Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38179 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38179 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2024 della Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO per l’imputato, che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 3 maggio 2024, che lo ha ritenuto responsabile del reato previsto dall’art. 186, comma 2 lett. c), comMa 2 bis d.lgs. 285/1992, perché circolava alla guida dell’autovettura Lancia Y TARGA_VEICOLO.ta TARGA_VEICOLO, in stato di ebbrezza, provocando altresì un sinistro stradale, come risultava a seguito del controllo del tasso alcolemico effettuato mediante apposita apparecchiatura (2,34 g/l alle ore 22,24, 2,07g/l alle ore 22,41. In Ariano Irpino il 23 ottobre 2020, con recidiva reiterata.
La Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha rigettato la richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, perché vi ostava il disposto dell’art. 186, comma 9 bis, cod. strada in presenza dell’aggravante dell’aver causato un incidente. Mentre, il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche è stato motivato mediante il rinvio alla negativa personalità dell’imputato gravato da numerosi precedenti penali.
2.Il ricorrente ha contestato la decisione in punto di diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità e, comunque, della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva. Ciò, facendo valere due motivi: a) l’omessa motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva breve inflitta con quella pecuniaria di specie e, in particolare, in ordine agli specifici criteri indicati dall’art. 58 l. n. 689 del 24/11/1981, tanto più tenendo conto della più favorevole riforma dell’art. 53 l. n. 689/1981, applicabile ai procedimenti penali pendenti in grado d’appello ex art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150 10/10/2022; b) erronea applicazione dell’art. 56 bis l. 24/11/1989 n. 689, giacché la sentenza impugnata si era limitata a negare la sostituzione della pena detentiva e di quella pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 d.lgs. n. 274/2000, ma non aveva considerato la invocata e parimenti applicabile sostituzione della sola pena detentiva breve, nel limite dei tre anni, con la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutiva ex art. 56 bis l. n. 689/1981.
Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo rigettarsi il ricorso.
L’imputato, attraverso il proprio difensore, ha depositato memoria, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I due motivi, connessi e da trattare congiuntamente, sono infondati e vanno rigettati. Va ricordato che con la L. 29/07/2010, n. 120 è stata introdotta la possibilità di ricorrere al lavoro di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva della pena inflitta in relazione a taluni reati previsti dal codice della strada.
Si tratta della ipotesi di condanna per guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186, comma 9-bis, C.d.S.) e in tema di guida dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope (art. 187, comma 8-bis, C.d.S.). In funzione premiale, è previsto che lo svolgimento effettivo dell’attività di lavoro, non retribuita, a favore della collettività, realizza una specifica causa di estinzione del reato che viene dichiarata dal giudice unitamente alla riduzione a metà della durata della sospensione della patente di guida e alla revoca della confisca del veicolo eventualmente disposta. Parallelamente, in ipotesi violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva e il ripristino di quella originaria e delle sanzioni accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca eventualmente disposta.
Sul piano sistematico, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui agli artt. 186, comma 9bis, e 187, comma 8bis , C.d.S. (ispirata all’analogo modello normativo previsto dall’art. 54, d.lgs. n. 274/2000, quanto alle modalità esecutive), va distinta dal diverso istituto del lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva, di cui all’art. 20-bis c.p. (regolamentato dai novellati artt. 56-bis e 56ter, L. n. 689/1981).
Da ciò deriva, dunque, il carattere di pena illegale dell’imposizione, da parte del giudice, di prescrizioni aggiuntive, inerenti all’indicata pena sostitutiva di pene detentive brevi. Così si è espressa Sez. 4 del 16/01/2024, n. 17561, resa in ipotesi in cui il giudice, nel disporre la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, C.d.S., aveva ritenuto di imporre specifiche prescrizioni aggiuntive che, inerendo alla diversa fattispecie di cui all’art. 56-bis L. n. 689/1981, sono state ritenute «del tutto estranee rispetto alla figura applicata, in quanto assolutamente non previste dall’art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000». Si è chiarito che la pena inflitta dal giudice di merito era illegale dal momento che «nella Relazione illustrativa dello ‘Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari’ è stata inequivocabilmente evidenziata la diversa natura giuridica dell’istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo» (L. n. 689/1981), rispetto alla diversa figura dettata dall’art. 54 D.lgs. n. 274/2000: mentre il lavoro di pubblica utilità previsto dalla norma generale dell’art. 56-bis ha natura e funzione di sanzione sostitutiva della pena principale, la corrispondente figura applicata ai sensi dell’art. 54, D.Lgs. n. 274/2000 (e, quindi, dall’art. 186, comma 9-bis, C.d.S.) si connota, invece, per avere natura di pena principale.
L’art. 186, comma 9-bis, C.d.S. dispone che, al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del medesimo articolo, relativo all’ipotesi in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54, D.Lgs. n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste.
Sia l’art. 186, comma 9-bis, che l’art. 187, comma 8-bis, C.d.S. dispongono che la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non è applicabile nei confronti del conducente che, in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, «provoca un incidente stradale».
Giova evidenziare che l’aver provocato un incidente è condizione preclusiva alla sostituzione della pena nel lavoro di pubblica utilità anche se nel sinistro non sono stati coinvolti terzi o altri veicoli, situazione a cui il dettato della norma non fa alcun riferimento; deve dunque aversi riguardo a qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo per la collettività.
La previsione in esame si fonda sulla considerazione che anche la mera presenza di un veicolo incidentato lungo la strada o al bordo della stessa può costituire un ostacolo per la circolazione e indurre chiunque sopraggiunga a manovre repentine o pericolose, con il conseguente rischio di verificazione di ulteriori incidenti. Anche ove non siano coinvolti altri soggetti o non vi sia un impatto con altri veicoli, possono comunque verificarsi danni a beni pubblici o privati, danni che ben giustificano un più grave trattamento sanzionatorio (per la nozione di incidente stradale, Sez. 4, 06/11/2012, n. 47276, Sez. 4, 21/05/201919/06/2019, n. 27211). La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l’assunto in parola si ricava anche dagli obblighi di segnalazione che il regolamento prevede (art. 35 reg. es. C.d.S.) in ipotesi di incidente, che provochi ingombro della carreggiata, situazione che non prende in considerazione in alcun modo l’eventuale coinvolgimento di terzi.
Ne consegue, ipotesi insussistente nel caso di specie, che la sanzione sostitutiva potrebbe essere irrogata solo ove risultasse, sulla base delle emergenze processuali del caso concreto, che l’imputato non ha causato o concorso a causare con la propria condotta di guida il sinistro stradale. Dunque, può affermarsi che la contestazione della circostanza relativa all’aver provocato un incidente stradale è in ogni caso ostativa alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità. Ne consegue che la sanzione sostitutiva potrebbe essere irrogata solo ove risultasse, sulla base delle emergenze processuali del caso
concreto, che l’imputato non ha causato o concorso a causare con la propria condotta di guida il sinistro stradale.
La sentenza impugnata, contrariamente all’assunto del ricorrente, ha correttamente ed esaurientemente motivato in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti per procedere alla sostituzione della pena, dal momento che ha richiamato, dopo aver confermato la condotta dell’imputato e la responsabilità dello stesso in ordine alla causazione di un sinistro stradale in ragione del suo stato di ebbrezza alcolica, l’interpretazione giurisprudenziale del divieto di procedere alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria ex art. 186, comma 9 bis, c.d.s.
Ciò premesso, quanto al secondo motivo, va osservato che, con l’introduzione dell’art. 20-bis c.p., ad opera del D.Lgs. n. 150/2022, e la conseguente previsione di una generale sostituibilità delle pene detentive fino a tre anni con il lavoro di pubblica utilità, si è posta la questione se si possa ritenere possibile applicare il lavoro di pubblica utilità previsto dagli artt. 186 comma 9-bis e 187, comma 8-bis, C.d.S. anche al conducente che abbia provocato un incidente stradale.
Sul tema, si è espressa recentemente Sez. 4, n. 21569 del 24 aprile 2024, negando in tale ipotesi la possibilità di sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, dovendosi ritenere che la clausola di riserva con cui esordisce il nuovo art. 20-bis c.p. («salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge») mantiene in vigore il comma 9-bis dell’art. 186 C.d.S. e le preclusioni ivi contenute e sin qui enunciate.
La pronuncia, a cui si intende dare continuità, ha precisato che l’art. 20-bis cod.pen. è norma generale in rapporto di specialità univoca con l’art. 186, comma 9-bis, art. 186 C.d.S., che «è norma speciale in quanto deroga eccezionalmente alla possibilità di sostituire la pena con i lavori di pubblica utilità in ragione della maggiore gravità del fatto che mediante l’incidente stradale ha generato non solo un pericolo ma un danno per la sicurezza della circolazione stradale».
Ancora, si è rilevato come, introducendo l’art. 20-bis c.p., la riforma Cartabia non ha in alcun modo abrogato il comma 9-bis dell’art. 186 C.d.S. e non vi sono elementi ermeneutici per sostenerne un’abrogazione implicita.
In definitiva, il ricorso va rigettato. Il ricorrente va quindi condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso il 30 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME