Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11196 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11196 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PRATO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/05/2023 del GIP TRIBUNALE di PISTOIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lettefsentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato la pena sostitutiva di giorni quaranta di lavoro di pubblica utilità applicata a NOME COGNOME con la sentenza n. 348 del 28/11/2018.
Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore di fiducia.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce travisamento del fatto e motivazione apparente o quantomeno illogica e contraddittoria. Rileva, invero, il ricorrente che il G.i.p. ha dato conto di un fatto non rispondente al vero laddove ha rilevato che il prevenuto non avrebbe mai preso contatti con l’RAGIONE_SOCIALE per iniziare il lavoro di pubblica utilità, risultando, invece, il suddetto aver preso i contatti con detto RAGIONE_SOCIALE, all’epoca convenzioNOME col Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, tanto da cominciare detto lavoro il 20 luglio 2021 e terminarlo il 15 novembre 2021.
2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 186, comma 9 -bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (Cod. RAGIONE_SOCIALE strada) e vizio e/o apparenza motivazionale.
Rileva la difesa che l’ordinanza impugnata muove dall’errato presupposto secondo cui l’onere dell’individuazione dell’ente convenzioNOME sarebbe a carico dell’imputato e non a carico del Giudice. Osserva che nel caso in esame COGNOME non ha commesso alcuna violazione inerente allo svolgimento del lavoro sostitutivo, anzi si è fatto carico di individuare l’RAGIONE_SOCIALE, che all’epoca era convenzioNOME, e di svolgere il lavoro per la durata prevista dalla sentenza del G.i.p., non potendosi porre a sua sfavore la circostanza RAGIONE_SOCIALE sopravvenuta cessazione RAGIONE_SOCIALE convenzione dell’RAGIONE_SOCIALE col Tribunale.
Il COGNOME ricorrente chiede, COGNOME pertanto, COGNOME l’annullamento COGNOME dell’ordinanzà· impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
Invero, in atti vi è la dichiarazione del Direttore del Servizio Infermi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, in data 7 dicembre 2021, secondo la quale NOME COGNOME “ha svolto i servizi sociali come da istituto dal 20 luglio 2021 al 15 novembre 2021” presso la sede di detto ente di INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE “dimostrando buona attitudine e capacità relazionale”.
Con detta dichiarazione non si confronta l’ordinanza impugnata che, muove, invece, dalla relazione Uepe, sempre in atti, che segnala che l’RAGIONE_SOCIALE presso cui RAGIONE_SOCIALE doveva svolgere lavoro di pubblica utilità non ha mai adempiuto all’apertura RAGIONE_SOCIALE posizione INAIL nei confronti dei soggetti ammessi al lavoro pubblico, tra cui il suddetto, e che la convenzione per LPU di tale RAGIONE_SOCIALE non è stata rinnovata, dovendosi configurare la misura di fatto come mero volontariato; nonché dalla nota sempre dell’Uepe precedente alla suddetta dichiarazione, di riscontro alla nota del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 4 febbraio 2021, relativa al mancato inizio dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, da parte del condanNOME, per problemi sanitari correlati alla pandemia in atto.
Detta ordinanza, invero, in data 25 maggio 2023, quindi in data successiva alla suddetta dichiarazione, rileva – in contrasto anche con la nota in ultimo riportata, che segnala non l’assenza di contatti ma il mancato inizio del lavoro sostitutivo – «come il prevenuto non abbia mai preso contatti con l’RAGIONE_SOCIALE per iniziare il LPU» e pertanto dispone, alla luce del disposto dell’art. 186, comma 9-bis, Cod. RAGIONE_SOCIALE strada, «la revoca RAGIONE_SOCIALE pena sostitutiva applicata con la sentenza n. 348/18, con ripristino RAGIONE_SOCIALE pena sostituita e delle sanzioni accessorie».
Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, alla luce di dette considerazioni, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in Roma, lin dicembre 2023.