Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35460 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35460 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NUORO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/12/2023 del TRIBUNALE di NUORO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/selli – te le conclusioni del PG p• I t e,r -e ‘ C c-CIsQ n AW-Le.”-i-O Colc
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 2 dicembre 2023 il Tribunale di Nuoro – quale giudice della esecuzione – ha disposto la revoca della pena sostitutiva del la di pubblica utilità nei confronti di COGNOME NOME ed in riferimento alla sent emessa in data 21 gennaio 2022.
1.1 P motivo della revoca sta nel mancato assolvimento, secondo il dell’onere- esistente in capo al COGNOME -di presentarsi presso l’UEPE di Nuoro l’avvio dell’attività, una volta divenuta irrevocabile la sentenza .
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme d legge – COGNOME NOME, deducendo erronea applicazione di legge e vizio d motivazione.
2.1 n ricorrente, in sintesi, evidenzia che la sentenza non è mai effettivamente messa in esecuzione dall’ufficio del Pubblico Ministero e che non mai stato indicato un termine entro il quale era necessario prendere il contatto l’ente prescelto. Lo stesso Ufficio di Esecuzione Penale Esterna non ave provveduto a contattare COGNOME NOME e si era limitato a comunicare al GE che COGNOME non aveva (a sua volta) comunicato l’avvio del lavoro di pubblica utilità.
2.2 Si contesta, in particolare, la esistenza dell’onere di attivazione in condanNOME, così come affermato dal GE .
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Come è stato già affermato in precedenti arresti di questa Corte di legitti – condivisi dal Collegio – in tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata o la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è dell’autorità giudiziaria – e non del condanNOME – l’avvio del procedim finalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa individuata (v. per tutte Sez. I n. 15861 del 17.9.2020, dep.2021, rv 281189) . Va dunque ribadito che non vi è alcun onere di attivazione in capo al condanNOME, dovendo essere attivata procedura di ufficio con emissione dell’ordine di esecuzione da parte del Pubbl Ministero.
Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata, con rinvio pe nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nuoro.
Così deciso il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il President