Lavoro Intramurario e Assegnazione per Sorteggio: L’Analisi della Cassazione
L’accesso al lavoro intramurario rappresenta un elemento cruciale nel percorso di rieducazione e reinserimento sociale del detenuto. Ma cosa succede quando le opportunità sono limitate e la selezione deve basarsi su criteri oggettivi? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un detenuto che contestava il sistema di assegnazione basato sul sorteggio, offrendo importanti chiarimenti sulla legittimità di tali procedure.
I Fatti del Caso
Un detenuto, che non svolgeva attività lavorativa all’interno del carcere da settembre 2021, presentava un’istanza per essere ammesso al lavoro intramurario. La sua richiesta veniva respinta prima dal Magistrato di Sorveglianza e, successivamente, anche dal Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo.
Il Tribunale di Sorveglianza aveva basato la sua decisione sulle informazioni fornite dalla direzione della casa di reclusione, evidenziando che l’ammissione al lavoro avveniva tramite una procedura di sorteggio. Questo metodo, secondo il Tribunale, poneva tutti gli aspiranti nelle medesime condizioni, affidando l’esito al caso e garantendo così imparzialità.
Non soddisfatto della decisione, il detenuto ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo una rivalutazione dei presupposti per l’ammissione al lavoro.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile per il lavoro intramurario
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta del detenuto, ma si concentra sulla natura stessa del ricorso presentato.
Secondo la Suprema Corte, il ricorso non individuava specifici vizi di legittimità o erronee applicazioni della legge da parte del Tribunale di Sorveglianza. Al contrario, tendeva a provocare una nuova valutazione dei fatti e dei presupposti già esaminati nei gradi precedenti, un’attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse agito correttamente, valutando in modo congruo e logico gli elementi a sua disposizione. La motivazione principale della decisione risiede nella validità del sistema di assegnazione del lavoro intramurario adottato dall’istituto penitenziario.
Il metodo del sorteggio è stato considerato legittimo perché garantisce parità di trattamento a tutti i detenuti che aspirano a un’opportunità lavorativa. Ponendo tutti i candidati sullo stesso piano, la procedura affida l’assegnazione all’esito casuale, eliminando potenziali discrezionalità o favoritismi.
Inoltre, la Corte ha sottolineato un punto cruciale sollevato dallo stesso ricorrente: il sistema di sorteggio gli aveva già permesso, in passato (nel 2021), di svolgere diversi turni di lavoro. Questo fatto ha rafforzato la convinzione dei giudici che il sistema, pur basato sulla casualità, fosse funzionante e non discriminatorio nei suoi confronti.
La Cassazione ha quindi concluso che il ricorso era privo dei requisiti di legge, in quanto non contestava una violazione di norme giuridiche, ma mirava a un riesame del merito della vicenda, non consentito in sede di legittimità.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Le richieste di rivalutazione delle prove o delle circostanze di fatto sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
Dal punto di vista del diritto penitenziario, la decisione convalida l’uso di procedure oggettive e imparziali, come il sorteggio, per la gestione di risorse limitate all’interno degli istituti, quale è l’accesso al lavoro intramurario. Sebbene la casualità possa generare insoddisfazione in chi non viene selezionato, questo metodo è ritenuto un valido strumento per assicurare l’uguaglianza di opportunità tra i detenuti, un principio cardine del trattamento penitenziario.
È legittimo assegnare il lavoro intramurario tramite sorteggio?
Sì, secondo la Corte di Cassazione è un sistema legittimo perché pone tutti gli aspiranti nelle stesse condizioni, garantendo imparzialità e parità di trattamento, con un esito dipendente esclusivamente dal caso.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava specifiche violazioni di legge, ma chiedeva una nuova valutazione dei fatti e dei presupposti per l’ammissione al lavoro, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, determinata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20292 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20292 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza del 18 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia respingeva il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE il 29 settembre 2022, relativo all’istanza con cui il detenuto chiedeva di essere ammesso al lavoro intramurario, che non svolgeva dal mese di settembre del 2021.
Ritenuto che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per l’ammissione al lavoro intramurario richiesto dal detenuto, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Perugia in conformità delle emergenze processuali e delle informazioni trasmesse dalla direzione della RAGIONE_SOCIALE.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Perugia valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che l’ammissione al lavoro intramurario dei detenuti della RAGIONE_SOCIALE avviene mediante una procedura di sorteggio, che poneva tutti gli aspiranti nelle stesse condizioni, dipendenti dall’esito casuale del procedimento.
Ritenuto che, come riferito dallo stesso ricorrente, il sistema di assegnazione mediante sorteggio aveva garantito a COGNOME lo svolgimento di diversi turni di lavoro intramurario, svolti nei mesi di gennaio, maggio, agosto e settembre del 2021.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024.