Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27148 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27148 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERNI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2024 del GIP del TRIBUNALE di FERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della confisca e per il rigetto nel resto;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo, nel dichiarare eseguita la “pena detentiva e ogni effetto penale” in favore di NOME COGNOME a seguito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità – cui era stato ammesso con provvedimento del 4 maggio 2023 a seguito della istanza formulata dopo la notificazione del decreto penale di condanna del 7 febbraio 2023 per il reato dell’art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada) -, dichiarava tuttora eseguibile la “pena pecuniaria” di 1.500 euro di ammenda, la sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando:
la violazione dì legge, in riferimento agli articoli 53, 56-bis, 63 legge 24 novembre 1981, n. 689, e 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., poiché il giudice ha dichiarato eseguita unicamente la porzione di pena detentiva e non anche la porzione di pena pecuniaria comminata congiuntamente. La pena pecuniaria irrogata con il decreto penale (euro 7.500 di ammenda), a sua volta originariamente composta da una pena detentiva (quattro mesi di arresto) e da una pena pecuniaria (1.500 euro di ammenda), era stata definitivamente sostituita con il lavoro di pubblica utilità che è stato regolarmente svolto, come lo stesso giudice ha accertato e dichiarato, sicché il giudice doveva procedere alla declaratoria di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale;
la violazione di legge, in riferimento all’articolo 186 cod. strada perché è stata illegittimamente disposta la confisca del veicolo che neppure il decreto penale prevedeva e nonostante il veicolo non fosse di proprietà dell’imputato;
la violazione di legge, in riferimento all’articolo 56-bis legge n. 689 del 1981, perché il giudice ha confermato la confisca nonostante il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, misura di sicurezza espressamente esclusa dalla citata disposizione normativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
L’art. 459 cod. proc. pen. stabilisce: «1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata
validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena. 1-bis Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l’ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l’articolo 133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavor di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l’indagato, prima dell’esercizio dell’azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell’ente. 1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche senza formulare l’atto di opposizione. Con l’istanza, l’imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui all’articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudi respinge la richiesta e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Parallelamente, l’art. 57 legge 24 novembre 1981, n. 689, sotto la rubrica «Durata ed effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio», stabilisce: «La durata della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva è pari a quella della pena detentiva sostituita. La durata del lavoro di pubblica utilità corrisponde a quella della pena detentiva sostituita ed è determinata sulla base dei criteri di cui all’articolo 56-bis. Per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilit sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo. La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva».
In effetti, l’art. 20-bis cod. pen., sotto la rubrica «Pene sostitutive delle pene detentive brevi», stabilisce: «Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro d pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva. La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno».
In piena consonanza con la disposizione codicistica, l’art. 61 legge 24 novembre 1981, n. 689, sotto la rubrica «Condanna a pena sostitutiva», stabilisce: «Nel dispositivo della sentenza di condanna, della sentenza di applicazione della pena e del decreto penale, il giudice indica la specie e la durata della pena detentiva sostituita e la specie, la durata ovvero l’ammontare della pena sostitutiva».
Dall’esame delle citate disposizioni emerge, in piena aderenza al parametro costituzionale di responsabilità penale e di legalità della pena, che la sostituzione nel lavoro di pubblica utilità concerne unicamente la pena detentiva,
perché la pena pecuniaria “principale” non può essere, salvo l’inadempimento e l’insolvibilità del condannato che determinano l’avvio della procedura di conversione della pena ex artt. 136 cod. pen., 102 e 103 I. n. 689 del 1981, trasformata in una pena limitativa della libertà personale.
Le pene di specie diversa devono, cioè, restare tali, dovendosi escludere che una pena pecuniaria possa diventare una pena detentiva o restrittiva della libertà personale (art. 18 cod. pen.); vale, come si è visto, il contrario.
3.1. Orbene, il giudice ha correttamente operato, nel caso previsto dall’art. 459 cod. proc. pen., la sostituzione della pena dell’arresto con quella del lavoro di pubblica utilità, lasciando ferma la pena pecuniaria dell’ammenda che era stata contestualmente irrogata.
L’esito positivo del lavoro di pubblica utilità, quindi, non poteva che riguardare la pena sostituita, sicché non vi era motivo di dichiarare estinta la pena pecuniaria principale dell’ammenda per il positivo esito della pena sostitutiva.
È invece fondato il motivo di ricorso che riguarda la conferma della confisca.
Va rilevato, in via preliminare e assorbente, che il decreto penale non conteneva una disposizione sulla confisca del veicolo, sicché la determinazione in proposito assunta con il provvedimento impugnato è del tutto illegittima.
Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato senza rinvio con riguardo alla conferma della confisca.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla disposta conferma della confisca che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 31 maggio 2024.