Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 874 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 874 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 del Tribunale di Nola visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria redatta dal Pubblico Nlinistero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Noia, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava a NOME COGNOME la pena di sei mesi di arresto e 1.200 euro di ammenda, pena sospesa subordinata alla prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività per la durata di un anno.
Avverso l’indicata sentenza l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 165, commi 1 e 2 cod. pen., in quanto la durata della prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività – al cui svolgimento è sta subordinata la sospensione condizionale della pena – risulta superiore ai limiti posti dagli artt. 54, comma 2 d.lgs. n. n. 274 del 2000 e dell’art. 165, comma 1, cod. pen., come stabilito da SU n. 23400 del 2022.
Il ricorso è fondato e perciò merita accoglimento.
Nel dirimere un contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito il principio il forza del quale la durata della prestazione d attività non retribuita a favore della collettività soggiace al limite di sei me previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nonché a quello, se inferiore, stabilito dall’art. 165, comma primo, cod. peri, in relazione alla misura della pena sospesa (Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283191-02).
Nel caso in esame, sussiste la censurata violazione di legge, in quanto la durata della prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore dell collettività è stata fissata in un anno, e, quindi, in violazione dei limiti din indicati.
Posto che la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discreziona può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831), ritiene il Collegio di rimodulare la durata della prestazione di attivit lavorativa non retribuita in favore della collettività in sei mesi, durata ch coincide con il limite previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e che risulti pari alla misura della pena sospesa.
Ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla durata della prestazione di attività lavorativa non retribuita i favore della collettività, durata che ridetermina nella misura di sei mesi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività, dur che ridetermina nella misura di sei mesi.
Così deciso il 13/01/2023.