Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40865 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40865 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza emessa in data 10 gennaio 2023, su accordo delle parti, ha applicato a COGNOME NOME la pena di mesi 4 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda oltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada; previa conversione della pena pecuniaria nell’arresto per giorni sei, ha sostituito la pena complessiva applicata con il lavoro di pubblica utilità ex art 186,connma 9-bis, cod. strada.
Con il proposto ricorso per cassazione, la difesa si duole della mancata sospesnione della efficacia della sanzione amministrativa accessoria, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione all’art 186 comma 89 bis CDS .
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In primis deve essere risolto positivamente il quesito riguardante la possibilità di impugnare innanzi alla Corte , di Cassazione la sentenza di patteggiamento che applichi una sanzione amministrativa accessoria, pure a seguito della entrata in vigore dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che recita: «Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Le Sezioni Unite di questa Corte, investite della questione riguardante la possibilità di proporre ricorso per cassaziofie avverso la sentenza di patteggiamento con cui si censuri l’erronea applicazione di sanzioni amministrative accessorie,
hanno ritenuto ammissibile tale mezzo di impugnazione (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 279349:«E’ ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative»).
Il motivo di doglianza deve ritenersi fondato.
Come ricordato dalla difesa nel ricorso, questa Sezione ha più volte affermato che, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare la durata della sospensione della patente di guida nei limiti edittali, ordinando contestualmente la sospensione dell’efficacia di tale statuizione fino alla valutazione dell’esito dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Ove lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità abbia un esito positivo, potrà essere dichiarata l’estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione della patente di guida e revocata la confisca (Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, Rv. 272531; già prima Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Rv. 271040). Si è chiarito che l’immediata esecutività della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida rischierebbe, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di rendere vani gli effetti della successiva riduzione, dati i tempi fisiologici di fissazione della nuova udienza necessaria per la dichiarazione dell’estinzione del reato. Milita, a favore di tale tesi, il testo della norma in parola secondo cui, nell’ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con “ripristino” di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente. Il significato del termine “ripristino” presuppone che, in epoca anteriore, l’efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida sia stata sospesa.
Orbene, deve ritenersi che la soluzione adottata dal Giudice in sentenza non sia conforme al testo della norma ed al condivisibile orientamento espresso da questa Corte nelle citate pronunce.
La sentenza deve essere pertanto annullata, limitatamente alla omessa sospensione dell’esecutività della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sospensione che è disposta in questa sede, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione dell’esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria e sospende per l’effetto l’efficacia della sospensione della patente di guida fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità
In Roma, così deciso il 14 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presi ente