Lavoro di Pubblica Utilità: l’Atto Abnorme del GIP che Blocca il Procedimento
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale riguardo la richiesta di lavoro di pubblica utilità a seguito di un decreto penale di condanna. Quando un imputato sceglie questa via, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) non può semplicemente respingere la richiesta e fermare tutto. Se ritiene di non accoglierla, ha l’obbligo di far proseguire il processo. In caso contrario, il suo provvedimento diventa “abnorme” e crea una paralisi procedurale inaccettabile.
Analizziamo insieme questa importante pronuncia per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Richiesta di Sostituzione Pena Respinta
Il caso nasce dalla vicenda di un cittadino condannato con decreto penale per il reato di guida in stato di ebbrezza. A seguito della notifica del decreto, l’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato un’istanza per chiedere la sostituzione della pena pecuniaria inflitta con il lavoro di pubblica utilità, una facoltà prevista dalla legge.
Il GIP del Tribunale di Torino, tuttavia, ha dichiarato inammissibile la richiesta, argomentando in modo molto sintetico che per l’ipotesi specifica non fosse prevista tale sostituzione. La criticità non sta tanto nel merito della decisione, ma in ciò che il GIP non ha fatto dopo: ha semplicemente respinto l’istanza, senza emettere un decreto di giudizio immediato. Di fatto, il procedimento si è arenato, lasciando l’imputato in un limbo giuridico.
La Decisione della Cassazione e l’Abnormità del Provvedimento sul lavoro di pubblica utilità
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e, soprattutto, l’abnormità del provvedimento. Un atto giudiziario è considerato “abnorme” quando è talmente anomalo da porsi al di fuori del sistema processuale, creando una situazione di stallo insuperabile.
La Suprema Corte ha accolto pienamente le ragioni del ricorrente. Richiamando un suo precedente specifico (sentenza n. 48348/2023), ha ribadito un principio di diritto ormai consolidato: è abnorme il provvedimento con cui il GIP, dopo l’emissione di un decreto penale di condanna, rigetta l’istanza di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità senza emettere contestualmente il decreto di giudizio immediato.
L’annullamento dell’ordinanza è stato quindi disposto senza rinvio, con la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino affinché il procedimento possa finalmente riprendere il suo corso corretto.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte fonda la sua decisione sulla disciplina introdotta dalla cosiddetta Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), che ha inserito l’art. 459, comma 1-ter, nel codice di procedura penale. Questa norma ha introdotto una regola generale di procedura, applicabile a tutte le ipotesi in cui l’interessato chieda una sanzione sostitutiva dopo aver ricevuto un decreto penale.
Il meccanismo è chiaro: se il giudice non accoglie la richiesta di pena sostitutiva (come il lavoro di pubblica utilità), non può semplicemente fermare il procedimento. La sua unica alternativa è revocare il decreto penale e disporre il giudizio immediato. Questo garantisce che il processo non si blocchi e che l’imputato possa far valere le proprie ragioni in un dibattimento.
Il GIP, nel caso di specie, ha disatteso questa regola, creando una “stasi del procedimento” che la legge non tollera. Il suo provvedimento, pertanto, non è un semplice errore di valutazione, ma un atto che altera la sequenza logica e legale degli atti processuali, meritando la qualifica di “abnorme”.
Conclusioni
Questa sentenza rafforza le garanzie difensive nell’ambito dei procedimenti speciali. Stabilisce con chiarezza che, di fronte a una richiesta di pena sostitutiva, il giudice ha solo due strade: accoglierla o, in caso di rigetto, aprire la via al processo ordinario tramite il giudizio immediato. Non esiste una terza via che porti a un’impasse.
Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa avere la certezza che la scelta di chiedere una sanzione alternativa, come il lavoro di pubblica utilità, non si tradurrà mai in un vicolo cieco procedurale. Se la richiesta non viene accettata, si aprirà comunque la fase del giudizio, dove sarà possibile esercitare pienamente il diritto di difesa.
Può il GIP rigettare la richiesta di lavoro di pubblica utilità dopo un decreto penale senza fare altro?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che se il GIP rigetta l’istanza di sostituzione della pena, deve obbligatoriamente emettere un decreto di giudizio immediato per consentire al processo di proseguire.
Perché il provvedimento del GIP è stato considerato “abnorme”?
È stato considerato abnorme perché, respingendo la richiesta senza avviare la fase successiva del giudizio, ha creato una “stasi del procedimento”, ovvero un blocco illegittimo che impedisce al processo di arrivare a una conclusione, violando le regole procedurali.
La regola che impone al GIP di emettere giudizio immediato in caso di rigetto vale solo per il lavoro di pubblica utilità?
No. La sentenza chiarisce che la norma introdotta dalla Riforma Cartabia (art. 459, comma 1-ter, c.p.p.) stabilisce una regola generale di procedura, valida per tutte le ipotesi in cui l’imputato formuli un’istanza di applicazione di una qualsiasi sanzione sostitutiva a seguito di un decreto penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2773 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2773 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TORINO il 23/02/1997
avverso il decreto del 20/06/2024 del GIP del TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.11 G.i.p. del Tribunale di Torino con decreto del 20 giugno 2024 ha dichiarato inammissibile l’istanza difensiva nell’interesse di NOME COGNOME con la quale, all’esito della emissione di decreto penale di condanna per il reato di guida in stato di ebrezza, era stata chiesta la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
Il decidente ha stringatamente argomentato che si tratta di ipotesi per cui non è prevista la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità.
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico denunzia violazione di legge (art. 459, comma Iter, ultimo periodo, cod. proc. pen.) e abnormità del provvedimento che, nel dichiarare inammissibile l’istanza senza emettere decreto di giudizio immediato, avrebbe determinato una stasi del procedimento.
Si chiede, dunque, l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il P.G. RAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta del 2 settembre 2024 ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.
2.11 principio di diritto di cui non ha tenuto conto il decidente – ma puntualmente richiamato dal P.G. di ‘legittimità – è quello secondo il quale «E’ abnorme, determinando una stasi del procedimento alla luce della disciplina introdotta dall’art. 28 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito dell’emissione del decreto penale di condanna, rigetti l’istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, senza emettere decreto di giudizio immediato. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nuova disciplina prevista dall’art. 28 d.lgs. n. 150 del 2022, introduttiva del disposto di cui all’art 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., detta una regola generale di procedura, valida per tutte le ipotesi in cui l’interessato formuli istanza di applicazione di tale sanzione sostitutiva a seguito dell’emissione del decreto penale) (Sez. 4, n. 48348 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285570).
3.Consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.
Così deciso il 17/10/2024.