Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2412 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2412 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN SEVERO il 25/02/1997
avverso l’ordinanza del 20/06/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con sentenza dello stesso Tribunale del 20/10/2016, irrevocabile il 06/12/2017.
Il beneficio della sospensione condizionale della pena era subordinato allo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità o volontariato da iniziarsi entro il termine di giorni 45 a decorrere dall’esecutività della sentenza, ed il Tribunale ne rilevava il mancato adempimento, come da nota dell’UEPE di Foggia, che attestava come il condannato non avesse mai preso contatti con l’Ufficio.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore avv. NOME COGNOME deducendo violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 165 cod. pen., e artt. 665, 666 e 674 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Osserva la Difesa come, non avendo il giudice di merito statuito nulla circa le attività prodromiche connesse all’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, il condannato avrebbe dovuto ricevere comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza da parte dell’ufficio di Procura o dalla cancelleria del giudice, non rinvenendosi nel sistema normativo vigente, alcun onere informativo gravante sul condannato stesso.
Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’individuazione delle modalità attuative della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è demandata al giudice procedente, che non può imporre oneri al condannato, il quale ha la facoltà di sollecitare l’applicazione della sanzione sostitutiva, ovvero può limitarsi a dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad indicare l’ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, né ad avviare il relativo procedimento esecutivo (Sez. 4, n. 36779 del 03/12/2020, COGNOME, Rv. 280085; Sez. 1, n. 7172 del
13/01/2016, COGNOME, Rv. 266618; Sez. 1, n. 35855 del 18/06/2015, COGNOME, Rv. 264546; Sez. 4, n. 20043 del 05/03/2015, Torregrossa, Rv.263890).
Il principio giurisprudenziale è stato oggi trasfuso nell’art. 661, comma 1- bis, cod. proc. pen., che testualmente dispone che «l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell’articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, l’ordinanza impugnata ha accolto la richiesta del Procuratore della Repubblica, senza preventivamente verificare se il pubblico ministero avesse adottato le necessarie iniziative per portare in esecuzione la sanzione sostitutiva, ma muovendo dal presupposto che il dedotto inadempimento del condannato fosse provato dalla mancata attivazione da parte del condannato, che aveva omesso di prendere contatti con l’UEPE.
Il G.E. non ha tuttavia considerato che sull’obbligato non grava l’onere di avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell’attività individuata.
Nel regime che qui rileva (ante d.lgs. n. 150 del 2022), l’atto di impulso alla procedura esecutiva è di competenza del pubblico ministero. La sequenza procedimentale che muove dalla sentenza di condanna e giunge all’inizio della prestazione dell’attività lavorativa è individuata e dettagliatamente disciplinata dal d.lgs. n. 274/2000 che, all’art. 43 (“Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità”) stabilisce che la sentenza penale irrevocabile è trasmessa per estratto, a cura della cancelleria, al pubblico ministero che, emesso l’ordine di esecuzione, lo trasmette, unitamente all’estratto della sentenza di condanna contenente le modalità di esecuzione della pena, all’ufficio di sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza, al comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente. L’organo di polizia, appena ricevuto il provvedimento, ne consegna copia al condannato, ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute.
Anche nel caso di specie, dunque, sarebbe spettato al competente ufficio di Procura avviare la fase di esecuzione della sanzione sostitutiva, non essendo rispondente né alla disciplina specifica dell’istituto né, in generale, ai principi di esecuzione del giudicato penale, l’onere dell’obbligato di promuovere l’esecuzione.
Il provvedimento impugnato non risulta aver compiuto i necessari accertamenti volti a verificare l’avvio da parte dell’autorità, che vi è istituzionalmente preposta, della fase di esecuzione della sanzione sostitutiva.
S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia per nuovo esame sul punto, nel rispetto dei principi esposti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia.
Così deciso il 29/10/2024