Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8435 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8435 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 22/03/1985
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova in diritto evidenziare che l’occupazione quale lavoratore dipendente, a tempo determinato o indeterminato, di un cittadino extracomunitario è legittima solo se quest’ultimo è titolare di un permesso di soggiorno a fini lavorativi validamente rilasciato per l’intera durata del rapporto lavorativo; in caso contrario, la condotta integra il reato proprio ex art. 22, comma 12, T.U. imnn.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la Corte di appello, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, ha evidenziato che l’imputata, avendo assunto in nero i tre operai di nazionalità cinese, non poteva non sapere della loro condizione di irregolarità; la stessa, infatti, non avendo redatto alcun contratto e non avendo visionato alcun documento di lavoro, aveva accettato consapevolmente il rischio che le persone assunte non fossero regolarmente presenti in Italia.
D’altronde, in tema di occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, risponde del reato di cui all’art. 22 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 anche colui che, pur non avendo provveduto alla loro assunzione, se ne avvalga, tenendoli alle proprie dipendenze (Sez. 1, n. 9421 del 17/01/2024, COGNOME, Rv. 285916).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2024