Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39746 Anno 2025
RITENUTO IN FATTO
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39746 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
1.Con decreto del 20.01.2025 il Gip del Tribunale di Reggio Emilia disponeva ex art. 56 bis L. 689/1981 la sostituzione della pena detentiva di cui al decreto penale di condanna n.887/2024 con il lavoro di RAGIONE_SOCIALE utilità per giorni 90, da convertirsi in 180 ore di lavoro di RAGIONE_SOCIALE utilità da svolgere presso RAGIONE_SOCIALE; confermava la condanna al pagamento della somma di euro 750 di ammenda, in relazione al reato previsto dall’art.186, comma 2, lett.c) d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Il Giudice ha premesso che l’imputato aveva presentato istanza tempestiva per ottenere la sostituzione della pena detentiva inflitta con il decreto penale del 20.09.2024 con il lavoro di RAGIONE_SOCIALE utilità di cui all’art. 56 bis L. 689/1981 ma che non sussistendo i presupposti per disporre la sostituzione della pena pecuniaria pari a 750 euro di ammenda, quest’ultima doveva intendersi cumulata a quella detentiva, sostituita con il lavoro di RAGIONE_SOCIALE utilità.
2.Ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, NOME COGNOME articolando i seguenti motivi:
2.1 Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) c) cod.proc.pen. – l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 56bis, L.689/1981, 186 comma 9 bis CDS e 459 cod.proc.pen.
Ha esposto che, nel caso in esame, il difensore aveva richiesto in data 24.10.2024, in via principale e tempestiva, la sostituzione della pena con il lavoro di RAGIONE_SOCIALE utilità di cui all’art. 186 comma 9 bis CDS e 54 d.lgs. n. 274 del 2000 e non la pena sostitutiva disciplinata dall’art. 20 bis cod. pen. e 56 bis L. 689/1981, non essendo tra l’altro nemmeno legittimato a tale richiesta, in quanto privo di procura speciale. Lamentava la illegittimità del provvedimento impugnato, emesso peraltro senza il consenso dell’imputato o di un suo procuratore speciale, con il quale sono state imposte le prescrizioni di cui all’art.56-ter, L.689/1981, da ritenersi più gravose rispetto a quelle previste dall’art.186, comma 9-bis, CDS. Deducva che non si è tenuto conto che, in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento della richiesta principale, la difesa aveva proposto opposizione al decreto e conseguentemente istanza di applicazione della pena ex artt. 444 cod. proc pen., con la commutazione della pena finale nello svolgimento dei lavori di RAGIONE_SOCIALE utilità ai sensi dell’art. 186 comma 9 bis CDS; in linea ancora più subordinata aveva richiesto che si procedesse con il rito ordinario.
2.2 Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la abnormità del
provvedimento in quanto sono state del tutto trascurate le richieste subordinate aventi ad oggetto l’opposizione e la scelta difensiva dell’imputato di poter fruire del patteggiamento o comunque del giudizio ordinario.
Riteneva, quindi, che si vertesse in un’ipotesi di illegalità della pena oltre a dedurre il difetto di correlazione con la richiesta presentata dall’imputato; esponendo, altresì, come la sanzione prevista dall’art.186, comma 9-bis, CDS (in virtù del richiamo all’art.54 del d.lgs. n.274/2000) assumesse la natura di pena principale ab origine e non di sanzione sostitutiva, con conseguente applicazione, da parte del giudice a quo , di una pena di natura e specie diversa rispetto a quella richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso sono congiuntamente esaminabili in quanto attinenti alla medesima questione di diritto relativa all’erronea applicazione delle disposizioni in tema di sanzioni sostitutive, essendo stato dedotto che, a fronte di una richiesta di sostituzione della sanzione detentiva con quella del lavoro di RAGIONE_SOCIALE utilità ai sensi dell’art.186, comma 9-bis, C.d.s., il giudice avrebbe invece illegittimamente applicato la sanzione del lavoro di RAGIONE_SOCIALE utilità previsto dall’art.56-bis della L. n.689/1981, in assenza tra l’altro del necessario consenso dell’imputato o della procura speciale specificatamente rilasciata al difensore.
I motivi sono complessivamente fondati.
1.1.Deve infatti darsi continuità ai principi enunciati nel precedente espresso da questa Corte in Sez. 4, n. 17561 del 16/01/2024, Ruocco, Rv. 286496, nella cui parte motiva è stato rilevato come l’art. 186, comma 9-bis, CDS sia espressamente regolato sul modello previsto dall’art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000 in materia di processo di fronte al giudice di pace, di cui mutua le medesime modalità esecutive (prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di RAGIONE_SOCIALE sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze), con la sola deroga per cui, diversamente da quanto previsto nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il lavoro di RAGIONE_SOCIALE utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada ha una «durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di RAGIONE_SOCIALE utilità».
A fronte dell’indicato modello, deve essere osservato come la disciplina dettata dai novellati artt. 56-bis e 56-ter della legge 24 novembre 1981, n. 689, come introdotti dall’art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, riguardi la diversa figura generale del lavoro di RAGIONE_SOCIALE utilità sostitutivo, disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, per l’effetto inerendo ad un istituto del tutto distinto ed autonomo rispetto al lavoro di RAGIONE_SOCIALE utilità previsto dall’art. 186, comma 9- bis, C.d.s. e,
come detto, regolato in modo autosufficiente, sul modello della diversa fattispecie prevista dall’art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000.
Si tratta di una differenza, d’altra parte, ricavabile dallo stesso art.20-bis cod.pen., pure introdotto dal d.gs. n. 150 del 2022, in cui si trova enunciata la regola generale per cui le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 – tra di esse indicando il lavoro di RAGIONE_SOCIALE utilità sostitutivo – fatto «salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge», tra le quali, per l’appunto, rientra pure l’ipotesi regolata dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, di struttura e modalità esecutive assai diverse da quelle dettate dall’art 56-bis legge n. 689 del 1981.
Va rilevato che, sempre nella parte motiva di tale pronuncia, questa Corte ha evidenziato che, per come espressamente chiarito nella Relazione illustrativa al d.lgs. n.150/2022, il legislatore ha ritenuto opportuno denominare le nuove pene sostitutive aggiungendo l’aggettivo “sostitutivo”, con definizione funzionale a rendere immediatamente distinguibili le predette pene sostitutive da istituti analoghi che, nell’ordinamento, hanno una diversa natura giuridica e disciplina; tra cui rientra la sanzione del lavoro di RAGIONE_SOCIALE utilità previsto come pena principale irrogabile dal giudice di pace o disposto nell’ambito della sospensione condizionale della pena o della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato; conseguendone che non sussiste dubbio di sorta in ordine al fatto che il lavoro di RAGIONE_SOCIALE utilità previsto dalla norma generale di cui all’art. 56bis, L. n. 689 del 1981 abbia natura e funzione di sanzione sostitutiva della pena principale, mentre la corrispondente figura applicata ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000 – e per analogia, quindi, dall’art. 186, comma 9-bis, C.d.s. – si connota, invece, per avere natura di pena principale.
1.2. Deve inoltre richiamarsi, in quanto rilevante nel caso di specie, l’ulteriore principio già affermato da questa Corte in merito alla possibilità di richiedere al G.i.p., dopo l’adozione del decreto penale di condanna, la sostituzione della pena pecuniaria con i lavori di RAGIONE_SOCIALE utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada; sul punto si è condivisibilmente pronunciata la giurisprudenza di legittimità in senso affermativo, con riferimento all’art. 459 cod. proc. pen. nella sua formulazione antecedente alle modifiche apportate dal d.gs. n. 150 del 2022 e dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31,(Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280934 – 01; Sez. 4 n. 6879 del 13/01/2021 Cc. (dep. 23/02/2021 ) Rv. 280934 – 01). Si è ritenuto che in caso di avvenuta emissione di decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminari, può, su istanza dell’imputato presentata nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento, ed in assenza di presentazione, da parte di questi, di atto di opposizione, sostituire la pena pecuniaria di cui al decreto penale con quella del lavoro di RAGIONE_SOCIALE utilità prevista dall’art. 186, comma 9- bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ciò in forza di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 459 cod. proc. pen.. La Corte ha chiarito che in caso di avvenuta emissione di decreto penale di condanna, il G.i.p., su istanza dell’imputato presentata nel termine di quindici
giorni dalla notifica del provvedimento e in assenza di presentazione, da parte di questi, di atto di opposizione, può sostituire la pena pecuniaria di cui al decreto penale con quella del lavoro di RAGIONE_SOCIALE utilità prevista dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada; con ciò evidenziando la differenza con la fattispecie sottesa a Sez. 1, n. 24055 del 15/04/2015, Apicella, Rv. 263968 01, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per aver l’imputato proposto rituale opposizione a decreto penale oltre all’istanza di sostituzione, con la conseguenza che la richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di RAGIONE_SOCIALE utilità avrebbe dovuto trovare la propria collocazione all’interno del giudizio originato dalla presentazione dell’opposizione, non potendo costituire oggetto di una autonoma istanza formulata al di fuori della sede processuale propria.
Invero il comma 9-bis in oggetto stabilisce che «la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di RAGIONE_SOCIALE utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274…», potendo quindi il G.i.p. operare la sostituzione della pena con i lavori di RAGIONE_SOCIALE utilità già in fase di emissione del decreto penale. Sicché, a maggior ragione, tale sostituzione può essere operata successivamente, qualora vi sia una richiesta esplicita dell’imputato nei termini di legge, indipendentemente dalla presentazione di un atto di opposizione. È la stessa disposizione a stabilirlo, sia pure a contrario, là dove prevede che la sostituzione della pena è subordinata alla «non opposizione» da parte dell’imputato.
In tal senso, l’istanza espressa proveniente dall’imputato (di accedere ai lavori di RAGIONE_SOCIALE utilità) poteva essere letta come una esplicita «non opposizione» in via principale, idonea ad attivare la procedura di applicazione da parte del G.i.p. della pena sostitutiva in luogo di quella pecuniaria indicata nel decreto penale di condanna (non opposto).
Una diversa interpretazione, come argomentato nella motivazione della citata Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, COGNOME, oltre a non essere coerente con la ratio della disposizione esaminata, largamente favorevole alla pena sostitutiva anche in sede di decreto penale, potrebbe far sorgere dubbi di costituzionalità della norma, per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), essendo pregiudicato il diritto dell’imputato di ottenere la sostituzione della pena stabilita nel decreto con i lavori di RAGIONE_SOCIALE utilità. In effetti, se è vero che è sempre possibile presentare un atto di opposizione al decreto penale e poi chiedere in giudizio i lavori di RAGIONE_SOCIALE utilità, è anche vero che in questo modo la pena su cui calcolare la sostituzione sarebbe inevitabilmente più alta rispetto a quella – certamente più favorevole (v. art. 459, comma 2, cod. proc. pen.) – irrogata con il decreto penale. Ne conseguirebbe un sicuro e concreto interesse dell’imputato a vedersi sostituire la pena specificamente indicata nel decreto penale e non una pena più alta fissata dal giudice nel giudizio conseguente all’opposizione. Sul punto la Suprema Corte ha poi concluso nel senso per cui non si deve dimenticare, peraltro, che la richiesta dei lavori di RAGIONE_SOCIALE utilità attiva un subprocedimento che può essere considerato, in senso lato, un «rito alternativo», da cui
discende, in caso di esito positivo – come per l’istituto della messa alla prova – l’estinzione del reato.
1.3 Il G.i.p. nel caso di specie non ha rilevato, come già sopra evidenziato la radicale differenza tra il lavoro di RAGIONE_SOCIALE utilità sostitutivo regolamentato dall’art. 56-bis I. n. 689 del 1981, cui fa esplicito riferimento il comma 1-ter dell’art. 459 cod. proc. pen. come novellato (oltre che il precedente comma 1-bis), e la sanzione sostitutiva del lavoro di RAGIONE_SOCIALE utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, oggetto della richiesta concretamente rivolta in via principale dopo l’emanazione del decreto penale e disciplinata in conformità al modello previsto dall’art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Di contro, il giudice procedente ha invece disposto la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di RAGIONE_SOCIALE utilità sostitutivo previsto dall’art.56- bis, l. n.689/1981, cui conseguono ex lege le specifiche prescrizioni imposte dall’art.56-ter tra cui, quella specifica del ritiro del passaporto.
Da tali considerazioni, ne consegue che il giudice procedente ha applicato all’imputato una specifica sanzione sostitutiva in assenza del previo consenso da parte dello stesso (da manifestare personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale), la cui necessità è attualmente ed espressamente sancita dall’art.58, comma 3, l.n.689/1981, nel testo modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n.31.
In definitiva il giudice ha applicato una pena sostitutiva diversa rispetto a quella richiesta dall’imputato e senza acquisirne il necessario consenso.
1.4. Va rilevato, infine, che laddove non avesse ritenuto accoglibile l’istanza di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di RAGIONE_SOCIALE utilità di cui all’art. 186 comma 9 bis CDS per difetto dei presupposti avrebbe dovuto in ogni caso, sulla base di quanto previsto dal comma 1-ter dell’art. 459 cod. proc. pen., modificato, a decorrere dal 4 aprile 2024 dall’art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, respingere la richiesta e, stante la proposta tempestiva opposizione, sia pure in via subordinata, non dichiarare esecutivo il decreto ( cfr Sez. 4 – , n. 43729 del 08/10/2024 Cc. (dep. 29/11/2024 ) Rv. 287127 – 02).
Va evidenziato, infatti, che la esecutorietà del decreto penale di condanna è stata sospesa solo successivamente con provvedimento del GIP del 9-10/06/2025, a seguito della presentazione del presente ricorso per cassazione,
In conclusione, quindi, anziché l’applicazione di una pena principale – quale quella prevista dall’art.186, comma 9-bis, C.d.s. in riferimento all’art.54 del d.lgs. n.274/2000 e in ordine alla quale era stata presentata specifica istanza tempestiva – è stata invece disposta, in assenza del consenso medesimo, una sanzione di natura e specie diversa, in quanto meramente sostitutiva di una pena principale, quale è quella regolata dall’art. 56-bis l. n. 689 del 1981.
Ne è scaturita, all’evidenza, la concreta applicazione di una sanzione sostitutiva in assenza dei necessari presupposti.
Ne deriva, pertanto, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia in diversa composizione per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia, sezione Gip, in diversa composizione, per l’ulteriore corso.
Così deciso il 2 dicembre 2025
La Consigliera relatrice Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME