Lavoro di Pubblica Utilità e Guida in Stato di Ebbrezza: I Precedenti Penali Fanno la Differenza
L’applicazione del lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva per il reato di guida in stato di ebbrezza rappresenta una questione di grande interesse pratico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 12576/2024, chiarisce come i precedenti penali dell’imputato possano essere determinanti nel negare questo beneficio. La decisione sottolinea l’ampia discrezionalità del giudice nel valutare la meritevolezza del condannato, basandosi su criteri che vanno oltre il singolo episodio di reato.
I Fatti del Caso: Ricorso in Cassazione per Guida in Stato di Ebbrezza
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un automobilista condannato dalla Corte d’Appello di Salerno per guida in stato di ebbrezza, reato previsto dall’art. 186 del Codice della Strada. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando due principali violazioni di legge da parte dei giudici di merito.
In primo luogo, ha contestato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.). In secondo luogo, ha criticato il diniego della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, previsto dall’art. 186, comma 9 bis, del Codice della Strada.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi presentati una mera riproposizione di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Secondo gli Ermellini, i motivi del ricorso erano generici e apparenti, non idonei a sollevare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
La Corte ha confermato la correttezza della motivazione dei giudici di merito, la quale era basata su prove concrete e rispettosa dei principi giurisprudenziali consolidati.
Il Lavoro di pubblica utilità e la valutazione del giudice
Il punto centrale della pronuncia riguarda la discrezionalità del giudice nel concedere la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. La Cassazione ha ribadito che tale concessione non è un diritto automatico, ma è subordinata a una valutazione discrezionale sulla meritevolezza dell’imputato.
Questa valutazione deve essere condotta secondo i criteri stabiliti dall’art. 133 del codice penale, che includono la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole, desumibile anche dai suoi precedenti penali e dalla sua condotta di vita.
Le motivazioni
La Corte ha evidenziato che i giudici di merito avevano correttamente escluso sia la particolare tenuità del fatto sia il lavoro di pubblica utilità. La guida con un tasso alcolemico notevolmente superiore al limite, in orario notturno e su strada urbana, è stata considerata una condotta di per sé grave e pericolosa.
Inoltre, e in modo decisivo, i tre precedenti penali dell’imputato (per favoreggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e stupefacenti) sono stati interpretati come un indice di una personalità negativa. Tale connotazione, secondo la Corte, non permetteva di formulare una prognosi positiva circa il rispetto delle prescrizioni legate al lavoro di pubblica utilità, giustificando così il diniego del beneficio.
Le conclusioni
L’ordinanza 12576/2024 rafforza un principio fondamentale: la concessione di benefici come il lavoro di pubblica utilità dipende da una valutazione complessiva della personalità del reo. I precedenti penali, specialmente se relativi a reati che denotano una certa insofferenza alle regole, possono precludere l’accesso a sanzioni sostitutive. Questa decisione serve da monito, chiarendo che la storia criminale di un individuo ha un peso significativo nel determinare il suo percorso sanzionatorio, anche per reati non direttamente collegati ai precedenti.
Avere precedenti penali impedisce sempre di ottenere il lavoro di pubblica utilità per guida in stato di ebbrezza?
Non automaticamente, ma incide pesantemente sulla valutazione discrezionale del giudice. Come stabilito nel caso di specie, precedenti penali, soprattutto se significativi, possono portare il giudice a formulare una prognosi negativa sulla capacità del condannato di rispettare le prescrizioni, negando così il beneficio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata. La Cassazione lo ha definito generico e apparente.
È possibile ottenere la non punibilità per “particolare tenuità del fatto” se si hanno precedenti penali?
È molto difficile. La Corte ha confermato che i precedenti penali sono un elemento che, insieme alle modalità della condotta (tasso alcolemico elevato, guida notturna), è incompatibile con l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12576 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, re l’affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186, sexies, C.d.S., è inammissibile.
Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di le ordine all’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del art. 131 bis cod. pen; inoltre, con il secondo motivo, lamenta violazione di vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena irrogata lavoro di pubblica utilità ex art. 186, co. 9 bis, C.d.S.
Si tratta di motivi di ricorso non consentiti dalla legge in sede di legittimità, ripropongono una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appel puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( ex multis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 24383801).
Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie, immune d logico-giuridici e rispettosa dei consolidati principi della giurisprudenza d Corte di legittimità.
In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato che le modalità condotta (guida con tasso alcolemico ben superiore alla soglia minima in orario s su strada urbana) e il pericolo creato al bene protetto dalla norma incrimi (sicurezza e incolumità degli utenti della strada) sono incompatibili con l’appli dell’art. 131 bis cod. pen., essendo altresì l’imputato gravato da tre precedent Detti precedenti implicano una negativa connotazione della personalità dell’imputato, in ragione della quale la Corte di merito ha ritenuto di non poter sostituire inflitta con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di sostituzione r discrezionalità del giudice. In proposito, la Corte territoriale ha corre applicato il consolidato principio per cui la sostituzione della pena dete pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma no C.d.S., è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in ordi meritevolezza dell’imputato rispetto al beneficio da concedere, da compiersi sec i criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 13466 de/ 17/01/2017 ; COGNOME, Rv. 269396 – 01 Sez. 4, n. 1015 de/ 10/12/2015, COGNOME, Rv. 265799 – 01), considerando che i precedenti penali dell’imputato (per favoreggiamento, resist a pubblico ufficiale e stupefacenti) non consentissero una prognosi positiva in o al rispetto delle prescrizioni connesse al lavoro dì pubblica utilità.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorr al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cas delle ammende che si stima equo quantificare nella somma di euro tremila a titol sanzione pecuniaria.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Copsigliere estensore
Il Preside te