Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51016 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51016 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTIGLION FIORENTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 28331/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si denunzia il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità, attiene a censure vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche;
Ritenuto inoltre che la censura relativa alla denegata sostituzione della pena con il lavoro sostitutivo di pubblica utilità, è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito, i quali hanno dato atto della assenza di effetto deterrente delle precedenti condanne e della già concessa espiazione di pena mediante sanzione sostitutiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023