Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 661 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 661 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, con le quali si è chiesto l’annullamento con rinvio, in accoglimento del ricorso, per le sole statuizioni concernenti l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura sostitutiva dei lavori di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis legge n. 689/1981;
lAVV_NOTAIO per COGNOME NOMENOME il quale ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha insistito nel ricorso per le ragioni di diritto ivi sviluppate, confidando ne suo accoglimento.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Genova ha confermato, in data 6/6/2023, ai sensi del disposto di cui all’art. 545 bis, comma 3, cod. proc. pen., il dispositivo già pubblicato il 2/5/2023, di conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del GUP del Tribunale di quella città, con la quale COGNOME NOME era stato condannato per due reati, in continuazione, previsti dall’art. 95, d.P.R. n. 115/2002, con l’aggravante di aver conseguito l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato per i non abbienti (condotte poste in essere rispettivamente in Genova, il 6/12/2016, 5/1/2018, 5/1/2019 e 5/1/2021).
In relazione al contenuto del ricorso, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha esaminato la richiesta formulata dalla difesa in sede di conclusioni, con la quale, indicato il consenso RAGIONE_SOCIALE‘imputato, si era chiesta la sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva con quella del RAGIONE_SOCIALE di pubblica utilità presso la RAGIONE_SOCIALE. La Corte aveva fissato l’udienza successiva alla lettura del dispositivo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assunzione RAGIONE_SOCIALE relative informazioni. All’esito RAGIONE_SOCIALE stesse, ha deciso di confermare il dispositivo già reso, osservando che il RAGIONE_SOCIALE di pubblica utilità prospettato dalla difesa (inerente alla pulizia dei locali del RAGIONE_SOCIALE Genova RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e alla manutenzione RAGIONE_SOCIALEa circostante area RAGIONE_SOCIALE) non si risolveva nella prestazione di attività non retribuita in favore RAGIONE_SOCIALEa collettività, presso lo Stato o altri enti locali o enti o organizzazioni di assistenza RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE. Nella specie, si era trattato di un’associazione privata, alla quale possono accedere solo gli associati, svolgente attività ricreative e culturali variegate, sia pur meritorie, ma non qualificabili come attività di assistenza RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE in favore RAGIONE_SOCIALEa collettività.
La difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo RAGIONE_SOCIALE, con il quale ha censurato la decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva con quella del RAGIONE_SOCIALE di pubblica utilità, deducendo l’errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 bis, legge n. 689/1981, come introdotto dal d. Igs. n. 150/2022, oltre a vizio motivazionale, sub specie travisamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali e illogicità.
Si è, in particolare, contestata la conclusione per la quale i circoli RAGIONE_SOCIALE non possano perseguire scopi di solidarietà RAGIONE_SOCIALE, avendo i giudici terri:oriali omesso di considerare che, nella specie, l’associazione in questione aveva stipulato una convenzione con il Tribunale di Genova proprio per il raggiungimento RAGIONE_SOCIALE finalità di cui all’art. 1, d.m. 26/3/2001, rinviando il deducente alla lett. d) RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 convenzione ove si richiamano i lavori di pubblica utilità ai sensi del d. Igs. n. 150/2022 e all’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa stessa, ove si prevedono i lavori di piccola manutenzione, circostanza conoscibile dalla Corte di merito. La convenzione citata, ha osservato la difesa, sarebbe direttamente collegata agli scopi RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione, come da copia RAGIONE_SOCIALE‘estratto RAGIONE_SOCIALEo
Statuto allegata al ricorso, nonché di riconoscimento operato dallo stesso legislatore con l’art. 1, commi 1 e 2, legge n. 328/2000 e successive modificazioni.
Il AVV_NOTAIO generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio per le sole statuizioni concernenti l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura sostitutiva dei lavori di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis, legge n. 689/1981.
AVV_NOTAIO per COGNOME ha depositato conciJsioni scritte, con le quali ha insistito nel ricorso per le ragioni di diritto ivi sviluppate, confidando nel su accoglimento.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va accolto.
A questa Corte di legittimità è stato devoluto unicamente il tema inerente alla correttezza RAGIONE_SOCIALEa decisione dei giudici del gravame sulla sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena con il RAGIONE_SOCIALE di pubblica utilità, questione che implica anche quella relativa ai poteri del giudice di merito in ordine alla relativa istanza, nel sistema delineato da ultimo dal legislatore delegato con la Riforma Cartabia.
Com’è noto, infatti, lo statuto RAGIONE_SOCIALE pene sostitutive di quelle detentive brevi è stato inciso dalla recente riforma che ha riguardato il sistema penale e processuale penale, l’art. 1, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 150/2022 avendo introdotto l’art. 20 bis del cod. pen. (“Pene sostitutive RAGIONE_SOCIALE pene detentive brevi”), collocandolo nel Titolo II (“Delle pene”), al Capo I (“Delle specie di pene in generale”), dopo la disciplina generale RAGIONE_SOCIALE pene principali e RAGIONE_SOCIALE pene accessorie. Scopo RAGIONE_SOCIALEa novella è stato quello di introdurre le pene sostitutive nel sistema RAGIONE_SOCIALE pene di cui alla parte generale del codice, creando un raccordo con la disciplina RAGIONE_SOCIALE stesse pene sostitutive, prevista dalle disposizioni RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689 del 1981, a loro volta riformulate dall’art. 71 del d.igs. n. 150/2022.
In base alla disciplina transitoria introdotta dallo stesso legislatore delegato (art. 95, d.igs. n. 150 del 2022), «Le norme previste dal Capo III RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del presente decreto», vale a dire al 30 dicembre 2022 per quanto previsto dall’art. 99 bis del d.lgs. 150/22, inserito dall’art. 6 del d. I. n. 162/2022, convertito con modificazioni dalla I. n. 199/2022. In tali ipotesi, dunque, sarà applicabile anche l’art. 545 bis, cod. proc. pen. (a sua volta introdotto dall’art. 31, comma 1, d. Igs. n. 150/2022), che, al primo comma, recita: «Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con
una RAGIONE_SOCIALE pene sostitutive di cui all’articolo 53 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti».
In base all’art. 56 bis legge n. 689/1981, inserito dall’art. 71, comma 1, lett. d), d. Igs. n. 150/2022, per quanto qui d’interesse, «Il RAGIONE_SOCIALE di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore RAGIONE_SOCIALEa collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE. L’attività viene svolta di regola nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di RAGIONE_SOCIALE settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di RAGIONE_SOCIALE, di studio, di famiglia e di salute del condannato».
L’art. 128, comma 2, d.lgs. n. 112/1998 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi RAGIONE_SOCIALEo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I RAGIONE_SOCIALEa legge 15 RAGIONE_SOCIALE 1997, n. 59″), poi, definisce i “servizi RAGIONE_SOCIALE“, tali dovendosi intendere tutte le «attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso RAGIONE_SOCIALEa sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia». La norma e il contenuto definitorio sono richiamati dall’art. 1, legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi RAGIONE_SOCIALE) che, nel delineare il sistema integrato dei servizi RAGIONE_SOCIALE, ne ha definito le finalità e principi base ai quali essi devono essere organizzati (sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, GLYPH autonomia GLYPH organizzativa e regolamentare degli enti locali).
In tale sistema, spetta agli GLYPH enti GLYPH locali, GLYPH alle GLYPH Regioni GLYPH e GLYPH allo GLYPH Stato, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE rispettive competenze, di riconoscere e agevolare il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità RAGIONE_SOCIALE, degli organismi RAGIONE_SOCIALEa cooperazione, RAGIONE_SOCIALE associazioni e degli enti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE fondazioni e degli enti di patronato, RAGIONE_SOCIALE organizzazioni di RAGIONE_SOCIALE, degli enti riconosciuti RAGIONE_SOCIALE confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel RAGIONE_SOCIALE nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi RAGIONE_SOCIALE (comma 4); quanto alla gestione e all’offerta dei servizi, la stessa è devoluta, oltre che ai soggetti pubblici, anche – in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi – a organismi non lucrativi di utilità RAGIONE_SOCIALE, organismi RAGIONE_SOCIALEa cooperazione, organizzazioni di RAGIONE_SOCIALE, associazioni ed enti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati (comma 5).
La legge quadro, in particolare, si è posta l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo RAGIONE_SOCIALE organizzazioni sindacali, RAGIONE_SOCIALE
associazioni RAGIONE_SOCIALE e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzi cui al comma 1.
In tale prospettiva, I legislatore ha provveduto al riordino e alla revisione organica RAGIONE_SOCIALEa disciplina vigente in materia di enti del c.d. “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” (con il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 2, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa legge 6 giugno 2016, n. 106, al fine dichiarato di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene corr une, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione RAGIONE_SOCIALE, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo RAGIONE_SOCIALEa persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione (art. 1), riconoscendo il valore e la funzione RAGIONE_SOCIALE degli enti stessi, RAGIONE_SOCIALE‘associazionismo, RAGIONE_SOCIALE‘attività di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarie1:à e pluralismo, promuovendone lo sviluppo, salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e favorendone l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità RAGIONE_SOCIALE, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali (art. 2, comma 1).
Inoltre, il legislatore ha definito tali enti, ritenendo rientrare nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE «le organizzazioni RAGIONE_SOCIALE, le associazioni RAGIONE_SOCIALE, gli enti filantropici, le imprese RAGIONE_SOCIALE, incluse le cooperative RAGIONE_SOCIALE, le reti RAGIONE_SOCIALE, l RAGIONE_SOCIALE, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle RAGIONE_SOCIALE costituiti per perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità RAGIONE_SOCIALE mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel RAGIONE_SOCIALE» (art. 4, comma 1), indicando un dettagliato elenco RAGIONE_SOCIALE attività di interesse generale, distinguendole per oggetto [art. 5, comma 1, lett. da a) a z)], con la clausola di salvaguardia di cui all’art. 6 che conservi:e lo svolgimento anche di attività diverse da quelle di cui all’elenco contenuto nell’art. 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti del’initi con decret del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il Minis RAGIONE_SOCIALE, nei limiti previsti dallo stesso articolo (tenendo conto, cioè, RAGIONE_SOCIALE‘insieme RAGIONE_SOCIALE risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme RAGIONE_SOCIALE risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale).
Posta tale cornice normativa, deve precisarsi quale sia, poi, il margine di valutazione riservato al giudice chiamato ad applicare la pena sostitutiva del RAGIONE_SOCIALE di pubblica utilità.
Sul punto, qualche indicazione può ricavarsi dai principi affermati in tema di sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva con quella del RAGIONE_SOCIALE di pubblica utilità nella peculiare ipotesi prevista dall’art. 186, comma 9-bis, codice strada: questa stessa sezione, infatti, ha ritenuto che la sostituzione in tal caso sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. (sez. 4, n. 15018 del 13/12/2013, dep. 2014, Cereghino, Rv. 261560, ripresa in sez. 4, n. 1015 del 10/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265799-01 e in sez. 4, n. 13466 del 17/1/2017, COGNOME, Rv. 269396-01). Nel precedente più risalenl:e, peraltro, si è precisato che «il RAGIONE_SOCIALE di pubblica utilità ha natura di pena sostitutiva di quella principale, alla quale, ove non risulti l’opposizione RAGIONE_SOCIALE‘imputato e la ricorrenza RAGIONE_SOCIALE condizioni ostative rappresentate dalla circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALE‘avere causato un incidente stradale e dalla pregressa fruizione di analoga pena sostituiva, il giudice può decidere di fare ricorso; si tratta di un potere discrezionale che concerne l’an RAGIONE_SOCIALEa sostituzione ma non la misura RAGIONE_SOCIALEa stessa, risultando predeterminata dalla legge la durata del RAGIONE_SOCIALE di pubblica utilità disposto in funzione sostitutiva». Peraltro, in quella sede, avvertita del fatto che altra sezione aveva diversamente ritenuto (essendosi affermato che, nella specifica ipotesi prevista da quella norma, fosse inibita al giudice ogni valutazione circa l’idoneità RAGIONE_SOCIALEa misura ad assolvere o meno alla funzione rieducativa, essendo il divieto di applicazione normativamente ricollegato solo alla ricorrenza RAGIONE_SOCIALE‘aggravante di aver provocato un incidente stradale e alla pregressa fruizione di analoga sanzione sostitutiva, sez. 3, n. 20726 del 07/11/2012 – dep. 2013, Cinciripiní, Rv. 254998), la Corte ha precisato che la soluzione prospettata nel precedente richiamato sembrava non considerare il testo RAGIONE_SOCIALEa norma, nella quale si utilizza il termine “può”. Pertanto, trattandosi di pena, anche la scelta RAGIONE_SOCIALEa sostituzione non potrebbe non tener conto dei criteri previsti dall’art. 133 cod. pen., nessun elemento testuale avallando la tesi RAGIONE_SOCIALEa automaticità RAGIONE_SOCIALEa sostituzione in assenza di condizioni ostative. Sarebbe, inoltre, «ingiustificato pretermettere una prognosi giudiziale del successo del RAGIONE_SOCIALE sostitutivo, che non è un obiettivo in sé ma è esso stesso, come già la pena principale, strumento di rieducazione, come dimostrano gli ulteriori effetti favorevoli al reo che si determinano in caso di positivo svolgimento». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Indicatori a conferma del principio, sono peraltro desumibili, come precisato anche nel precedente richiamato, dall’analogo istituto previsto in materia di stupefacenti, rispetto al quale si è affermato che l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione sostitutiva del RAGIONE_SOCIALE di pubblica utilità, prevista in caso di ricoroscinnento RAGIONE_SOCIALEa circostanza attenuante RAGIONE_SOCIALEa lieve entità del fatto per i reati in materia di stupefacenti, è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice (sez. 3, n. 6876 del 27/01/201, COGNOME, Rv. 249542; n. 26082 del 22/7/2020, Fiscella, Rv. 279757-01).
Orbene, una volta precisato che la sostituzione è rimessa alla valutazione giudiziale, nella prospettiva RAGIONE_SOCIALE‘inveramento RAGIONE_SOCIALE finalità proprie RAGIONE_SOCIALEa pena, resta da considerare il margine di valutazione che il giudice conserva in ordine alle modalità di
svolgimento del RAGIONE_SOCIALE di pubblica utilità e, a monte, alla selezione RAGIONE_SOCIALE‘ente o organizzazione preso i quali detto RAGIONE_SOCIALE debba essere svolto.
Infatti, nella specie, la Corte ha, con ogni evidenza, ritenuto in astratto sostituibile la pena, ma ne ha in concreto negato la sostituzione quanto alle modalità di svolgimento del RAGIONE_SOCIALE di pubblica utilità, avuto specifico riguardo alla selezione del soggetto presso il quale l’attività doveva essere prestata, ritenendo RAGIONE_SOCIALE associazione privata che non persegue fini di utilità socia,e in favore RAGIONE_SOCIALEa collettività.
Trattasi, tuttavia, di una motivazione, la cui stringatezza non consente di verificarne l’adeguatezza rispetto alle allegazioni difensive. Essa, infatti, risulta inevitabilmente viziata poiché, in maniera contraddittoria rispetto agli elementi acquisiti, i giudici territoriali hanno ritenuto assenti le finalità proprie RAGIONE_SOCIALEa sanzion sostitutiva in questione, semplicemente affermando, in maniera peraltro apodittica, che l’attività ricreativa e/o culturale sia, di per sé, estranea alle finalità RAGIONE_SOCIALEa legge, senz richiamare lo scopo RAGIONE_SOCIALE‘associazione stessa delineato a mente del suo Statuto, neppure prendendo in considerazione, al fine di giustificare le proprie conclusioni, eventuali accordi sottoscritti dall’associazione stessa con l’autorità giudiziaria, intesi a dare attuazione agli scopi perseguiti dal legislatore con la previsione RAGIONE_SOCIALEa sanzione sostitutiva del RAGIONE_SOCIALE di pubblica utilità.
5. La sentenza deve essere, pertanto, annullata limitatamente alle sole statuizioni concernenti l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione sostitutiva del RAGIONE_SOCIALE di pubblica utilità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 bis, legge n. 689 del 1981, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Genova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena principale con i lavori di pubblica utilità, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Genova.
Deciso il 12 dicembre 2023.