Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4617 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4617 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARINO il 17/02/1982
avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. t2 d.lgs. n. 286 del 1998 per avere impiegato lavoratori stranieri senza regolare permesso di soggiorno;
letto il ricorso con il quale sono stati eccepiti vizi di motivazione in ordine all’elemento oggettivo e a quello soggettivo del reato in contestazione;
rilevato che si tratta di censura manifestamente infondata in quanto rivalutativa e tesa a valorizzare elementi sufficientemente illustrati in sentenza;
ritenuto:
quanto al dato obiettivo della identità dei due lavoratori stranieri, che la sentenza impugnata ha motivato sulle loro generalità e i relativi dati anagrafici desumendoli dalla prova per testi assunta nel corso del dibattimento;
che, pertanto, la contestazione di cui al ricorso si pone in termini meramente confutativi e generici facendo riferimento alle ipotetiche dichiarazioni testimoniali (non acquisite) dei due lavoratori;
quanto all’elemento soggettivo, deve rilevarsi che il mancato accertamento della esistenza del permesso di soggiorno non integra un comportamento solo negligente e può, legittimamente, fondare l’affermazione della responsabilità a titolo di dolo, in assenza di spiegazioni alternative plausibili;
che, quindi, le contrarie argomentazioni sviluppate in ricorso si atteggiano in termini di manifesta infondatezza;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/12/2024