Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2172 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2172 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso sentenza del 10/04/2025 la Corte di appello di Torino; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in riforma della decisione del 29 febbraio 2024 del Tribunale di Torino che aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286 del 1998, lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 5000,00 Euro di multa.
1.1. Il Tribunale aveva assolto NOME perché il fatto non sussiste, sul rilievo della dubbia condizione di irregolarità di NOME, che pacificamente risultava avere aiutato l’imputato presso il bar da lui gestito.
Il Tribunale di Torino ha ritenuto che non vi fosse prova certa, in capo all’imputato, della condizione di irregolarità sul territorio della persona impiegata
nel lavoro, essendo egli animato, di contro, dalla convinzione che egli fosse titolare del permesso di soggiorno ed ha altresì dubitato che potesse ritenersi provata la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato tra l’imputato e il lavoratore.
Avverso la sentenza assolutoria, aveva interposto appello il Pubblico ministero presso il Tribunale di Torino e, all’esito del giudizio davanti alla Corte di appello di Torino, la decisione era stata riformata con affermazione della responsabilità dell’imputato per il reato ascritto, alla luce delle seguenti considerazioni:
–NOME COGNOME, al momento del controllo, era impiegato nell’attività di servizio ai tavoli del bar gestito dall’imputato;
–NOME COGNOME ha dichiarato di prestare attività lavorativa cinque giorni alla settimana, con orario 14-16, e, secondo quanto era stato accertato dal personale dei Carabinieri, secondo una fascia oraria addirittura più estesa (1622/23);
-è innegabile la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, alla luce della qualifica di datore di lavoro in capo al soggetto che assuma alle proprie dipendenze, a tempo determinato o indeterminato, dietro compenso, un altro soggetto con il compito di svolgere un’attività lavorativa subordinata di qualsiasi natura;
–NOME COGNOME risultava sprovvisto del permesso di soggiorno perché revocato, come comunicato dal competente Ispettorato del lavoro;
-non è invocabile la buona fede da parte del datore di lavoro circa la regolare condizione sul territorio del lavoratore, gravando sul primo l’onere di accertare che il lavoratore sia titolare di regolare permesso di soggiorno;
-non vi era prova – e comunque è stato ritenuto irrilevante – che pendesse ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la revoca del permesso di soggiorno, revoca, in tesi, intervenuta nel 2016, posto che, a fronte di accertamenti avvenuti del 2021, non era stata allegata documentazione in tale senso.
Alla luce del descritto quadro, è stato ritenuto integrato il delitto contestato, configurabile in caso di impiego in attività lavorativa di cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno.
Sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva ed è stata irrogata la pena di giustizia.
Avverso la decisione, ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, sintetizzato a mente e nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c proc. pen.
3.1. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente si duole dell’inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione all’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998 e, sotto altro profilo, della manifesta illogicità e insufficienza del motivazione con riferimento alla condizione di irregolarità del lavoratore sul territorio nazionale.
Ripercorsa la vicenda e riconosciuta la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, sul rilievo della sufficienza, ai fini della sussistenza di un rapporto lavoro, di un incarico conferito, a tempo determinato o indeterminato, e anche solo occasionalmente, per lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di taluno, il ricorrente si duole del mancato accertamento dell’elemento soggettivo del delitto, per il quale non è bastevole la mera colpa, essendo necessaria la consapevolezza, in capo al datore di lavoro, che il lavoratore non sia in possesso di un valido permesso di soggiorno, anche alla luce delle dichiarazioni del teste NOME COGNOME, il quale aveva riferito che NOME era in posizione di irregolarità sul territorio, non risultando registrato in banca-dati.
In proposito, il ricorrente osserva che, anche a ritenere il lavoratore in posizione di irregolarità, non si comprende come non sia risultato iscritto in banca-dati, essendo stato titolare del permesso di soggiorno, ancorché revocato nel 2016, nonché titolare di partita IVA, dati conoscibili per la Questura.
Infine, il ricorrente sostiene che la proposizione del ricorso amministrativo avverso la revoca o il rigetto del permesso di soggiorno, corredata dell’istanza di sospensione, comporterebbe il diritto a permanere sul territorio e svolgere attività lavorativa fino al momento della decisione.
Conclude con richiesta di annullamento della sentenza.
La Sostituta Procuratrice Generale, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato.
1.1. Il ricorrente, a sostegno della addotta, mancata considerazione dell’elemento soggettivo del reato, introduce, da un lato, circostanze di fatto, in tesi non considerate dalla Corte distrettuale che, invercy sono state oggetto di valutazione sostenuta da motivazione logica, non contraddittoria ed esauriente; dall’altro, formula mere ipotesi alternative prive di riscontro alcuno, quali ritenere «irragionevole e bizzarro che NOME, all’epoca dei fatti, nutrisse la volontà di assumere il sig. NOME NOME, suo conoscente dal 2007, consapevole della sua temporanea, nonché presunta, irregolarità sul territorio nazionale …NOME era a conoscenza della situazione personale di NOME …sapeva che era titolare di un permesso di soggiorno…non era a conoscenza dell’intervenuta revoca …nè del
ricorso presentato da NOME…che non era cosciente della propria posizione…..era lampante che non vi fossero elementi tali da far sorgere in capo a NOME seri dubbi circa l’irregolarità (seppure temporanea) di NOME…».
Osserva il Collegio che le considerazioni poste a fondamento del ricorso omettono di confrontarsi – non senza contraddittorietà, posto che il ricorrente stesso riconosce la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato – con il corpo motivazionale della decisione, che evidenzia come dalle risultanze istruttorie sia emersa, con certezza, la prestazione di attività lavorativa, perdurante da tempo, da parte del lavoratore non comunitario, impiegato quale aiutante cameriere presso il locale di titolarità dell’imputato.
1.2. La Corte di appello ha evidenziato, inoltre, la circostanza che il lavoratore fosse privo del permesso di soggiorno, come dallo stesso dichiarato e riferito dal teste COGNOME e peraltro riconosciuto in ricorso, e che non vi fosse prova alcuna della pendenza di un ricorso avverso la revoca del permesso di soggiorno, profilo non incidente, in ogni caso, sulla posizione di irregolarità, posto che il reato è integrato anche nel caso in cui sia occupato un cittadino il cui permesso sia stato revocato e non comportando incidenza alcuna, in ordine alla condizione di irregolarità sul territorio, che, in tesi, fosse stata domandata la sospensiva del provvedimento di revoca, ove la richiesta cautelare non sia stata accolta dal giudice amministrativo.
1.3. Occorre ricordare che, con principio condiviso dal Collegio, è stato affermato che «La responsabilità del datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze uno straniero privo del permesso di soggiorno non è esclusa dalla buona fede invocata per aver preso visione della richiesta di permesso di , soggiorno avanzata dallo straniero,,,» (Sez. 1, n. 18300 del 14/02/2020, COGNOME Natale, Rv. 279365-01), principio che si attaglierebbe anche al caso in oggetto, laddove fosse stata documentata la proposizione di ricorso avverso la revoca, non assumendo tale circostanza incidenza ai fini della buona fede del datore di lavoro.
Risulta invero incontestabilmente argomentato, con motivazione logica, esauriente e non contraddittoria, che la persona controllata presso il bar dell’imputato fosse al lavoro e vi si recasse, come lo stesso ha dichiarato, ogni giorno e, pur a volere accedere alla tesi del ricorrente, secondo il quale non era intervenuta alcuna formale assunzione, va ribadito che «In tema di occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, risponde del reato di cui all’art. 22 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, anche colui che, pur non avendo provveduto alla loro assunzione, se ne avvalga, tenendoli alle proprie dipendenze.» (Sez. 1, n. 9421 del 17/01/2024, Rv. 285916-01).
Pertanto, è stata correttamente ritenuta integrata la fattispecie di reato, anche sotto il profilo soggettivo, posto che, come si ammette in ricorso, il ricorrente era «consapevole della sua temporanea, nonché presunta, irregolarità sul territorio nazionale», affermazione successivamente contraddetta nel sostenere che, invero, non fosse «1.1 a conoscenza dell’intervenuta revoca …né del ricorso presentato da NOME che non era cosciente della propria posizione era lampante che non vi fossero elementi tali da far sorgere in capo a NOME seri dubbi circa l’irregolarità (seppure temporanea) di NOME », fallacemente argomentando, a sostegno della buona fede dell’imputato, che neppure il lavoratore sarebbe stato consapevole della sua irregolarità, circostanza smentita da quanto riferito dallo stesso (pag. 3 sentenza impugnata).
Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21 novembre 2025.