Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15391 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15391 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello Di Campobasso avverso la sentenza del 25/05/2023 del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Isernia.
nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA in Russia udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Isernia ha applicato ai ricorrente, su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi quattro di reclusione ed euro miile di multa (in relazione al reato di cui all’art. 73, cornma 5, d.P.R. 309/90), sostituendo la pena, previa conversione di quella pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità di mesi quattro e
giorni quattro presso la Comunità “RAGIONE_SOCIALE” in Ravenna.
2.Avverso la sentenza, ricorre per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di Campobasso, che lamenta la mancata osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 545cod. proc. pen. (inserito dall’art. 31, comma 1, d.lgs. n. 150/2022).
La sostituzione della pena è avvenuta erroneamente ae plano, senza la attivazione della procedura di cui ai suindicato articolo che prevede che «il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva, ne dà avviso alle parti»
Si apre, quindi, un’apposita procedura che si conclude con un’approfondita valutazione da parte del giudice, che deve avere ad oggetto l’idoneità della sanzione a promuovere il reinserimento sociale del condannato e che deve indicare cori esattezza anche quali sono gli obblighi e le prescrizioni che il condannato dovrà, in ogni caso, osservare. Il giudice, infatti, acquisito il programma di trattamento e ogni altra documentazione utile, «integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti (art. 545-bis, comma 3, cod. proc. pen.).
Nel caso di specie, nulla di tutto ciò è stato compiuto e il giudice si è limitato a disporre la sanzione sostitutiva demandando, in concreto, la determinazione dei contenuti precettivi della sanzione a un mero soggetto privato e quindi senza valutare il programma di trattamento.
In altri termini, giudice ha rimesso alla Comunità non la mera esecuzione della sanzione sostitutiva, ma i contenuti medesimi della sanzione, che non sono stati determinati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo.
L’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. peti. soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura sicurezza. E, nel caso, di specie, è pacifico che non sì è in presenza di una pena illegale.
La sostituzione della pena concordata cori quella del lavoro di pubblica utilità è avvenuta conformemente a quanto previsto dalla legge, richiamando la norma di cui all’art. 73, cornma 5-bis d.P.R. 309/90, che espressamente consente la
sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, l’art. 274/2000.
3.Nell’operare l’indicata sostituzione, il Tribunale ha svolto un espl riferimento all’art. 73, comma 5-bis, d.P.R. cit., che prevede che il giudice, nell’ipotesi di fatti di lieve entità, «con la sentenza di condanna o di appli della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di proc penale, su richiesta dell’imputato e sentito il Pubblico ministero, qualora non d concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applica anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità all’articolo 54 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalit previste».
Quest’ultima norma disciplina in modo autosufficiente tale forma di pena secondo modalità sensibilmente diverse da quelle previste dal sopravvenuto ar 545-bis cod. proc. pen. Tale disposizione non ha, del resto, determin l’abrogazione dell’art. 54 d.lgs. cit., che continua dunque a costituire la no riferimento richiamata dall’art. 73, comma 5-bis, d.P.R. cit.
Non ha errato dunque il Tribunale nell’eseguire la sostituzione secondo previsione dell’art. 54 d.lgs. cit., non risultando applicabile nel caso in esam 545-bis cod. proc. pen. e, conseguentemente, il ricorse deve essere dichiar inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Consiglier ‘estensore
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