Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19666 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19666 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 11/04/2025
R.G.N. 5495/2025
SANDRA RECCHIONE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTORO INFERIORE il 01/06/1969 avverso la sentenza del 11/11/2024 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da rideterminarsi in mesi sei; rigettarsi il ricorso nel resto. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11/11/2024 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Avellino in data 08/09/2021 nei confronti di NOME COGNOME ha confermato la condanna di costui alla pena di un anno di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di tentata truffa aggravata, ordinando la sospensione della pena detentiva, subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per la durata di un anno.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato tramite il difensore di fiducia eccependo l’erronea applicazione della legge penale (artt. 18-bis disp. att. e 54, comma 2, d. lgs. 274/2000), così come interpretata dalle sezioni unite, circa la durata della predetta attività sociale, da contenersi nel limite massimo di sei mesi; l’inosservanza delle norme penali in relazione alla notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio per l’appello, effettuata presso l’indirizzo digitale del difensore di fiducia, in assenza dei presupposti di legge.
Il secondo motivo di ricorso, relativo all’omessa notifica all’imputato del decreto di citazione in appello Ł manifestamente infondato, alla stregua delle risultanze del fascicolo del giudizio di secondo grado (essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. c, cod. proc. pen., la Corte di cassazione Ł giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali).
Dopo un primo tentativo di notifica con esito negativo presso il domicilio dichiarato, a mezzo del servizio postale in data 14 febbraio 2024, la corte territoriale ha richiesto il 25 marzo 2024 la notifica tramite ufficiale giudiziale, anche in questo caso con esito negativo (relata del 28 marzo 2024); in data 25 febbraio 2024 la notifica Ł stata correttamente effettuata, quindi, al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Hanno stabilito, infatti, a riguardo le Sezioni Unite (n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848 – 02) che la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall’addetto al servizio postale, comporta, a norma dell’art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell’atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (eventualità, quest’ultima, estranea al motivo di ricorso).
Merita accoglimento, invece, il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, alla quale Ł stata subordinata la concessa sospensione condizionale della pena. In effetti la durata Ł stata determinata in un anno, laddove essa soggiace al limite di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Sez. U, Sentenza n. 23400 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283191).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata dell’attività non retribuita a favore della collettività che determina in mesi 6.dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 11/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME