Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2713 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2713 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Busto Arsizio il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/07/2025 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 25/06/2025, depositata il 10/07/2025, la Corte d’appello di Milano, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 23/11/2023 del Tribunale di Lodi, rideterminava in un anno e otto mesi di reclusione ed C 1.200,00 di multa la pena irrogata ad NOME COGNOME, sostituendo l’indicata pena detentiva con la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per complessive 1.800 ore di lavoro (poi corrette in 1.200 ore con ordinanza di correzione di errore materiale del 16/07/2025), da svolgere presso la RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE ” di Milano, in particolare, il sabato per otto ore, con la prescrizione, tra le altre, permanere all’interno del territorio della Regione Lombardia.
Con una successiva istanza del 02/07/2025, NOME COGNOME chiedeva alla Corte d’appello di Milano, tra l’altro, di modificare tale prescrizione nel senso di autorizzare lo svolgimento della sua (documentata) attività lavorativa, nelle giornate dal lunedì al venerdì, in RAGIONE_SOCIALE (Svizzera), al fine di scongiurare la perdita di tale lavoro e, con essa, della stabilità economica e RAGIONE_SOCIALE che lo stesso gli aveva consentito di raggiungere.
Con ordinanza del 24/07/2025, la Corte d’appello di Milano rigettava l’istanza del COGNOME.
Dopo avere riportato il passaggio della propria sentenza del 25/06/2025 sul punto delle prescrizioni accessorie dell’obbligo di permanere nel territorio della Regione Lombardia e del ritiro del passaporto e della sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente, e dopo avere rilevato che l’art. 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che il «lavoro di pubblica utilità comporta, in ogni caso», la prescrizione dell’«obbligo d permanere nell’ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva» (comma 1, lett. c), la Corte d’appello di Milano argomentava «che – come già rilevato nella motivazione della sentenza – tale obbligo nel caso di specie non risulta derogabile in ragione della rilevanza dei precedenti penali del COGNOME e della necessità che vi sia una effettiva garanzia della serietà della compliance da parte dell’imputato in relazione al trattamento di recupero».
Avverso tale ordinanza del 24/07/2025 della Corte d’appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 56-ter della legge n. 689 del 1981 e dell’art. 133 cod. pen., nonché: «mancata valutazione delle allegazioni difensive in relazione alla documentata attività lavorativa in Svizzera – mancata valutazione delle condizioni di applicabilità della sanzione sostitutiva in relazione alle prescrizioni accessorie motivazione contraddittoria e illogica».
Nel rigettare l’istanza del 02/07/2025, la Corte d’appello di Milano avrebbe reiterato la motivazione contraddittoria e illogica della propria sentenza del 25/06/2025, «riferendosi apoditticamente ai precedenti penali e alla necessità di controllo solo in relazione alle sanzioni accessorie (obbligo di permanere in Lombardia) e non alla conversione della pena nella sanzione sostitutiva».
Il COGNOME deduce che, posto che la ratio delle pene sostitutive «è il reinserimento del condannato attraverso la funzione rieducativa della pena prevista dall’art. 27 della Costituzione», non potrebbe «essere compromesso l’aspetto relativo all’attività lavorativa anche in considerazione della solidità de
predetto rapporto che dura da oltre un biennio e che visto il programma di LPU che vede un impegno di 8 ore al sabato, non ostacolerebbe il corretto svolgimento della sanzione sostitutiva, che è l’obiettivo preminente del legislatore».
Dopo avere ricordato che il n. 3) del primo comma dell’art. 56-ter della legge n. 689 del 1981 stabilisce l’obbligo di permanere nell’ambito territoriale «di regola regionale» stabilito dal provvedimento che applica la pena sostitutiva o vi dà esecuzione, il COGNOME deduce che «pertanto viste le comprovate e documentate esigenze lavorative si ritiene che possa essere derogata la prescrizione limitatamente alle giornate di svolgimento dell’attività lavorativa al fine d scongiurare la perdita della stessa e della stabilità economica e RAGIONE_SOCIALE faticosamente raggiunta».
Aggiunge che la «presenza di precedenti non è di per sé ostativa, ma il giudice valuterà attentamente il caso specifico, considerando il potenziale rieducativo e preventivo della misura rispetto al rischio di recidiva». A fronte di ciò, l «pervicacia della Corte d’Appello di Milano nel rimando ai precedenti penali solo per la sanzione accessoria» rivelerebbe «un percorso argomentativo giuridicamente errato rendendo di fatto irrealizzabile la sanzione sostitutiva se non previa rinuncia all’attività lavorativa».
Inoltre, l’affermata (dalla Corte d’appello di Milano) «necessità che vi si una effettiva garanzia della serietà della compliance da parte dell’imputato in relazione al trattamento di recupero» non potrebbe «essere sostenuta a costo di perdere l’attività lavorativa».
Dopo avere riportato l’intero testo dell’art. 58 della legge n. 689 del 1981, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Milano lo porrebbe «ad un bivio che rende di fatto irrealizzabile il percorso della sanzione sostitutiva e ciò sulla scorta di precedenti penali datati nel tempo che renderebbero necessario un controllo più pressante sul COGNOME e il mantenimento del divieto di uscire dalla regione di residenza».
Secondo il COGNOME, «ulla quaestio se la Corte d’Appello, alla luce dei precedenti penali, avesse ritenuto di non concedere la conversione nella sanzione sostitutiva», ma la «pervicacia nel ritenere non derogabile il divieto di uscire dalla regione Lombardia» non risponderebbe «alle esigenze previste dalla norma» e renderebbe «di fatto irrealizzabile la condotta con ogni ulteriore conseguenza in merito alla revoca della sanzione sostitutiva sulla scorta di quanto previsto dall’art. 66 della legge 689/81» (di cui il ricorrente trascrive il testo).
Il COGNOME conclude che lo svolgimento dell’attività lavorativa in RAGIONE_SOCIALE nei giorni dal lunedì al venerdì non si porrebbe in contrasto con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prestato nella giornata di sabato presso un ente con sede in Milano, attesa la distanza di meno di due ore tra i due luoghi, e lamenta che, in
base all’argomentazione della Corte d’appello di Milano, «non sarebbe adottabile alcuna soluzione ad hoc nonostante la norma citata ovvero l’art. 56ter al punto 3) dica chiaramente che la permanenza del soggetto deve essere “di regola” nel territorio regionale».
Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 64 della legge n. 689 del 1981, in riferimento all’art. 667, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen., con la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Milano affinché proceda alla necessaria fase, appunto, dell’opposizione.
A norma del secondo comma dell’art. 64 della legge n. 689 del 1981, le prescrizioni imposte con la sentenza che applica il lavoro di pubblica utilità – quale è la prescrizione dell’obbligo di permanere nel territorio della Regione Lombardia che il COGNOME, con la propria istanza del 02/07/2025, aveva chiesto alla Corte d’appello di Milano di modificare – possono essere modificate, con l’esclusione di quelle di cui ai numeri 1), 2), 4) e 5) del primo comma dell’art. 56-ter della legge n. 689 del 1981 (quarto comma dell’art. 64 della stessa legge), per comprovati motivi, dal giudice che ha applicato la pena sostitutiva (quindi, nella specie, dalla Corte d’appello di Milano), il quale provvede a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., cioè, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa de plano («senza formalità di procedura»), la quale è comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato (primo periodo del comma 4 dell’art. 667 cod. proc. pen.).
Avverso tale ordinanza, il secondo periodo dello stesso comma 4 dell’art. 667 cod. proc. pen., prevede solo la facoltà (del pubblico ministero, dell’interessato e del difensore) di proporre «opposizione davanti allo stesso giudice».
Orbene, secondo l’orientamento nettamente maggioritario della Corte di cassazione, il ricorso per cassazione che sia stato erroneamente proposto avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione assunto de plano ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (o anche, irritualmente, nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.), non deve essere dichiarato inammissibile ma, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, deve essere qualificato come opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, AVV_NOTAIO, Rv. 285720-01; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, COGNOME, Rv. 283858-01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061-01; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, COGNOME, Rv. 265538-01).
Ciò anche in quanto il principio della conversione dell’impugnazione erroneamente proposta, di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è stato ritenuto applicabile, in quanto espressione del già menzionato principio generale di conservazione degli atti giuridici, anche nel caso di gravami in senso lato, quali i riesami, i reclami, le opposizioni, cioè tutti quei rimedi che non sono assoggettati,
in tutto o in parte, alle regole che sono previste per le impugnazioni in senso stretto.
Solo in sede di opposizione, peraltro, come è stato evidenziato in alcune delle pronunce che si sono richiamate, all’interessato è assicurata la possibilità di ottenere una seconda pronuncia di merito in ordine alle proprie doglianze.
Pertanto, qualificato il ricorso come opposizione, gli atti devono essere trasmessi alla Corte d’appello di Milano, affinché proceda alla necessaria fase dell’opposizione ai sensi dell’art. 64 della legge n. 689 del 1981, in riferimento all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 64 I. n. 689 del 1981 in riferimento all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Milano per il prosieguo.
Così deciso il 17/12/2025.