Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45300 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45300 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; chiedendo di dichiarare
letta la requisitoria scritta del P.G., che ha concluso inammissibile il ricorso;
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 13/11/2019 dal Tribunale di Palermo, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto ed C 1.500,00 di ammenda per il reato previsto dall’art.187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto, in base alla quale l’odierno imputato, in occasione di un controllo effettuato da parte di operanti presso l’RAGIONE_SOCIALE, aveva manifestato segni di alterazione psicofisica (quali arrossamento degli occhi e stato di agitazione psicomotoria), rifiutando quindi di sottoporsi agli esami tossicologici.
Ha quindi ritenuto che gli operanti avevano, nel pieno rispetto dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento, richiesto all’imputato di sottoporsi al prelievo presso il locale nosocomio, derivandone che il susseguente rifiuto era idoneo a perfezionare la fattispecie medesima.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto, in relazione all’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., la violazione dell’art.187, comma 8-bis, d.lgs. n.285/1992.
Ha dedotto che – in sede di conclusioni formulate ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.l. n.149/2020 – il nuovo difensore dell’imputato aveva dichiarato che, in caso di rigetto dell’appello, lo stesso non si sarebbe opposto e, anzi, aveva chiesto espressamente la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità; ha quindi dedotto che la Corte territoriale non si era pronunciata sulla relativa istanza, senza neanche dare conto della presentazione della richiesta; ha quindi dedotto il correlativo vizio di omessa pronuncia.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, in tema di impugnazioni e allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo la Corte di legittimità è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione,
può accedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; conforme, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 n. 3346, dep. 2018, F., Rv. 273525).
Ciò posto, risulta dagli atti che – in sede di conclusioni scritte presentate ai sensi dell’art.23, comma 2, del d.l. 9/11/2020, n.149, il difensore dell’odierno ricorrente aveva espressamente dichiarato – in caso di rigetto dell’appello – di richiedere la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità; tanto in relazione al disposto dell’art.187, comma 8-bis, d.lgs. n.285/1992, il quale prevede che «Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, c:on quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislal:ivo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste».
Va ricordato, sul punto, che la richiesta di sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità può essere presentata per la prima volta anche in appello (Sez. 4, n. 29638 del 73/06/2016, COGNOME Gabriele, Rv. 267817), conseguendone che la medesima può essere proposta per la prima volta anche in sede di conclusioni scritte depositate ai sensi della normativa emergenziale.
Ne consegue che la Corte territoriale, non esaminando la predetta richiesta, è incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge.
La sentenza va quindi annullata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, altra sezione, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Palermo, altra sezione.
Così deciso il 26 ottobre 2023
I onsigliere estensore