Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1359 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1359 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Pakistan il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte di appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 20 febbraio 2025, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado del 12 settembre 2022, di condanna di NOME COGNOME alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 15 mila di multa per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 22, comma 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, accertato l’11 settembre e il 9 ottobre 2018, per aver impiegato alle proprie dipendenze tre lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno;
rilevato che il ricorrente articola due motivi, con cui lamenta vizio di motivazione in ordine all’accertamento dell’elemento soggettivo del reato e all’omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen.;
ritenuto che il ricorso ripropone questioni già dedotte in sede di gravame e mira a una rilettura delle valutazioni di merito espresse dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica;
ritenuto che, come si desume dalla sentenza impugnata, l’imputato occupava alle proprie dipendenze due lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, nonchØ altro lavoratore straniero, già destinatario di diniego di protezione internazionale, il cui permesso di soggiorno giungeva a scadenza in costanza del rapporto, circostanza nota al datore di lavoro, in quanto risultante dalla comunicazione alla competente Questura effettuata in occasione dell’assunzione: la Corte territoriale ha concluso, con argomentazioni congrue e, quindi, esenti da censure in questa sede, che COGNOME si era avvalso delle prestazioni dei predetti lavoratori stranieri, pur consapevole della loro condizione, che era tenuto a verificare in vista dell’assunzione e per tutta la durata del contratto (cfr. Sez. 1, n. 25990 del 17/06/2010 Rv. 247984 – 01 COGNOME; Sez. 1, n. 9882 del 30/11/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249867 – 01, nonchØ, in tempi piø recenti, Sez. 1, n. 18300 del 14/02/2020, COGNOME, Rv. 279365 – 01, secondo cui «la responsabilità del datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze uno straniero privo del permesso di soggiorno non Ł esclusa dalla buona fede invocata per aver preso visione della richiesta di permesso di soggiorno avanzata dallo
Ord. n. sez. 17574/2025
CC – 04/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
straniero»);
ritenuto che l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. Ł stata adeguatamente motivata dal giudice di merito in ragione dell’intensità del dolo e dall’abitualità delle condotte avvinte dalla continuazione (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01; Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283064 01), avendo l’imputato occupato alle proprie dipendenze una pluralità di lavoratori irregolari, indifferente a una coeva denuncia per reato di analoga natura, per cui ha riportato condanna;
considerato pertanto che, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME