Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43523 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43523 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/01/2023 del TRIBUNALE di VICENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 gennaio 2023 il Tribunale di Vicenza, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, già applicata a carico di NOME COGNOME con sentenza di quell’ufficio del 5 dicembre 2016, irrevocabile il 6 febbraio 2017, per avere commesso il reato di guida in stato di ebbrezza, sul rilievo che il condannato, sebbene più volte ritualmente 5.11C’cr allo svolgimento del lavoro indicato, Si è ingiustificatamente sottratto a tale adempimento.
NOME COGNOME propone, tramite l’AVV_NOTAIO, sostituto processuale del difensore di ufficio, AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, la cui esposizione è preceduta da una premessa relativa all’ammissibilità del ricorso, derivante dall’inapplicabilità alla fattispecie del disposto dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen..
Deduce violazione di legge per avere il giudice dell’esecuzione omesso di prendere atto dell’intervenuta prescrizione della pena, il cui termine, a suo modo di vedere, ha cominciato a decorrere già dal momento di irrevocabilità della sentenza di condanna.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
s CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, in rito, ammissibile.
L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che «Con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
Il successivo comma 1-quater dispone, poi, che «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
Ora, posto che, nel caso di specie, il ricorso è stato presentato senza che
l’imputato, giudicato in assenza, abbia dichiarato o eletto domicilio né conferito al difensore specifico mandato ad impugnare, deve preliminarmente verificarsi, secondo quanto esposto dallo stesso ricorrente, l’applicabilità delle citate disposizioni al ricorso per cassazione e, specificamente, a quello proposto avverso ordinanze emesse in fase di esecuzione.
Ritiene il Collegio che la risposta al quesito sia negativa, in tal senso deponendo, in primo luogo, il riferimento, contenuto in entrambi i commi di interesse, alla strumentalità tanto della dichiarazione o elezione di domicilio quanto del mandato ad impugnare rispetto alla «notificazione del decreto di citazione a giudizio», adempimento estraneo al giudizio di cassazione, nel quale la fissazione di udienza è, ordinariamente, comunicata al procuratore generale ed ai difensori, e non anche alle parti personalmente, mediante un mero avviso.
Al riguardo, occorre notare come, in materia di impugnazione, i precetti normativi siano di stretta interpretazione, ciò che preclude, secondo quanto già statuito dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a casi affini (cfr., particolare, Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, COGNOME, e Sez. 1, n. 29321 del 07/06/2023, COGNOME, entrambe non massimate), l’estensione di regole dettate, a pena di inammissibilità in vista della notificazione del decreto di citazione a giudizio a contesti procedurali che non contemplano tale adempimento.
Nella medesima direzione milita, poi, la circostanza che la legge delega 27 settembre 2021, n. 134, restringe l’ambito applicativo delle previsioni de quibus agitur alle impugnazioni proposte, in sede di merito o legittimità, avverso le sentenze, sì da coordinare l’introducenda disciplina con quella propria del processo in assenza, tipica del processo di cognizione e non anche di quello esecutivo, e da preservare, al contempo, il principio di ragionevole durata del processo.
Tanto, in linea con quanto già stabilito dalla legge delega 27 settembre 2021, n. 134, che, all’art. 1, comma 7, lett. h), circoscriveva all’impugnazione della sentenza la previsione poi trasfusa all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen..
La precedente conclusione trova, peraltro, ulteriore riscontro nella disciplina transitoria prevista dall’art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, nel prevedere, tra l’altro, che le disposizioni dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. peri . . si applicano alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del medesimo decreto, sembra escludere dal loro ambito applicativo le impugnazioni, quale quella di cui qui si discute, volte a sindacare la legittimità di provvedimenti emessi in forma diversa dalla sentenza.
Le precedenti considerazioni inducono, in conclusione, il convincimento che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME sia ammissibile a dispetto dell’assenza tanto della dichiarazione o elezione di domicilio quanto dello specifico
mandato ad impugnare.
Il ricorso è, nondimeno, inammissibile perché fondato su censura manifestamente infondata.
Il ricorrente sostiene, invero, che la pena in relazione alla quale è stata disposta la revoca della sostituzione è, ormai, estinta per integrale decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 173, primo comma, cod. pen..
Così facendo, trascura che, ai sensi dell’art. 172, quinto comma, cod. pen., qualora l’esecuzione della pena sia subordinata, come nel caso in esame, al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la sua estinzione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata; ciò che, nella fattispecie, non è mai accaduto, atteso che l’esecuzione della pena è stata impedita dall’indisponibilità del condannato allo svolgimento di attività sostitutiva.
Né, per giungere ad opposte conclusioni, vale richiamare, come fa il ricorrente, l’indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità e a questa non sia stato dato corso a causa dell’inerzia del pubblico ministero, si applica il principio generale della prescrizione delle sanzioni inflitte, attesa la natura sostanzialmente afflittiva di tale misura e l’equiparabilità, in virtù del richiamo operato dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada al d.lgs. n. 274 del 2000, del lavoro di pubblica utilità alla pena sostituita (ai sensi dell’art. 58, comma 1, del citato d.lgs.)» (Sez. 1, n. 24695 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281632 – 01).
Nel caso di specie, infatti, non è dato ravvisarsi alcuna inerzia da parte dell’organo deputato all’esecuzione, il Comune di Savogna d’Isonzo, che ha debitamente preso in carico, su input del competente ufficio di procura, il condannato, che ivi avrebbe dovuto svolgere il lavoro di pubblica utilità: è stato, in particolare, accertato che tale ente ha più volte inutilmente compulsato Cop, da ultimo con raccomandata a/r del 28 luglio 2017, ed ha informato il pubblico ministero il quale si è, dunque, attivato, il 17 novembre 2021 (e, quindi, va per completezza osservato, entro il quinquennio dal consolidarsi delle condizioni di legge, oltre che dall’irrevocabilità della sentenza di condanna) per la revoca della pena sostituita.
La circostanza che il precedente difensore di fiducia di COGNOME, contattato dai Carabinieri di Savogna D’Isonzo, abbia comunicato che il suo assistito si è allontanato da anni dal territorio nazionale ed ha cambiato numero di telefono concorre, da ultimo, ad attestare che il condannato – il quale, ha precisato la giurisprudenza di legittimità, «può dare avvio all’esecuzione della sanzione sostitutiva prestando spontaneamente il lavoro di pubblica utilità presso l’ente
indicato in sentenza, prescindendo dall’iniziativa del pubblico ministero» (Sez. 1, n. 11264 del 08/03/2022, Mondino, Rv. 283082) – si è volontariamente sottratto all’esecuzione della pena sostituita, sicché deve ritenersi che la pena non si sia estinta.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2023.