Legittima difesa e lesioni: i limiti del ricorso in Cassazione
In tema di lesioni personali, l’invocazione della legittima difesa rappresenta spesso il fulcro della strategia difensiva. Tuttavia, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che tale esimente non può essere oggetto di una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità, specialmente quando la motivazione della sentenza d’appello risulta solida e priva di vizi logici. Il giudizio di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di merito ma un controllo sulla correttezza giuridica e logica della decisione impugnata.
Il caso di lesioni personali e la legittima difesa
La vicenda trae origine da una condanna per lesioni personali aggravate. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando il mancato riconoscimento della causa di giustificazione prevista dall’art. 52 del codice penale. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente la dinamica dello scontro, ignorando elementi che avrebbero potuto configurare una reazione difensiva legittima. Tuttavia, la Corte territoriale aveva già ricostruito minuziosamente la sequenza degli accadimenti basandosi su testimonianze dirette, ritenendo la tesi difensiva priva di ogni sostegno dimostrativo.
Legittima difesa: i limiti della valutazione in Cassazione
Il nodo centrale della decisione risiede nella natura del ricorso per Cassazione. Quando un ricorrente denuncia un vizio di motivazione riguardo alla legittima difesa, ma lo fa proponendo una diversa lettura dei fatti, il ricorso è destinato all’inammissibilità. La Corte ha ribadito che non è consentito sollecitare un nuovo esame delle prove in questa sede. Se il giudice di merito ha fornito una spiegazione immune da vizi logici e ha correttamente interpretato le testimonianze, la sua decisione resta insindacabile.
La questione della recidiva e della pericolosità
Un altro punto rilevante ha riguardato l’applicazione della recidiva. La difesa contestava l’aggravamento della pena, ma i giudici hanno confermato la correttezza della decisione di merito. La valutazione non si è limitata alla mera esistenza di precedenti, ma ha analizzato l’eloquenza dimostrativa di tali condanne passate, ravvisando nel prevenuto una perdurante inclinazione alla violenza. Tale analisi giustifica pienamente l’applicazione dei principi di legittimità in materia di personalizzazione della pena.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sull’irricevibilità di doglianze meramente fattuali in sede di legittimità. I giudici hanno rilevato come il ricorso fosse costituito da lamentele disorganiche che non scalfivano la coerenza della sentenza impugnata. La Corte d’appello aveva infatti operato una ricostruzione logica e completa, rendendo la tesi della scriminante del tutto priva di fondamento probatorio. Inoltre, l’applicazione della recidiva è stata ritenuta corretta poiché basata su una valutazione complessiva della personalità del reo e della sua storia giudiziaria.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che si concentri su vizi di legge reali piuttosto che sulla riproposizione di fatti già accertati. Chi invoca la legittima difesa deve essere in grado di fornire elementi probatori certi già nelle fasi di merito, poiché la Cassazione non può sostituirsi al giudice territoriale nella valutazione delle prove. La conferma della condanna e la sanzione pecuniaria inflitta evidenziano il rigore della Corte verso ricorsi ritenuti manifestamente infondati o non consentiti dalla legge.
Si può richiedere un nuovo esame dei fatti in Cassazione per ottenere la legittima difesa?
No, la Cassazione si occupa solo della legittimità e della logica della sentenza. Se la ricostruzione dei fatti del giudice di merito è coerente, non può essere modificata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
In che modo il giudice decide se applicare la recidiva?
Il giudice valuta se i precedenti penali dell’imputato dimostrino una reale e attuale propensione a delinquere, rendendo il nuovo reato espressione di una maggiore pericolosità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42087 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42087 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 18399/2023
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il delitto di lesion personali aggravate;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia vizio motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’esimente della legittima difesa- non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto d fatto, peraltro formulate in maniera disorganica, pur a fronte di una motivazione immune da vizi logici, laddove la Corte territoriale ha ricostruito la sequenza degli accadimenti e il po delle testimonianze, così reputando priva di sostegno dimostrativo la tesi della legittima difesa peraltro neanche agitata personalmente dall’imputato, che non aveva reso esame;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di legg in relazione alla mancata esclusione della recidiva – non è consentito in sede di legittimità ed manifestamente infondato poiché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei princip della giurisprudenza di legittimità (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnat valutando sia i precedenti penali che la loro eloquenza dimostrativa di una perdurante inclinazione alla violenza del prevenuto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2023.