Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14103 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14103 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 20/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 973/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
avverso l’ordinanza del 14/11/2024 del TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE di Milano sul ricorso proposto da: NOME COGNOME(CODICE_FISCALE nato in ALBANIA il 22/01/1977 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Dato avviso al difensore.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo presentato nell’interesse di NOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Milano con la quale non Ł stato approvato il provvedimento del direttore dell’istituto di MilanoBollate, in data 13 luglio 2024, con il quale il condannato veniva ammesso al lavoro esterno ex art. 21 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.).
Entrambi i provvedimenti giurisdizionali fanno leva sul pericolo di recidiva, sulla sostanziale inaffidabilità del condannato e sull’assenza di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante, anche in considerazione delle numerose e gravi condotte illecite tenute in costanza della precedente misura alternativa.
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando:
la violazione di legge e il vizio della motivazione perchØ il Tribunale si Ł unicamente basato sulle condanne, senza tenere in considerazione il percorso svolto durante il periodo detentivo e senza valorizzare lo scopo rieducativo della ammissione al lavoro esterno;
la violazione di legge, in riferimento agli articoli 15 e 21 ord. pen., 1, 4 e 27 Costituzione, e il
vizio della motivazione perchØ, non essendo previsti requisiti per l’accesso al lavoro esterno, l’attività lavorativa costituisce l’elemento fondamentale per il reinserimento del condannato che viene ingiustificatamente pregiudicato dalla decisione dei giudici di sorveglianza che si sono erroneamente discostati dalla favorevole valutazione compiuta dal direttore dell’istituto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
1.1. Va premesso che la giustiziabilità dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza in tema di lavoro esterno Ł stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità a partire da epoca recente (Sez. 1, n. 37368 del 10/07/2018, COGNOME, Rv. 273862 – 01; Sez. 1, n. 21546 del 27/04/2021, COGNOME, Rv. 281285 – 01; Sez. 1, n. 1449 del 17/11/2022 – dep. 2023, COGNOME, Rv. 283896 – 01), facendo leva principi dettati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 341 del 2006; sentenza n. 526 del 2000), dovendosi applicare, per assicurare la verifica di legittimità, la previsione del reclamo giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis, 69 ord. pen.
Orbene, il Tribunale di sorveglianza, richiamando le puntuali valutazioni compiute dal Magistrato di sorveglianza competente per la vigilanza sull’istituto di detenzione di Milano – Bollate e, in particolare, sul detenuto che chiede l’ammissione al lavoro esterno, ha sottolineato che lo stesso, in precedenza avviato all’affidamento in prova per un’altra grave condanna afferente al traffico di stupefacenti, incappava in ulteriore grave condotta illecita che portava alla revoca della misura alternativa e della liberazione anticipata, nel frattempo concesse.
I giudici di sorveglianza hanno, poi, evidenziato che nel successivo periodo di detenzione, pur essendo emersa una regolare condotta e un labiale interesse al recupero da parte del condannato, non erano stati acquisiti specifici elementi in grado di incidere sul giudizio di elevatissima pericolosità del condannato, stabilmente dedito al delitto, non appena posto in condizione di muoversi liberamente all’esterno dell’istituto carcerario.
¨ stato, piuttosto, ritenuto auspicabile l’avvio di un percorso di progressivo avvicinamento al mondo esterno, ferma restando la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso reiterato particolarmente rilevante comportamento deviante che, in un approccio prudenziale, sono stati giudicati ostativi alla concessione dell’invocato ampio margine di libertà connesso alla prestazione di lavoro esterno.
A fronte di tali specifici elementi e giudizi, solidamente ancorati alle risultanze di fatto, il ricorso si limita a invocare la concessione del lavoro esterno, ritenuto idoneo, in una prospettiva di rieducazione, a consentire il reinserimento sociale del condannato, senza però muovere specifiche critiche alle puntuali considerazioni svolte dai giudici di sorveglianza.
3.1. In proposito, pur non potendosi trasferire in modo tralatizio nel campo del lavoro esterno i principi giurisprudenziali che governano le misure alternative (ex multis, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602), non può farsi a meno di considerare, dati gli ampi margini di libertà connessi alla prestazione del lavoro al di fuori dell’istituto detentivo, che il condannato deve essere giudicato affidabile e scevro dal pericolo di recidiva in considerazione di una valutazione globale della sua personalità remota e recente.
In effetti, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per i quali Ł stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, Ł tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo
indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della fiducia concessa e di prevenzione del pericolo di recidiva.
3.2. Nel caso di specie, i giudici di sorveglianza hanno compiuto tale complessiva motivata valutazione di inaffidabilità e di rischio di recidiva connesso ai recenti comportamenti posti in essere in violazione di ampie misure alternative da fruire all’esterno e all’assenza di un anche solo abbozzato percorso di revisione critica che consenta di effettuare una prognosi positiva che l’attività esterna non costituisca l’occasione per reiterare i reati, approfittando dell’ampio margine di libertà che ne deriva.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME