Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43177 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43177 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME NOME NOME NOME ALMENNO SAN BARTOLOMEO il
26/05/1942
nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 del TRIBUNALE di BERGAMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’assegnazione del ricorso ad altra sezione;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Bergamo del 1 marzo 2022 che aveva assolto NOME COGNOME dall’imputazione di lesioni personali, in danno della parte civile appellante NOME COGNOME, perché il fatto non costituiva reato;
che l’unico motivo di ricorso della ricorrente parte civile, che si duole dell’inosservanza dell’art. 52 cod. pen. per avere il Tribunale riconosciuto l’esimente della legittima difesa senza acquisire la piena prova della fattispecie esimente e della mancanza di motivazione circa il riconoscimento della suddetta esimente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, quanto al vizio di motivazione, dovendo trovare applicazione l’art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000;
che lo stesso motivo è manifestamente infondato, quanto alla violazione di legge, perché è stato correttamente applicato il principio, già affermato da questa Corte di cassazione in tema di cause di giustificazione, secondo il quale, in forza del disposto di cui al comma 3 dell’art. 530 cod. proc. pen., il giudice pronuncia sentenza di assoluzione quando vi sia anche il semplice dubbio sulla esistenza di una causa di giustificazione, dovendo il concetto di dubbio contenuto in tale disposizione deve essere ricondotto a quello di COGNOME «insufficienza» o «contraddittorietà» della prova di cui al comma 2 dell’art. 529 cod. proc. pen. ed al comma 2 dello stesso art. 530 cod. proc. pen., sicché, quando la configurabilità di cause di giustificazione sia stata allegata dall’imputato, è necessario procedere ad un’indagine sulla probabilità della sussistenza di tali esimenti: la presenza di un principio di prova o di una prova incompleta porterà all’assoluzione, mentre l’assoluta mancanza di prove al riguardo, o la esistenza della prova contraria, comporterà la condanna; solo allorché, nonostante tale indagine, non si sia trovata alcuna prova che consenta di escludere la esistenza di una causa di giustificazione, il giudizio sarà parimenti di condanna, qualora non siano stati individuati elementi che facciano ritenere come probabile la esistenza di essa o inducano comunque il giudice a dubitare seriamente della configurabilità o meno di una scriminante (Sez. 1, n. 8983 del 08/07/1997, Rv. 208473), mentre nel caso di specie i giudici del merito hanno ritenuto sussistente il dubbio sull’esistenza della scriminante della legittima difesa non sulla base della sua mera indicazione da parte dell’imputato, ma sulla base della deposizione della moglie di quest’ultimo;
– che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.
pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023.