Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1449 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1449 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BUSTO ARSIZIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguente pronuncia;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’il. maggio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal detenuto NOME COGNOME avverso la revoca dell’autorizzazione al lavoro del 25 febbraio 2022 del Magistrato di sorveglianza di Varese emessa, a seguito delle constatate irregolarità connesse alle mancate comunicazioni alle Forze dell’ordine in ordine agli orari ed ai luoghi di svolgimento delle attività lavorative.
L’inammissibilità del reclamo è stata dichiarata sul presupposto della affermata non impugnabilità del provvedimento di revoca dell’autorizzazione, in quanto afferente ad una prescrizione della misura alternativa e, quindi, a una modalità di esecuzione della stessa che, pur inerendo a un provvedimento giurisdizionale, ha natura prettamente amministrativa.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un motivo con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione.
Il provvedimento oggetto di impugnazione, secondo il ricorrente, è reclamabile in quanto idoneo ad incidere sul diritto del detenuto a svolgere attività lavorativa.
Proprio l’avere agito per tutelare il predetto diritto soggettivo, asseritamente violato, giustifica la proposizione del reclamo avverso la revoca dell’autorizzazione con la conseguenza che l’impugnazione avrebbe dovuto essere esaminata nel merito.
Nel contesto delle situazioni soggettive tutelabili in sede giurisdizionale mediante azioni del detenuto, rientrano i diritti soggettivi strettamente connessi al trattamento penitenziario ed alle sue multiformi funzioni fra cui, senza dubbio, anche quello allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguente pronuncia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
E’ stato già deciso da questa Corte che «è ammissibile il reclamo al tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza
che approvi la revoca dell’ammissione al lavoro all’esterno, trattandosi di una decisione idonea ad incidere su un diritto fondamentale del detenuto» (Sez. 1, n. 21546 del 27/04/2021, COGNOME, Rv. 281285, conforme Sez. 1, n. 37368 del 10/07/2018, COGNOME, Rv. 273862).
E’ stato, così, superato, il difforme orientamento espresso da Sez. 1, n. 4979 del 10/01/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272284, sez. 1, n. 33579 del 03/04/2002, COGNOME, Rv. 222224, Sez. 1, n. 3063 del 19/05/1995, COGNOME, Rv. 202083 secondo cui deve ritenersi inammissibile il reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in tema di ammissione o di revoca al lavoro all’esterno, avendo esso natura meramente amministrativa.
A fondamento dell’orientamento qui condiviso si pongono, in primo luogo, considerazioni sulla qualificazione del lavoro quale diritto fondamentale della persona e componente essenziale del trattamento rieducativo del detenuto.
In tal senso, sia Corte cost. n. 532 del 2002 che Sez. 1, n. 20171 del 10/02/2009, Guttuso, Rv. 244066.
In ogni caso, benché il lavoro prestato dal detenuto si atteggi in termini del tutto peculiari, lo stesso non può soffrire limitazioni di tutela al punto da collocarle al di sotto della soglia minima che deve assistere ogni rapporto subordinato.
E’ azionabile, da parte del detenuto, il diritto a tutelare le pretese che hanno origine dalla prestazione lavorativa e che possono sostanziarsi nella stessa ammissione o revoca al lavoro da svolgersi anche fuori dal luogo di detenzione.
In tal senso è stata richiamata Corte cost. n. 341 del 2006 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 6, lett. a), Ord. Pen. in quanto contenente la previsione di «regole processuali inidonee, se riferite alle controversie di lavoro, ad assicurare un nucleo minimo di contraddittorio e di difesa, quale spetta a tutti i cittadini nei procedimenti giurisdizionali».
Anche Corte cost. n. 526 del 2000 ha affermato principi rilevanti in materia precisando che «sarebbe (…) vano rinvenire nel sistema legislativo il riconoscimento dei diritti del detenuto, se non sussistessero forme di tutela giurisdizionale degli stessi, o queste non risultassero efficaci per mancanza dei presupposti necessari all’esercizio del controllo giurisdizionale».
In termini condivisibili è stato evidenziato come la natura amministrativa delle determinazioni inerential lavoro penitenziario e la valenza trattamentale dello stesso non escludono che le eventuali determinazioni sullo stesso incidenti
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siano idonee ad incidere su posizioni di diritto soggettivo suscettibili di tutela giurisdizionale.
In tal senso, è stato ritenuto deporre la stessa previsione di un «regime preventivo di controllo, in forma stabile, da parte del magistrato di sorveglianza, per quel che concerne la fase applicativa cruciale di tale attività trattamentale, quale l’ammissione a svolgere l’attività lavorativa fuori dall’istituto di pena» (Sez. 1, n. 21546 del 2021 i cui passaggi argomentativi principali sono qui ripresi e condivisi).
Da ciò consegue che sia l’approvazione dell’ammissione al lavoro esterno da parte del Magistrato di sorveglianza, che l’approvazione della revoca integrano un «momento di controllo giurisdizionale» che si pone in termini di coerenza con la qualificazione delle correlate posizioni del detenuto in termini di diritti soggettivi.
A fronte di tale ricostruzione, la completa tutela giurisdizionale è garantita dalla possibilità di impugnare i provvedimenti lesivi di tali diritti davant all’autorità giudiziaria.
La norma di riferimento non può che essere l’art. 35 -bis Ord. pen. che individua un sistema di tutela caratterizzato dal doppio grado di merito per rendere effettivo il diritto alla tutela giurisdizionale delle posizioni di diri soggettivo garantite dall’ordinamento penitenziario.
Rileva, in particolare, la previsione secondo cui avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza è possibile proporre reclamo, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della decisione, al Tribunale di sorveglianza la cui decisione, a sua volta, è ricorribile per cassazione per violazione di legge (art. 35 bis, commi 4 e 4 -bis, Ord. pen.).
I principi sin qui esposti sono indicativi della possibilità di qualificare la posizione del detenuto (anche sottoposto alla misura della detenzione domiciliare in virtù del provvedimento di differimento pena) ammesso allo svolgimento dell’attività lavorativa in termini di diritto soggettivo.
Ne consegue che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che ne abbia disposto la revoca deve ritenersi impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza non diversamente da quanto avviene per la revoca dell’ammissione del detenuto al lavoro esterno.
Da quanto sin qui esposto discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano affinché proceda all’esame del merito del reclamo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso il 17/11/2022