Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8024 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8024 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME ha pronunciato la seguente
– Presidente –
Sent. n. sez. 64/2026
CC – 15/01/2026
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
– Relatore –
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VILLAPUTZU il DATA_NASCITA nel procedimento a carico del medesimo; avverso l’ordinanza del 19/09/2025 del GIP TRIBUNALE di Cagliari Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilitˆ del ricorso.
Con ordinanza di cui in epigrafe il Gip del tribunale di Cagliari a fronte della richiesta di sostituzione della pena stabilita con decreto penale di condanna del 17.1.2025 nei confronti di COGNOME NOME, con il lavoro di pubblica utilitˆ, disponeva la sostituzione come richiesta riguardo alla sola pena detentiva applicata, pari a 6 giorni di arresto, lasciando inalterata la sanzione pecuniaria giˆ applicata, rispetto al reato ex art. 44 lett. c) del DPR 380/01.
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso mediante il suo difensore COGNOME NOME, deducendo un unico motivo.
Rappresenta il vizio di motivazione per mancanza di motivazione in ordine alla mancata conversione dell’ammenda nel lavoro di pubblica utilitˆ, ma
anche per la mancata emissione da parte del giudice del decreto di giudizio immediato
Il ricorso è inammissibile. Il giudice ha fatto corretta applicazione dell’art. 53 L. n. 689/1981 come novellato con l’art. 71 comma 1 Lett. a) del Dlgs. n. 150/2022 ai sensi del quale, mediante il comma 1 si stabilisce che “
attraverso il comma 2 si stabilisce altres’ che queste ultime con riguardo al caso dell’istanza dell’interessato successiva al decreto penale, consentono la sostituzione con il lavoro di pubblica utilitˆ della sola pena detentiva anche ove la stessa fosse stata sostituita in pecuniaria per
disposizioni, l’applicazione del decreto penale.
Dunque, il giudice ha fatto corretta applicazione della normativa vigente formulando un chiaro e lineare calcolo per la sostituzione.
Consegue che
In tal senso si è giˆ espressa questa Corte (Sez. 4, n. 48348 del 14/11/2023, Rv. 285570 – 01) alla luce del dettato di tale norma che
Emerge alfine una questione giuridica proposta dalla parte, risolta correttamente dal giudice senza alcun vizio di legittimitˆ, e senza che neppure possa emergere alcun vizio di motivazione trattandosi della doverosa applicazione della legge.
Neppure si rinviene alcun vizio per mancata adozione del decreto di giudizio immediato. Invero, tale previsione da una parte è stata eliminata con novella dell’art. 459 comma 1 ter cod. proc. pen. intervenuta con Dlgs. del 19 marzo 2024 n. 31, in epoca anteriore alla richiesta – del 23.9.2024 – di emissione del decreto penale di condanna, dall’altra, comunque, il presupposto dell’emissione del decreto in quella abrogata disciplina era la inapplicabilitˆ del lavoro sostitutivo, qui insussistente.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza Òversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆÓ, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Cos’ è deciso, 15/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME