Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1226 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1226 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME 30SHUA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna dell’8 novembre 2021, che ha confermato la condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per il delitto di lesioni aggravate commesso il 22 2015 in danno di NOME NOME;
dato atto che in data 29 ottobre 2022 è pervenuta in Cancelleria memoria a firma del difensore della parte civile con la quale sono state rassegnate conclusioni;
considerato che:
il primo ed il secondo motivo di ricorso, che denunciano violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 52 e 62 n. 2 cod. pen. e vizio di motivazione, in punto di diniego d riconoscimento all’imputato della scriminante della legittima difesa e della circostanza attenuante della provocazione, constano di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità: vuoi in forza del principio di diritto enunciato dalla sentenza a Sezioni Un Filardo n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027; vuoi perché costituite da mere censure in fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227); vuoi perché aspecifiche, in quanto meramente riproduttive di rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sentenza impugnata;
,/ il terzo motivo di ricorso, che denuncia la violazione degli artt. 192 cod. pro pen. e 165 cod. pen. e il vizio di motivazione, è generico, giacché reitera le medesime generiche doglianze articolate con il corrispondente motivo di appello (cfr. 4), senza nulla allegare di concreto e specifico in ordine all’impossibilità dell’imputato di far fr al pagamento della provvisionale cui l’accordatogli beneficio della sospensione condizionale della pena era stato condizionato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto, altresì, che nulla è dovuto per le spese di parte civile, essendosi la difes di quest’ultima limitata a chiedere la dichiarazione d’inammissibilità o il rigetto ricorso senza addure ragioni a sostegno: tanto in applicazione del principio di diritto secondo il quale, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, anche se i motivi di ricorso da lui proposti riguardino esclusivamente la pena inflitta, purché domanda di restituzione o risarcimento del danno sia stata accolta in sede di merito e, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la dei propri interessi (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 12 dicembre 2022 Il consigli GLYPH estensore
Il Presidente