissioni del racconto ne travolgono la valenza probatoria, mentre la versione dell’imputato COGNOME ha trovato conferma nel contatto telefonico e nelle documentate smentite alle dichiarazioni delle persone offese circa la dinamica dei fatti.
Analogamente, la non controversa assunzione di cocaina da parte delle persone offese, sostanza notoriamente eccitante, che Ł avvenuta poco prima del procurato incontro con gli imputati, Ł incompatibile con la versione delle parti civili che hanno dichiarato di essersi coricate per dormire.
4. NOME COGNOME denuncia:
4.1. Il vizio della motivazione quanto al mancato riconoscimento della difesa legittima, proponendo argomentazioni e doglianze sovrapponibili a quelle del ricorso di COGNOME in merito alla inattendibilità, per contrasto reciproco e con le prove logiche e di generica, delle dichiarazioni delle parti civili, nonchØ per omessa valorizzazione delle congruenti e riscontrate dichiarazioni di COGNOME, il quale si Ł allontaNOME dal luogo del fatto per il comprensibile timore, in quanto pregiudicato, di essere tratto ingiustamente in arresto.
Del resto, il giudice di merito non spiega perchØ COGNOME, pur abitando a fianco di COGNOME dunque potendolo aggredire agevolmente in qualunque momento , si sia preso la briga, se non perchØ attirato con l’inganno in un agguato tesogli dalle parti civili, di attraversare la città di Cori per recarsi, armato di mazze da baseball, nell’abitazione di COGNOME nella quale non aveva motivo di potere individuare, se non proprio a causa del tranello ordito
da COGNOME, COGNOME che, il giorno prima, lo aveva proditoriamente colpito al volto con un pugno.
4.2. La violazione di legge, in riferimento all’art. 62bis cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Se Ł vero che l’assenza di pregiudizi penali, vantata da COGNOME, non giustifica di per sØ l’applicazione di dette circostanze a suo favore, nondimeno l’esistenza di precedenti penali in capo a COGNOME non consente di rigettare la richiesta di applicazione a suo favore.
Del resto, le circostanze attenuanti generiche sono state applicate a COGNOME anche per ragioni oggettive, cioŁ per adeguare la pena, sicchØ analoga applicazione doveva essere effettuata nei confronti di COGNOME.
4.3. La violazione della legge processuale, con riferimento all’art. 125 cod. proc. pen., derivante dall’omessa motivazione in merito all’applicazione della recidiva.
4.4. La violazione di legge, in riferimento all’art. 133 cod. pen. e all’art. 125 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla pena base per il duplice tentato omicidio, fissata, in assenza di motivazione, in prossimità del massimo edittale di sedici anni.
Il giudice di appello valorizza erroneamente la sopravvenuta latitanza dell’imputato.
Del resto, il giudice di merito non poteva, allo scopo di adeguare la pena al caso concreto, concedere le circostanze attenuanti generiche a un concorrente (COGNOME) e poi, allo stesso scopo, differenziare anche il trattamento sanzioNOMErio nei confronti del medesimo imputato, senza alcun riflesso sulla posizione di COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, che presentano numerose doglianze inammissibili, sono nel complesso infondati.
¨ utile premettere che i ricorsi sono essenzialmente versati in fatto e rivolti a proporre nuovamente una diversa valutazione dei fatti e delle prove, senza sviluppare una critica specifica alla ricostruzione operata, con conforme valutazione, da entrambi i giudici di merito.
2.1. In particolare, il giudice di appello ha precisato, quanto alla valutazione di attendibilità e credibilità delle persone offese, che le modeste discrasie registrate (orario di acceso all’abitazione di COGNOME; orario dell’aggressione; modalità della scoperta dell’ingresso degli aggressori), oltre ad apparire giustificabili (per la minimezza dei dettagli; per le lesioni riscontrate a COGNOME che si presentava incosciente), riguardano elementi marginali e secondari che non appaiono decisivi poichØ non vi Ł contestazione in ordine alla presenza degli imputati nell’abitazione e all’uso della violenza fisica, a mano armata, da parte degli stessi in danno delle persone offese, discutendosi unicamente della ipotesi che ricorresse la difesa legittima.
2.2. Del resto, quanto alla denunciata intrinseca inconciliabilità delle dichiarazioni delle parti civili, che a detta dei difensori avrebbero riferito di essere stati aggrediti mentre erano addormentati, il giudice di appello ha fatto notare, senza ricevere una critica specifica, che i suddetti mai hanno riferito una tale circostanza, avendo piuttosto concordemente dichiarato di essere stati aggrediti ‘a sorpresa’.
Il giudice di appello riporta, in proposito, l’annotazione di polizia giudiziaria, utilizzabile per il rito scelto, secondo la quale, dato atto dell’incapacità di COGNOME di rendere dichiarazioni perchØ in stato di incoscienza a causa delle lesioni riportate, COGNOME aveva riferito nell’immediatezza di essere stato «svegliato da urla e colpi, alzatosi riconosceva
COGNOME NOME e COGNOME NOME, probabilmente entrati dal portone rimasto aperto, che con una mazza stavano aggredendo il COGNOME, anch’egli presente nell’abitazione già prima che il COGNOME di addormentasse e che aperta la porta della camera, anche lui veniva malmeNOME dai due sopraggiunti»; così, inoltre, escludendo qualunque contrasto con le prove di generica relative al rinvenimento delle tracce ematiche anche nella cucina, nonchØ l’irrilevanza dell’apparente contrasto esistente in merito alla forzatura della porta, fermo restando che gli aggressori si sono introdotti di soppiatto nell’appartamento.
Il ricorso, che omette di criticare specificamente il percorso logico giuridico del giudice di appello in punto di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, si ostina a perorare la versione dell’imputato COGNOME che, contro ogni evidenza materiale e dopo essersi dato alla fuga e avere potuto concordare la versione con il correo, asserisce di essere stato aggredito, unitamente a COGNOME, appena entrato nell’abitazione occupata dalle persone offese.
2.3. In effetti, i ricorsi sono privi di capacità critica in merito alla accertata presenza di gravi lesioni personali arrecate alle parti civili, all’assoluta assenza di tracce di percosse o lesioni ai danni degli aggressori, alla precipitosa fuga degli imputati che, qualora fossero stati effettivamente aggrediti, avrebbero certamente palesato le proprie pacifiche intenzioni alle forze di polizia immediatamente sopraggiunte a seguito della chiamata dei vicini allarmati dalle urla delle vittime , all’accertata presenza di tracce ematiche sul veicolo utilizzato dagli imputati per darsi alla fuga e al rinvenimento nei pressi dell’abitazione dell’imputato di una mazza di legno utilizzata per l’aggressione.
Si tratta, all’evidenza, di elementi giudicati, nel loro complesso, gravemente indizianti e indicativi che la versione dell’imputato COGNOME, fornita a distanza di tempo dal fatto e dopo avere potuto concordare la versione con il correo e la compagna, Ł destituita di qualunque verosimiglianza là dove addebita l’agguato alle parti civili, vanamente accreditando la difesa legittima.
Infatti, in disparte l’applicazione della circostanza attenuante della ‘provocazione’ ritenuta dal primo giudice, senza alcuna argomentazione giuridica e in fatto, per l’episodio occorso il giorno precedente, episodio che appare al piø un banale stimolo ad attuare una grave e preordinata vendetta a sangue freddo , le sentenze di merito valorizzano proprio la preordinazione e programmazione dell’aggressione, resa possibile dopo l’individuazione del luogo nel quale le parti civili si erano celate per sottrarsi alla prevedibile ira di COGNOME, noto per l’indole violenta.
Del resto, come ha correttamente evidenziato il giudice di merito, la dichiarazione della moglie di COGNOME volta a introdurre la linea difensiva secondo la quale l’imputato sarebbe stato invitato da COGNOME a recarsi nell’abitazione ove Ł avvenuto il fatto non ha trovato riscontro, risultando piuttosto una telefonata intercorsa tra COGNOME, proprietario dell’appartamento ove si erano rifugiati COGNOME e COGNOME e amico di COGNOME, e il coniuge di quest’ultimo, ritenuta finalizzata, piuttosto, a segnalare la presenza delle persone offese all’interno dell’appartamento, ciò per soddisfare il proposito di vendetta che animava l’imputato per le percosse subìte il giorno precedente.
2.4. Risulta, quindi, esclusa, sulla base di un logico e coerente giudizio di fatto, la difesa legittima, anche putativa, sicchØ appare priva di utilità la discettazione, pur intrapresa dal giudice di appello, sulla proporzione tra l’offesa e la difesa (censura della difesa COGNOME).
La non perspicua argomentazione del giudice di appello, se non vizia il ragionamento che esclude la legittima difesa, ciò non di meno non consente di ritenere fondata la censura
difensiva che si appunta su tale vana argomentazione per criticare la decisione impugnata, la quale si Ł inutilmente diffusa su un tema estraneo alla ratio decidendi che, piuttosto, si basa sul condiviso principio secondo il quale: «non Ł invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione – sia pure erronea – di dover agire per scopo difensivo» (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273861 – 01).
I restanti motivi di ricorso di COGNOME sono inammissibili.
3.1. Quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, Ł sufficiente osservare che, se per un verso, la non contestata diversa condizione soggettiva degli imputati (l’uno privo di censure penali; l’altro pluripregiudicato) giustifica, di per sØ, il diverso giudizio dei giudici di merito, per altro verso, il giudice di merito ha motivatamente diversificato la valutazione del contributo oggettivo fornito da COGNOMECOGNOME quale istigatore e determiNOMEre dell’azione, rispetto a quello del giovane COGNOME.
3.2. ¨ palesemente inconsistente la denunciata violazione della legge processuale, con riferimento all’art. 125 cod. proc. pen., in merito all’applicazione della recidiva poichØ di ciò, invece, si trova ampia argomentazione alle pagg. 19 e seguenti.
La perspicua motivazione in proposito stesa dai giudici di merito non Ł, invece, oggetto di critica.
3.3. ¨ palesemente inconsistente la denunciata violazione della legge processuale, con riferimento all’art. 125 cod. proc. pen., in merito alla pena base poichØ essa si rinviene, invece, alle pagg. 20 e seguenti.
La perspicua motivazione in proposito stesa dai giudici di merito non Ł, invece, oggetto di critica.
3.3.1. Neppure Ł ravvisabile un errore di diritto, in riferimento all’art. 133 cod. pen., posto che il giudice di merito ha specificamente indicato i parametri cui si Ł rifatto nel caso di specie.
3.3.2. Analogamente, non Ł ravvisabile alcun vizio della motivazione sulla determinazione della pena base in prossimità del massimo edittale, alla luce delle non contestate valutazioni di merito esplicitate alle pagg. 20 e seguenti (gravità del fatto; intensità del dolo; palesato intento di uccidere; coinvolgimento del giovane figlio della compagna; recente scarcerazione per titolo definitivo, giudicata dimostrativa della pericolosità e indole criminale; stato di latitanza conseguente all’attenuazione del regime cautelare), che il ricorso omette di criticare.
Contrariamente alla generica critica sviluppata dal ricorso, il giudice di appello ha correttamente valorizzato, oltre agli elementi di fatto già esplicitati dal primo giudice, la sopravvenuta condizione di latitanza dell’imputato che, approfittando della fiducia accordatagli, si Ł allontaNOME dagli arresti domiciliari, così palesando, con il contegno successivo al reato, la propria indole.
In effetti, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che ai sensi dell’art. 133, secondo comma, nn. 1) e 3), cod. pen., il giudice deve tenere conto anche della condotta serbata dall’imputato successivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, in quanto rivelatrice della sua personalità e, quindi, della sua capacità a delinquere (Sez. 3, n. 27964 del 19/03/2019, L., Rv. 276354 – 01; Sez. 6, n. 17240 del 16/10/1989, Licari, Rv. 182794).
Si tratta, dunque, della corretta valorizzazione di un esplicito parametro legale richiamato dall’art. 133 cod. pen.
3.3.3. ¨ infondata, infine, la censura secondo la quale il giudice di merito non avrebbe potuto, allo scopo di adeguare la pena al caso concreto, concedere le circostanze attenuanti generiche a un concorrente (COGNOME) e poi, allo stesso scopo, differenziare anche il trattamento sanzioNOMErio nei confronti del medesimo imputato, senza alcun riflesso sulla posizione di COGNOME.
Premesso che le circostanze attenuanti generiche sono state applicate a COGNOME anche per ragioni soggettive tanto che la censura di COGNOME risulta non perspicua , la personalità della responsabilità penale e la connessa necessità di adeguare il trattamento sanzioNOMErio per ciascuno dei correi impongono, come hanno correttamente ritenuto i giudici di merito, di differenziare le valutazioni, sia in merito all’elemento oggettivo del reato, con riguardo, a esempio, al contributo offerto dal singolo concorrente, sia in merito all’elemento soggettivo, con riguardo, a esempio, alla diversa capacità a delinquere e all’intensità dell’elemento soggettivo.
D’altra parte, i parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. pur utilizzabili, ancorchØ in termini di non necessaria interdipendenza, anche ai fini dell’art. 62bis cod. pen. (Sez. 5, n. 12049 del 16/12/2009 – dep. 2010, Migliazza, Rv. 246887 – 01) possono essere valorizzati non solo ai fini della determinazione della pena, ma anche per la applicazione delle circostanze attenuanti generiche, senza che a tale giudizio, effettuato per un concorrente, debba fare seguito analogo epilogo decisorio per l’altro correo.
In effetti, i giudici di merito hanno esattamente differenziato le posizioni dei due imputati, mentre il ricorso di COGNOME pretende di accomunarle senza alcuna specifica critica.
Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 23/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME