Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9319 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9319 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Visti gli atti e la sentenza impugnata;
,r letti i motivi del ricors
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rilevato che la Corte di appello ha debitamente indicato le ragioni che la ha no indotta a ritenere che NOME COGNOME abbia consapevolmente impiegato alle sue dipendenze un lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno e già destinatario di provvedimento di espulsione;
che l’imputato, con entrambi i motivi di appello, articola contestazioni che si palesano generiche perché evocative di emergenze istruttorie – quali le dichiarazioni rese dai testimoni escussi su sua indicazione e la documentazione relativa alla cessione dell’impresa – che non sono state allegate, sicché il ricorso si palesa, sotto questo aspetto, carente di autosufficienza;
che le obiezioni vedenti sull’assenza, in concreto, di poteri gestori e la conseguente ignoranza della condizione di irregolarità del lavoratore si pongono, del resto, in chiave di mera confutazione rispetto ai solidi argomenti spesi dai giudici di merito per attestare la titolarità, al momento dell’accesso della Guardia di Finanza, dell’impresa in capo a COGNOME;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità, per manifesta infondatezza del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2025.