Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 673 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 673 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato il 27/08/1976
avverso la sentenza del 12/07/2023 del GIP TRIBUNALE di SIENA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette/se7ite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Siena ha applicato a COGNOME la pena di mesi tre di arresto ed euro 750,00 di ammenda, ai sensi dell’art. 444 e seguenti cod. proc. pen., per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada.
Nel corpo della motivazione si dava atto che l’accordo raggiunto tra le parti comprendeva la sostituzione, ai sensi dell’art. 9-bis d.lgs. 285/92, della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità.
Il giudice, dopo avere constatato in motivazione l’esistenza di infruttuosi tentativi di individuazione dell’ente presso il quale il richiedente avrebbe dovuto svolgere i lavori di pubblica utilità, all’esito di plurimi rinvii, ha deciso la causa come da dispositivo, applicando la pena di cui sopra.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, lamentando quanto segue.
Illegalità della pena e difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; violazione di legge in ordine alla sanzione accessoria della confisca; violazione di legge anche in ordine all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada in combinato disposto con l’art. 54 d. Igs. 274/2000.
II) Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea GLYPH valutazione GLYPH della GLYPH espressione GLYPH della GLYPH volontà dell’imputato ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; violazione degli artt. 464 e 444 cod. proc. pen.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con articolata requisitoria scritta ) ha concluso per [annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, come la pena irrogata non corrisponda a quella richiesta dalle parti, poiché l’accordo raggiunto comprendeva la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Si versa, dunque, in un caso di mancata corrispondenza tra richiesta e sentenza.
E’ normativamente previsto che sia il Giudice a dovere individuare le modalità di svolgimento e l’ente presso il quale svolgere detta attività, non essendo la parte gravata da alcun onere in questo senso (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 36779 del 03/12/2020, COGNOME, Rv. 280085:”Ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti con quella del lavoro di pubblica utilità, non è richiesto dalla legge che l’imputato indichi l’istituzione presso cui intende svolgere l’attività e le modalità di esecuzione della misura, gravando tale obbligo sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio”).
Attraverso il richiamo operato dall’art. 186, comma 9-bis cod. strada alla disposizione dettata nell’ambito della disciplina della competenza penale del Giudice di pace, la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità è affidata ad un decreto del Ministro della giustizia da adottarsi d’intesa con la Conferenza unificata di cui al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 8.
Con decreto del 26 marzo 2001 (“Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 6”) sono state stabilite le prestazioni dovute e si è disposto all’art. 3 che “con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l’amministrazione, l’ente o l’organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine il giudice si avvale dell’elenco degli enti convenzionati” (in argomento si vedano Sez.
4, n. 27987 del 3/07/2012, COGNOME, Rv. 253589, Sez. 4, n. 12926 del 11/10/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255523).
Pertanto, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, nel caso in cui si proceda per il reato di guida in stato di ebbrezza o alterazione derivante da assunzione di sostanze stupefacenti, l’individuazione delle modalità attuative della predetta sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedente; il condannato ha la facoltà di sollecitare l’applicazione della sanzione sostitutiva ovvero può dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad indicare l’ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, né ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell’attività individuata.
Il reato per cui si procede non è estinto per intervenuta prescrizione, diversamente da come indicato nelle conclusioni scritte del Procuratore Generale. Il fatto è stato commesso in data 7/12/2022 e la sentenza è stata emessa in data 12/7/2023. Ai sensi dell’art. 344-bis cod. proc. pen. che disciplina l’istituto della improcedibilità per i reati commessi a far data dall’1/1/2020, in virtù dell’art. 2, comma 5, legge 134/21 per le impugnazioni proposte entro il :31/12/2024 il termine è di un anno e sei mesi dalla pronuncia, non ancora decorso.
In ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio cori trasmissione degli atti al Tribunale di Siena.
P.Q.1 n 11.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Siena. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2023
DEPOSITATO 114 CANCELLERIA GLYPH
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