Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48000 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48000 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NOICATTARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 27 gennaio 2023 la Corte di appello di Bari, confermando la sentenza di primo grado, ha condanNOME NOME COGNOME alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 10.000 di multa per il reati di cui all’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998 accertato in data 29/08/2015.
La Corte ha respinto la tesi difensiva, secondo cui l’imputato ignorava la presenza sul posto di lavoro dei due lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, ritenendola illogica, e non ha motivato in merito al trattamento sanzioNOMErio, confermando la pena irrogata dal giudice di primo grado, mancando l’impugnazione sul punto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione quanto al giudizio di colpevolezza, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.
La Corte di appello ha fornito una motivazione illogica e fondata su elementi inesistenti, che altresì ignora o travisa le deduzioni difensive, in particolare i fatto che l’attività lavorativa svolta nell’azienda dell’imputato non prevedeva la “pulizia” dell’uva da tavola, e il fatto che i lavoratori ascoltati come testi avevano confermato di non avere avuto rapporti con l’imputato, essendo stati solo invitati sul posto da un altro lavoratore, a cui l’imputato aveva chiesto di trovare qualcuno che potesse dargli una mano.
2.2. Con il secondo motivo deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione quanto all’omessa concessione delle attenuanti generiche e all’omessa riduzione della pena al minimo edittale, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.
Egli aveva lamentato, nell’atto di appello, l’omessa concessione delle predette attenuanti, e la Corte ha disatteso la richiesta senza alcuna motivazione, e senza tenere conto della occasionalità dell’episodio, e quindi della sua modesta gravità.
Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1. Quanto al primo motivo di ricorso, la sentenza ha sufficientemente motivato le ragioni del rigetto dell’impugnazione in merito alla colpevolezza dell’imputato, ed il ricorso non si confronta con esse. La Corte di appello, infatti,
ha dedotto la prova della responsabilità del COGNOME dal contenuto del verbale redatto dagli ispettori del lavoro, ricordando che esso, provenendo da pubblici ufficiali, fa prova fino a querela di falso. Da tale verbale la Corte ha correttamente tratto la prova che i due cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno non stavano semplicemente osservando il lavoro altrui, ma stavano essi stessi lavorando, ed ha motivato la condanna attraverso una deduzione logica, ritenendo cioè non credibile che costoro lavorassero all’insaputa del datore di lavoro e senza aver neppure la certezza di venire pagati da costui.
Questa argomentazione non è manifestamente illogica ed è fondata su una prova la cui certezza non viene in realtà negata dallo stesso ricorrente, il quale però non si confronta con essa, omettendo del tutto di confutare la sua tenuta ed opponendovi altri elementi di prova, che sono stati di fatto ritenuti irrilevanti o non credibili dalla Corte di appello- La Corte, infatti, ha ritenuto false le testimonianze di due lavoratori, ed il ricorrente le cita a sostegno della sua tesi difensiva, senza però censurare la predetta valutazione di falsità. In questo modo il ricorso cade nel vizio di genericità e aspecificità: secondo il consolidato principio di questa Corte, «L’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità» (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945) e che «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugNOME ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Questo motivo di ricorso è inammissibile anche perché il ricorrente chiede, in realtà, una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda, mentre la competenza della Corte di legittimità è limitata a verificare la correttezza del provvedimento impugNOME, ed esula dai suoi poteri la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento di quella decisione; il giudizio di legittimità deve riguardare solo la verifica dell’it argomentativo contenuto nel provvedimento impugNOME, ed accertare se esso dia o meno conto adeguatamente delle ragioni della decisione stessa. Nel caso di specie, come detto, tale iter argonnentativo appare sufficientemente esposto dalla Corte di appello, e non presenta i vizi di carenza o manifesta illogicità lamentati dal ricorrente.
3.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La pena è stata già contenuta nel minimo edittale, e tale decisione esime la Corte dal dover motivare la congruità della stessa.
Il diniego delle attenuanti generiche, motivato dal giudice di primo grado con l’esplicita affermazione del “difetto di elementi o circostanze di segno positivo”, non risulta essere stato oggetto di uno specifico motivo di appello: il ricorrente si è infatti limitato ad inserire, in quell’atto, la frase “in via subordin si eccepisce la mancata concessione delle attenuanti generiche”, senza indicare il vizio della motivazione della sentenza di primo grado, senza confrontarsi con essa, che ha negato il beneficio con un’argomentazione esplicita, e senza indicare quali elementi giustificavano una diversa decisione.
Il motivo di appello era dunque inammissibile, perché del tutto generico, e deve perciò applicarsi, in tema di obbligo motivazionale del giudice di secondo grado, il principio di questa Corte, secondo cui “Il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all’attenzione del giudice di primo grado e da quest’ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione” (Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Rv, 262249; vedi anche Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281)
Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato perciò inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore