Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32787 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32787 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni della Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore NOME
NOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Venezia, in data 10/10/2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Verona, con la quale, esclusa la circostanza di cui al co. 2 sexies dell’art. 186 commi 1 e 2 lett. c) Codice della Strada, NOME COGNOME è stato condanNOME alla pena di mesi otto di arresto ed euro 2.400,00 di ammenda.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso formulando un unico motivo con il quale la difesa lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione dei di pubblica utilità in sostituzione della pena irrogata ai sensi dell’art. 186 c. 9 bis Codice della strada. Rileva, in particolare, che solo all’esito del giudizio di primo grado il Tribunale ha escluso l’aggravante di cui al comma 2 bis dell’art. 186 Cds. In sede di appello, seCondo la difesa, la Corte ha rigettato non solo la richiesta di assoluzione e quella relativa al trattamento sanzioNOMErio ma ha anche respinto l’istanza di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità di cui al terzo motivo di appello. La Corte h argomentato, sul punto, che la mancata richiesta in primo grado non poteva costituire oggetto di critica con l’atto di appello e che comunque, l’istanza proposta in appello non poteva essere accolta in ragione del comportamento tenuto dall’imputato che aveva impostato la propria difesa sulla negazione della propria responsabilità, inducendo due amici a rendere davanti ad un giudice una versione “poco credibile”. Ad avviso della difesa né il Codice della strada né il decreto legislativo 150/22 rimandano ai criteri valutativi di cui all’art. 133 cod. pen. che la Corte ha posto alla base del rigetto dell’istanza. Ciò a differenza di quanto previsto per l’istituto della messa alla prova di cui all’art. 168 bis e 464 bis cod. proc. pen. che espressamente prevede una valutazione in termini prognostici. 3. La Procura Generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
E’ devoluto a questa Corte solo il tema inerente la correttezza della decisione dei giudici del gravame di rigetto della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, questione che implica anche quella relativa ai poteri del giudice di merito in ordine alla relativa istanza, nel sistema delineato da ultimo dal legislatore delegato con la Riforma Cartabia.
Lamenta la difesa, infatti, che il diniego opposto alla richiesta avanzata solo in grado di appello scaturisce dalla esclusione della circostanza aggravante dell’aver provocato un incidente stradale, operata dal primo giudice e che alla Corte non era dato operare alcuna valutazione ai sensi dell’art. 133 cod. pen..
Va rammentato che lo statuto delle pene sostitutive è stato inciso dalla riforma che ha riguardato il sistema penale e processuale penale. L’art. 1, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 150/2022 e ha introdotto l’art. 20 bis del cod. pen. (“Pene sostitutive delle pene detentive brevi”), collocandolo nel Titolo II (“Delle pene”), al Capo I (“Delle specie di pene in generale”), dopo la disciplina generale delle pene principali e delle pene accessorie. Scopo della novella è stato quello di introdurre le pene sostitutive nel sistema delle pene di cui alla parte generale del codice, creando un raccordo con la disciplina delle stesse pene sostitutive, prevista dalle disposizioni della legge n. 689 del 1981, a loro volta riformulate dall’art. 71 del d.lgs. n. 150/2022.
In base alla disciplina transitoria introdotta dallo stesso legislatore delegato (art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022), «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto», vale a dire al 30 dicembre 2022 per quanto previsto dall’art. 99 bis del d.lgs. 150/22, inserito dall’art. 6 del d. I. n. 162/2022, convertito con modificazioni dalla I. n. 199/2022. In tali ipotesi, dunque, sarà applicabile anche l’art. 545 bis, cod. proc. pen. (a sua volta introdotto dall’art. 31, comma 1, d. Igs. n. 150/2022), che, al primo comma, recita: «Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti».
Nell’ambito di tale cornice normativa occorre stabilire se il giudice chiamato ad applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità abbia o meno margini di valutazione.
Sul punto occorre rilevare che in tema di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità nella ipotesi prevista dall’art. 186 comma 9 bis Codice della strada, è stato costantemente ritenuto da questa Corte contrariamente a quanto rileva la difesa – che la sostituzione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. (sez. 4, n. 15018 del 13/12/2013, dep. 2014, Cereghino, Rv. 261560, ripresa in sez. 4, n. 1015 del 10/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265799-01 e in sez. 4, n. 13466 del 17/1/2017, Pacchioli, Rv. 269396-01).
Nel precedente più risalente si è precisato che «il lavoro di pubblica utilità ha natura di pena sostitutiva di quella principale, alla quale, ove non risulti l’opposizione dell’imputato e la ricorrenza delle condizioni ostative rappresentate dalla circostanza aggravante dell’avere causato un incidente stradale e dalla
pregressa fruizione di analoga pena sostituiva, il giudice può decidere di fare ricorso; si tratta di un potere discrezionale che concerne l’an della sostituzione ma non la misura della stessa, risultando predeterminata dalla legge la durata del lavoro di pubblica utilità disposto in funzione sostitutiva». In quella stessa sede La Corte ha precisato che il testo della norma utilizza il termine “può” dal che discende che, trattandosi di pena, anche la scelta della sostituzione, non potrebbe non tenere conto dei criteri previsti dall’art. 133 cod. pen. poiché nessune elemento testuale avalla la tesi della automaticità della sostituzione in assenza di condizioni ostative. Risulterebbe, pertanto, «ingiustificato pretermettere una prognosi giudiziale del successo del lavoro sostitutivo, che non è un obiettivo in sé ma è esso stesso, come già la pena principale, strumento di rieducazione, come dimostrano gli ulteriori effetti favorevoli al reo che si determinano in caso di positivo svolgimento».
A conferma del principio, inoltre, come precisato nel precedente richiamato, vi sarebbero degli indicatori desumibili dall’analogo istituto previsto in materia di stupefacenti, rispetto al quale si è affermato che l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista in caso di riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto per i reati in materia d stupefacenti, è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice (sez. 3, n. 6876 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249542; n. 26082 del 22/7/2020, Fiscella, Rv. 279757-01).
A quanto sin qui detto deve aggiungersi che l’art. 545 bis cod. proc. pen. prevede espressamente “quando è stata applicata una pena non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale”. Nel caso in esame, il primo giudice, all’esito del giudizio ha concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Assume il difensore che nel corso della discussione aveva chiesto oltre che l’assoluzione, anche la concessione “dei benefici di legge ove concedibili”, concetto questo all’interno del quale appare arduo fare rientrare una richiesta, meramente avanzata dal difensore, non è noto se munito o meno di procura speciale o direttamente dall’imputato, ove presente, la concessione di pene alternative.
In mancanza di tali allegazioni, la motivazione della Corte territoriale appare perfettamente coerente nella parte in cui, in premessa rileva che “quanto alla mancata sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, ec art. 187.9 C.d.s., essa non può costituire ragione di critica della sentenza, in assenza di specifica richiesta da parte dell’imputato in primo grado” come dire che la richiesta avanzata dal difensore non era stata ritualmente proposta.
A quanto detto deve aggiungersi che la Corte territoriale, con motivazione affatto illogica, prendendo in esame la richiesta formulata in secondo grado di concessione della pena sostitutiva, attivando i propri poteri valutativi ex art. 133 cod. pen. ha ritenuto complessivamente negativo il comportamento processuale del
ricorrente in quanto “dimostrativo di accentuato spregio per l’amministrazione della giustizia”.
Da quanto detto discende l’inammissibilità del ricorso proposto con conseguente condanna al pagamento delle spese del presente giudizio oltre che la condanna dello stesso al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 19 giugno 2024