Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14670 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14670 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/05/2023 del GIP TRIBUNALE di VASTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 25 maggio 2023 il Tribunale di Vasto, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata ad NOME con la sentenza emessa in data 05 aprile 2016 dal giudice per le indagini preliminari di Vasto, divenuta irrevocabile in data 16 aprile 2019, di condanna per il reato di cui all’art. 186 codice della strada.
Il giudice ha rilevato che, secondo la nota depositata dall’UEPE di Pescara in data 30 gennaio 2023, il COGNOME non aveva mai svolto il lavoro di pubblica utilità così disposto, senza fornire alcuna giustificazione; ha pertanto revocato tale sanzione sostitutiva, ripristinando le sanzioni irrogate.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell’art. 606, comma .1, lett. c), cod.proc.pen. in relazione all’art. 186, comma 9-bis, codice della strada.
L’ordinanza impugnata è errata, perché l’autorità giudiziaria non ha dato impulso alla esecuzione della sanzione sostitutiva, e il ricorrente non ha mai ricevuto alcun invito a svolgere il lavoro sostitutivo. L’UEPIE ha asserito, nella sua nota, di non essere riuscito a prendere contatto con il condanNOME, ma tutte le notificazioni relative al processo penale sono state a lui validamente effettuate, e si ignora con quali modalità l’UIEPE abbia compiuto i suoi tentativi di contatto. Peraltro l’UEPE, se realmente vivesse incontrato difficoltà, avrebbe potuto incaricare le forze di polizia di rintracciare l’interessato, o contattare il su legale di fiducia. Inoltre, non risulta che l’UEPE abbia fissato un termine per l’inizio del lavoro, per cui deve applicarsi la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in mancanza di tale fissazione, il condanNOME non è tenuto ad avviare il relativo procedimento.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi inammissibilità del ricorso, per genericità e manifesta infondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini sotto precisati, e deve essere accolto.
La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, prevista dall’art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992, è disposta dal giudice della cognizione, che può indicare nella sentenza anche le specifiche modalità di
svolgimento dell’attività alternativa, e la sua esecuzione è demandata all’UEPE, a cui spetta la verifica del corretto svolgimento di tale attività ma anche, se necessario, la determinazione delle sue modalità esecutive, a partire dall’ente presso cui svolgerla.
Questa Corte ha, però, stabilito che «In tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell’autorità giudiziaria – e non del condanNOME – l’avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa individuata. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva revocato la sanzione sostitutiva sulla base della sola inerzia del condanNOME senza verificare se il pubblico ministero avesse avviato la fase esecutiva con la notifica all’interessato dell’ordine di esecuzione e la contestuale ingiunzione ad attenersi a quanto prescritto in sentenza)» (Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, Rv. 281189; Sei:. 1, n. 7172 del 13/01/2016, Rv. 266618). La ragione di tale decisione è che, proprio per consentire all’UEPE di svolgere la sua attività di controllo e verifica, esso deve essere informato sia dell’inizio dell’esecuzione della sanzione sostitutiva, sia delle sue concrete modalità, ed il condanNOME non è, pertanto, tenuto ad iniziare direttamente tale esecuzione senza l’impulso dell’autorità, bensì è onere dell’UEPE convocare l’interessato e concordare con lui, e con l’ente di riferimento, lo svolgimento del lavoro. La correttezza di tale argomentazione è dimostrata dalla concreta configurazione di questa particolare misura alternativa, che demanda al giudice della cognizione il potere di comminarla, e di determinarne le modalità esecutive, senza alcun onere in capo al condanNOME, che può anche astenersi dal richiederla (dovendo solo non opporsi ad essa), e non è comunque tenuto ad indicare l’ente o la struttura presso cui svolgerla. E’ pertanto irrilevante il fatto che il giudice avesse già stabilito le modalità d svolgimento del lavoro sostitutivo, avendo egli esercitato il potere conferitogli dalla norma, che non incide, però, sugli oneri che possono essere attribuiti al condanNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Non può pertanto, in assenza di una disposizione normativa, essere attribuito al condanNOME l’onere di dare inizio all’esecuzione della sentenza, anche perché tale onere contrasterebbe con l’iter procedurale che il codice di rito stabilisce per la fase esecutiva di ogni provvedimento di condanna, che ha sempre inizio dietro impulso del pubblico ministero, e quindi dell’autorità giudiziaria. E’, infatti, il pubblico ministero che, ai sensi dell’art. cod.proc.pen., cura l’esecuzione dei provvedimenti di condanna, ed è il pubblico ministero che, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Ministero della Giustizia del 26 marzo 2001 (che ha stabilito le norme per determinare le modalità di
svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al d.lgs. n. 274/2000), ha il compito di eseguire la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Il giudice dell’esecuzione non può, pertanto, valutare come inottemperante il comportamento del soggetto condanNOME alla pena sostitutiva, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, del codice della strada, solo sulla base del suo mancato attivarsi per dare inizio al lavoro sostitutivo, equivalendo tale decisione all’attribuzione, a suo carico, di un onere insussistente. Il giudice avrebbe dovuto verificare se alla sentenza di condanna fosse stata data esecuzione, dal pubblico ministero o dallo stesso UEPE, convocando il condanNOME e determinando in concreto la data di inizio del lavoro sostitutivo, e le modalità del suo svolgimento.
Il ricorrente sostiene di non avere mai ricevuto alcuna convocazione, né alcun provvedimento che stabilisse l’inizio dell’esecuzione della sanzione sostitutiva, e nel provvedimento impugNOME non è indicato quali accertamenti siano stati svolti dal giudice per verificare in quali modi e con quali atti si sia dat impulso, da parte dell’autorità, all’esecuzione della condanna in questione. Risulta, pertanto, che tale sanzione sia stata revocata solo a seguito della presunta inerzia del condanNOME, che non è però rilevante, né può giustificare tale revoca, non incombendo sullo stesso l’onere di dare avvio al procedimento esecutivo.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.IM.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto.
Così deciso il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore