Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8158 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8158 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto la conferma dell’ordinanza sul punto dell’estinzione del reato e la riduzione della metà della sanzione della sospensione della patente di guida;
ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29/09/2025 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro dichiarava eseguita la pena ed estinto ogni effetto penale nei confronti di NOME COGNOME, condanNOME con decreto penale di condanna in data 08/11/2023 alla pena pecuniaria sostitutiva di euro mille settecento di ammenda per il reato di cui all’art. 186 Codice della strada, pena poi sostituita con il lavoro di pubblica utilità , ai sensi dell’art. 186, comma 9 -bis , Codice della strada con ordinanza del 12/04/2025.
Il COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma
1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 186, comma 9bis , Codice della strada. Rileva che il Giudice per le indagini preliminari ha errato sotto due profili, avendo emesso il provvedimento impugNOME senza fissare l’udienza in camera di consiglio e non avendo dichiarato estinto il reato in conseguenza del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità; che, invero, l’art. 186, comma 9bis , Codice della strada impone la fissazione di una nuova udienza nella quale, in caso di esito positivo, viene dichiarato estinto il reato, ridotta alla metà l’eventuale sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e revocata l’eventuale confisca del veicolo; che, nel caso di specie, il giudice, non solo ha provveduto fuori udienza, ma non ha nemmeno adottato i provvedimenti sopra indicati, oggettivamente favorevoli al condanNOME; che, dunque, è errato il riferimento contenuto nell’ordinanza impugnata all’art. 63, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 869, atteso che, nel caso di specie, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità è stata disposta ai sensi dell’art. 186, comma 9 -bis , Codice della strada (che fa riferimento all’art. 54 d. lgs. n. 274 del 2000) e non degli artt. 56bis e 56ter della legge n. 869 del 1981 (cui si riferisce la disciplina delle pene sostitutive e delle pene detentive brevi di cui all’art. 20 -bis cod. pen.); che la differenza tra i due istituti risulta evidente, se si considera che il lavoro di pubblica utilità discipliNOME dall’art. 20 -bis cod. pen. prevede specifiche prescrizioni e conseguenze non contemplate dall’art. 186, comma 9 -bis , Codice della strada e che solo tale ultima norma consente la possibilità di addivenire all’estinzione del reato; che , in altri termini, la disciplina dettata dai novellati artt. 56bis e 56ter legge n. 689 del 1981, come introdotti dall’art. 71 d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 , riguarda la diversa figura AVV_NOTAIO del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, discipliNOME dalla legge n. 689 del 1981, per cui inerisce ad un istituto del tutto distinto ed autonomo rispetto al lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 -bis , Codice della strada, regolato sul diverso modello di cui all’art. 54 d. lgs. n. 274 del 2000 ; che, peraltro, mentre il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56 -bis legge n. 689 del 1981 ha natura e funzione di sanzione sostitutiva della pena principale, quello di cui all’art. 186, comma 9 -bis , Codice della strada ha natura di pena principale.
2.1. In data 11/02/2026, è pervenuta memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Sotto il profilo processuale, deve evidenziarsi che l’art. 186, comma 9bis , Codice della strada prevede che «In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato,
dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato». Dunque, è viziata dalla nullità di ordine AVV_NOTAIO di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’ordinanza del giudice che provvede all’esito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità senza procedere a fissare l’udienza camerale prevista dall’art. 186, comma 9bis , Codice della strada, atteso che detta omissione incide sull’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato ; trattasi di nullità AVV_NOTAIO a regime intermedio, che è stata tempestivamente eccepita con il primo atto utile, vale a dire con il ricorso per Cassazione.
1.2. Il motivo coglie nel segno anche sotto il profilo sostanziale, atteso che l’art. 186, comma 9 -bis , Codice della strada richiama espressamente l’art. 54 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in relazione alle modalità ivi previste con riferimento allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. È stato, invero, condivisibilmente affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all ‘ art. 186, comma 9bis , Codice della strada, disciplinata in conformità al modello previsto dall ‘ art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, di cui mutua le modalità esecutive, deve essere tenuta distinta dal diverso istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all ‘ art. 20bis cod. pen., discipliNOME dagli artt. 56-bis e 56ter legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellati dall ‘ art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 17561 del 16/01/2024, Ruocco, Rv. 286496 -01); che, dunque, determina violazione del disposto dell ‘ art. 545bis cod. proc. pen. la sentenza che, a fonte di una richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9bis , Codice della strada, disponga, in difetto del consenso dell ‘ imputato, il lavoro sostitutivo di pubblica utilità di cui all ‘ art. 56bis legge 24 novembre 1981, n. 689, atteso che l ‘ acquisizione di detto consenso, in relazione al lavoro sostitutivo di pubblica utilità, è espressamente prescritta dall ‘ art.58, comma 3, l. n. 689 del 1981, nel testo modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (Sez. 4, n. 24287 del 06/06/2025, COGNOME, Rv. 288442 -01).
In altri termini, la figura AVV_NOTAIO del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, discipliNOME dall ‘art. 56 -bis legge n. 689 del 1981 inerisce ad un istituto del tutto distinto ed autonomo rispetto al lavoro di pubblica utilità previsto dall’ art. 186, comma 9bis , Codice della strada, come detto, regolato, in modo autosufficiente, sul modello della diversa fattispecie prevista dall ‘ art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000: il primo, invero, ha natura e funzione di sanzione sostitutiva della pena principale, mentre il secondo si connota per avere natura di pena principale.
Del resto, la differenza tra i due lavori di pubblica utilità di cui si discute è agevolmente desumibile anche dalla lettera dell’ art. 20bis cod. pen., che pone la regola AVV_NOTAIO secondo la quale le pene sostitutive della reclusione e
dell ‘ arresto, tra le quali menziona espressamente anche il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto «salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge», tra le quali, appunto, rientra anche l ‘ ipotesi regolata dall ‘ art. 186, comma 9bis , Codice della strada, che, come si è evidenziato, presenta struttura e modalità esecutive del tutto diverse da quelle dettate dall ‘ art 56bis legge n. 689 del 1981.
In conclusione, deve essere ribadito il principio di diritto per cui «in tema di guida in stato di ebbrezza, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all ‘ art. 186, comma 9bis , Codice della strada, disciplinata in conformità al modello previsto dall ‘ art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, di cui mutua le modalità esecutive, deve essere tenuta distinta dal diverso istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all ‘ art. 20bis cod. pen., regolamentato dagli artt. 56bis e 56ter legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellati dall ‘ art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150».
1.3. Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari ha errato nel provvedere ai sensi dell’art. 63, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, dichiarando «eseguita la pena ed estinto ogni effetto penale», atteso che il lavoro di pubblica utilità era stato disposto ai sensi dell’art. 186, comma 9 -bis Codice della strada, il cui esito positivo comporta conseguenze diverse, quali la dichiarazione di estinzione del reato, la riduzione alla metà dell’eventuale sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida irrogata (o applicata) e la revoca dell’eventuale confisca del veicolo.
Le considerazioni svolte impongono l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari, affinché fissi l’udienza in camera di consiglio, secondo quanto prescrive l’art. 186, comma 9 -bis , Codice della strada, all’esito della quale deciderà alla luce del principio di diritto fissato al punto 1.2. che precede.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro, diversa persona fisica, per l’ulteriore corso .
Così deciso in Roma, il giorno 13 febbraio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME