Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44392 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44392 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTROVILLARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/09/2022 del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, disposta in favore del NOME COGNOME, c la sentenza di applicazione di pena del 19 gennaio 2017, divenuta irrevocabile in data 9 febbraio 2017, ripristinando la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per un anno e la pena sostituita, sulla base del mancato avvio dei lavori da parte del condannato.
2.Avverso detto provvedimento COGNOME ha proposto tempestivo ricorso per cassazione per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, il quale denuncia erronea applicazione degli artt. 665 cod. proc. pen., 187, comma 8-bis, C.d.S.
Si rileva che il Giudice dell’esecuzione ha provveduto alla revoca della pena sostitutiva, non essendosi mai attivato il condannato per l’espletamento dei lavori di pubblica utilità presso il Comune di Castrovillari, come disposto con la sentenza di applicazione di pena del 19 gennaio 2017, rimarcando anche il disinteresse, nel corso degli anni, manifestato dal medesimo COGNOME.
Si rileva che il Tribunale ha comunicato ai servizi sociali del Comune competente il passaggio in giudicato della sentenza in questione» quali, su richiesta della difesa, risalente al 4 giugno 2022, hanno riscontrato che non era possibile, allo stato, adibire a lavori socialmente utili il condannato, segnalando l’opportunità di rivolgersi ad altro ente.
Si sottolinea, poi, che il Pubblico ministero è l’organo che cura l’esecuzione e che ha il compito di far eseguire la pena sostitutiva e, eventualmente, sottoporre al giudice le modifiche delle modalità di esecuzione ove queste, per esigenze dell’ente incaricato, non siano attuabili.
Dunque, si censura il provvedimento, tenuto conto che il Giudice dell’esecuzione, prima di procedere alla revoca, avrebbe dovuto provvedere alle notifiche del provvedimento senza porre a carico dell’interessato le conseguenze dell’inerzia delle istituzioni preposte.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha fatto pervenire richieste scritte con le quali ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1.Dall’esame degli atti trasmessi non si ricava che l’incidente di esecuzione sia stato preceduto da notifica della sentenza di applicazione di pena da parte del Pubblico ministero all’Ufficio presso il quale i lavori andavano espletati.
In ogni caso, il Collegio intende dare continuità al principio di diritt richiamato dal ricorrente e dal Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta, secondo il quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, è one dell’autorità giudiziaria – e non del condannato – l’avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa individuata (Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, dep. 2021, ricorrente COGNOME).
In applicazione del principio la Corte di legittimità ha annullato con rinvio l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva revocato la sanzione sostitutiva sulla base della sola inerzia del condannato, senza verificare se il pubblico ministero avesse avviato la fase esecutiva con la notifica all’interessato dell’ordine d esecuzione e la contestuale ingiunzione ad attenersi a quanto prescritto in sentenza.
L’ordinanza impugnata non rende conto di eventuali verifiche circa l’adozione, da parte del Pubblico ministero, delle necessarie iniziative per portare in esecuzione la sanzione sostitutiva, anzi il Giudice dell’esecuzione muove dal presupposto che il dedotto inadempimento del condannato fosse provato dall’attestazione del responsabile del Comune di Castrovillari di mancata presentazione nell’Ufficio di esecuzione del lavoro che, peraltro, rende conto che “non risulta pervenuto a questo Servizio alcun atto afferente la pena sostitutiva”.
Così opinandol il giudice dell’esecuzione ha trascurato di considerare la configurazione normativa dell’istituto che demanda al giudice della cognizione il potere di applicare la sanzione sostitutiva e di individuarne e determinarne le modalità esecutive, senza oneri di sorta in capo al condannato, il quale può sollecitare il potere del giudice all’assunzione di tale decisione o non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad attivarsi per indicare l’ente o la struttura presso cui svolgere il lavoro pubblica utilità (tra le altre, Sez. 1, n. 53684 del 4/5/2016, COGNOME, Rv. 268551; Sez. 4, n. 20043 del 5/3/2015, Torregrossa, Rv. 263890; Sez. 4, n. 35278 del 16/7/2014, COGNOME, Rv. 261569; Sez. 4, n. 15563 del 15/3/2013, COGNOME, Rv. 255524).
Parimenti sull’obbligato non grava l’onere di avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell’attività individuata.
Nel vigente sistema processuale l’atto di impulso alla procedura esecutiva è di competenza del pubblico ministero.
È, infatti, il Pubblico ministero l’organo competente a curare l’esecuzione di tutti i provvedimenti di condanna (art. 655 cod. proc. pen.), delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata (art. 661 cod. proc. pen.), della pena
sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (art. 5 decreto del Ministero della giustizia 26 marzo 2001, “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, comma 6”), formulando al giudice, ai sensi dell’art. 44, d.lgs. cit., le richieste modifica delle modalità di esecuzione in caso in cui l’amministrazione, l’organizzazione o l’ente presso il quale si debba svolgere l’attività non sia più convenzionato o abbia cessato l’operatività, nonché di incaricare l’Autorità di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di verificare la regolare prestazione del lavoro.
La sequenza procedimentale che muove dalla sentenza di condanna e giunge all’inizio della prestazione dell’attività lavorativa è, poi, individua dettagliatamente disciplinata dal d.lgs. n. 274/2000 che, all’art. 43 (“Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità”) stabilisce che la sentenza penale irrevocabile è trasmessa per estratto, a cura della Cancelleria, al Pubblico ministero che, emesso l’ordine di esecuzione, lo trasmette, unitamente all’estratto della sentenza di condanna contenente le modalità di esecuzione della pena, all’ufficio di sicurezza del Comune in cui il condannato risiede o, in mancanza, al comando dell’RAGIONE_SOCIALE territorialniente competente.
L ‘organo di polizia, appena ricevuto il provvedimento, ne consegna copia al condannato, ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute.
1.2.Alla stregua di tali disposizioni e del richiamo contenuto nell’art. 186-bis C.d.S. alle disposizioni dettate nell’ambito della disciplina della competenza penale del giudice di pace, quanto alla determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione del lavoro di pubblica utilità, va data continuità all’indiriz giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in caso di mancata comunicazione di un termine entro il quale procedervi, il condannato non è tenuto “ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell’attività individuata” (Sez. 1, n. 35855 del 18/6/2015, COGNOME, Rv. 264546; in termini, Sez. 1, n. 44532 del 26/9/2019, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 48718 del 15/10/2019, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 7172 del 13/1/2016, COGNOME, Rv. 266618).
1.3.Ciò premesso il Collegio osserva che, nel caso di specie, il Giudice dell’esecuzione non rende conto dello svolgimento delle attività spettanti al competente Ufficio di Procura, necessarie ad avviare la fase di esecuzione della sanzione sostitutiva, non essendo rispondente né alla disciplina specifica dell’istituto né, in generale, ai principi di esecuzione del giudicato penale, l’onere dell’obbligato di promuovere l’esecuzione.
Anzi, il provvedimento impugnato dà atto che, presso i servizi sociali del Comune indicato nella sentenza, nessun atto (n.d.r. evidentemente, quindi, anche la notifica) relativo all’espletamento di lavori di pubblica utilità era giunto, già alla d del 26 giugno 2018, data della nota di cui il Giudice dell’esecuzione rende conto.
Dunque, tale dato accompagnato dalla mancanza in attiOi prova della notific della sentenza al Comune ) t, nonché di ogni riferimento alla notifica all’interessa dell’ordine di esecuzione con contestuale ingiunzione di attenersi a quan sentenza prescritto, impone l’annullamento del provvedimento in esame, perché h sanzionato il condannato con la revoca della misura sostitutiva per la man prestazione del lavoro di pubblica utilità soltanto rimarcandone la (presunta) in non incombendo allo stesso l’onere di avviare il procedimento finalizzato svolgimento dell’attività lavorativa individuata.
2.Consegue a quanto sin qui esposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Castrovillari, Ufficio Giudice per le indagini preliminari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale Castrovillari – Ufficio Gip.
Così deciso il 16 giugno 2023
Il Consigliere estensore esidente