Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33391 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33391 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SULMONA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/06/2023 del GIP TRIBUNALE di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 101/2021 del 12 maggio 2021, il G.I.P. del Tribunale di L’Aquila applicava, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a NOME COGNOME la pena sostitutiva di 58 giorni di lavori di pubblica utilità in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, commi 2, lett b), e 2 -sexies del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
In seguito, l’interessato presentava istanza di estinzione del reato per esito positivo dei lavori di pubblica utilità.
Con l’ordinanza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di L’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza e disponeva la revoca della pena sostitutiva inflitta, con ripristino di quella sostituita (pari a 54 giorni di arr 1.000,00 euro di ammenda), oltre che della sanzione amministrativa già disposta (sospensione della patente di guida per la durata di un anno).
A ragione della decisione, rilevava: a) che il COGNOME aveva svolto il lavoro di pubblica utilità prescritto per soli 29 giorni, a fronte dei 58 statuiti sentenza di applicazione della pena, peraltro presso un ente diverso da quello indicato; b) che il condanNOME non aveva completato i suddetti lavori; c) che nella relazione UEPE si reputava erroneamente adempiuto quanto prescritto in sentenza, pur dandosi atto dell’espletamento dei lavori di pubblica utilità per soli 29 giorni, in luogo dei 58 statuiti.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti due motivi.
2.1. Con il primo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 186, comma 9 -bis, Codice della strada e 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Sulla premessa che, ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro, si contesta al giudice dell’esecuzione l’errore di non aver considerato che il condanNOME, nei 29 giorni di lavoro di pubblica utilità documentati, aveva prestato la propria attività per 4 ore al giorno, sicché egli, complessivamente, aveva prestato 116 ore di lavoro, corrispondenti a 58 giorni e non a 29.
Tanto ciò era vero, che l’UEPE di L’Aquila, nella comunicazione inviata il 2 febbraio 2023 al giudice dell’esecuzione, aveva fatto richiesta, sulla base del corretto computo dei giorni (e delle ore) lavorati, di voler rivalutare la regolari degli adempimenti dovuti da parte dell’interessato.
Né la circostanza del cambiamento dell’ente rispetto a quello indicato in sentenza, stigmatizzata dal giudice di merito, avrebbe inciso sulla sostanza del provvedimento, poiché l’UEPE di Roma aveva richiesto autorizzazione al G.I.P. del
Tribunale di L’Aquila per far sì che il COGNOME potesse svolgere il lavoro di pubblica utilità presso l’associazione “RAGIONE_SOCIALE” in Scanno.
2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 186, comma 9-bis, Codice della strada e 58 d.lgs. n. 274 del 2000.
Si rimprovera al RAGIONE_SOCIALE di L’Aquila di avere erroneamente ripristiNOME la pena originaria di 54 giorni di arresto e 1.000,00 euro di ammenda, senza operare alcuna diminuzione in proporzione al lavoro di pubblica utilità già svolto dal ricorrente.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in entrambi i suoi motivi.
Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che la previsione dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, secondo cui il lavoro di pubblica utilità deve avere una durata corrispondente a quella della pena detentiva irrogata e della pena pecuniaria convertita, ragguagliando l’importo di 250,00 euro a un giorno di lavoro di pubblica utilità, introduce una deroga all’art. 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui afferma: «In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità».
2.1. Tale deroga, però, riguarda la sola parte relativa alla previsione della durata edittale della pena del lavoro di pubblica utilità, compresa da un minimo di dieci giorni a un massimo di sei mesi.
La disposizione dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, invece, non introduce alcuna deroga al criterio di computo della pena sostitutiva stabilito dall’art. 54, comma 5, del d.gs. n. 274 del 2000, secondo cui un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro; criterio che deve ritenersi ugualmente valevole nell’ipotesi di applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità a seguito di condanna per il reato previsto dall’art. 186 cod. strada
2.2. In questi termini, il sistema derogatorio previsto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, ai fini della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, rispetto al combiNOME disposto degli artt. 54, 55 e 58 del d.lgs. n. 274 del 2000, non coinvolge il criterio generale di computo prescritto dal quinto comma dell’art. 54 dello stesso decreto, al contrario di quanto, di fatto, affermato nel
provvedimento impugNOME, rilevando esclusivamente in relazione alla durata edittale della pena del lavoro di pubblica utilità.
Va, pertanto, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, a tenore del quale: «In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, l’art. 186, comma 9-bis, cod. strada introduce una deroga alla durata edittale della pena del lavoro di pubblica utilità indicata dall’art. 54, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000, ma non anche al criterio di computo della pena stessa sostitutiva stabilito dal comma quinto dello stesso articolo» (cfr. Sez. 1, n. 22167 del 13/05/2015, Corsanti, Rv. 263789 – 01; Sez. 1, n. 64 del 17/10/2013, dep. 2014, P.M. in proc. Piccone, Rv. 258391 – 01).
Parimenti fondato è il secondo motivo di ricorso, coerente con il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell’attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall’art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 27 (Sez. 4, n. 4176 del 28/01/2022, COGNOME, Rv. 282579 – 01; Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 267456 – 01; Sez. 1, n. 42505 del 23/09/2014, COGNOME, Rv. 260131 – 01).
In tali decisioni si sono esplicitate le ragioni, che è opportuno ripercorrere, per le quali si è affermata la non retroattività della revoca.
3.1. Si è osservato, in primo luogo, che entrambi gli artt. 186 e 187 cod. strada operano il richiamo esplicito, in quanto compatibile, all’istituto del lavoro d pubblica utilità come discipliNOME dal d. Igs. n. 274 del 2000, che regola il procedimento davanti al Giudice di pace e prevede il pannello di sanzioni irrogabili per i reati attribuiti alla sua competenza.
In particolare, si è posto in rilievo il disposto dell’art. 58, secondo il qua ad ogni effetto giuridico l’obbligo di permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria.
Già di per sé, si è detto, la norma nel suo tenore testuale indirizza a ritenere che, se l’attività imposta sia stata svolta regolarmente nei termini prescritti per un lasso temporale apprezzabile, quel periodo debba considerarsi quale espiazione di pena equiparata alla detenzione e non possa essere posto nel nulla come mai avvenuto con la riviviscenza della sanzione originaria.
3.1.1. Si sono, poi, ricavate utili indicazioni esegetiche, al riguardo, nella sentenza n. 2 del 2008 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 157 cod. pen., quinto comma, come sostituito dall’art. 6 della legge n. 251 del
2005, sollevate, in riferimento all’art. 3 Cost. quanto al regime di prescrizione applicabile ai reati di competenza del Giudice di pace che siano puniti con la pena della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità; si è rilevato trattarsi di sanzioni applicabili in alternativa ad arresto ed ammenda in base ad un meccanismo di conversione preventivamente ed astrattamente stabilito dal legislatore, il quale, in base alla testuale previsione dell’art. 58, comma 1, d.lgs n. 274 del 2000, ha sancito una equiparazione tra pena sostituita e pena sostitutiva che è “destinata ad operare anche per istituti di carattere sostanziale che non riguardano la fase applicativa della sanzione, come nel caso che si debba stabilire se per un reato di competenza del giudice di pace sia ammesso o non il ricorso all’oblazione”. Si è, dunque, affermato che la disposizione scrutinata, laddove stabilisce che, «per ogni effetto giuridico», le pene dell’obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro socialmente utile si considerano detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, è “norma di natura speciale, cioè appositamente dettata per i reati di competenza del Giudice di pace, sorretta da una ratio unitaria e mirata ad omologare i reati in questione, quando siano per essi previste anche le pene «para-detentive», alla generalità dei reati puniti con pene detentive. Tale criterio di ragguaglio è posto senza distinzioni, per tutti i casi in cui l’applicabilità di una norma o di un istituto dipende dalla durat dalla specie della pena”.
Si è ritenuto, nelle decisioni di legittimità richiamate, che tali riflessi rafforzino l’opinione secondo la quale la limitazione della libertà personale subita da chi abbia espletato attività lavorativa nell’interesse della collettività costitui per l’ordinamento sanzione detentiva espiata e non misura alternativa alla carcerazione secondo la disciplina dettata per gli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario.
3.1.2. Si è posta, inoltre, in rilievo, sul piano sistematico, la disposizione dell’art. 66 della legge di depenalizzazione n. 689 del 1981, la quale stabilisce che quando sia violata solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata “la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituita”; trattandosi di limitazioni della libertà personale, applicate sostituzione di pene detentive brevi, la previsione della loro conversione per il futuro e quindi con effetti “ex nunc” nella sanzione originaria sostituita autorizza a ritenere che anche nel caso delle pene “para-detentive”, come il lavoro di pubblica utilità, quando la loro attuazione sia avvenuta in concreto almeno per un periodo successivo all’applicazione, il ripristino non operi retroattivamente.
La condivisa caratteristica di sanzione applicata in sostituzione di altra e la previsione della conversione nella sanzione sostituita, si è chiarito, depongono per
un’identità di effetti, almeno nel caso in cui il condanNOME si sia sottoposto all svolgimento del lavoro per parte delle ore prescritte.
Del resto, anche la previsione dell’art. 72 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che la revoca della pena sostitutiva a fronte dell’intervento di eventi pi gravi della trasgressione di una singola prescrizione, ossia di una delle condanne previste dall’art. 59 o della condanna a pena detentiva per fatto di reato commesso successivamente alla sostituzione, avvenga “per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell’art. 66”, ossia sempre con effetti da prodursi per il futuro.
3.1.3. A tali considerazioni, i citati arresti opinano che debba accompagnarsi quella ulteriore, secondo la quale lo stesso testo legislativo appronta delle conseguenze sanzioNOMErie in caso di violazione degli obblighi relativi al lavoro di pubblica utilità, in quanto all’art. 56 si dispone ch condanNOME che senza giusto motivo si allontana dai luoghi in cui è obbligato a rimanere o che non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità, o che lo abbandona, è punito con la reclusione fino ad un anno”, incriminando come delitto la mancata prestazione o l’abbandono del luogo di svolgimento dell’attività.
Siffatte previsioni, si è notato, e la natura giuridica dell’istituto del lav di pubblica utilità quale pena, avente un contenuto afflittivo perché limitativo della libertà personale, imponendo la prestazione di attività lavorativa gratuita in condizioni e con obblighi prestabiliti da rispettare, inducono ad una lettura coordinata dell’art. 56 col disposto degli artt. 186 e 187 cod. strada, dal momento che l’irrogazione di sanzione detentiva per l’infrazione all’obbligo di prestare i lavoro che intervenga dopo un periodo di regolare esecuzione e la revoca “ex tunc” dell’ammissione al lavoro di pubblica utilità con l’applicazione della pena in precedenza sostituita danno luogo ad una gravosa duplicazione punitiva.
In altri termini, il comportamento del condanNOME inadempiente che non si sia del tutto sottratto all’esecuzione dell’attività impostagli a titolo di sanzi para-detentiva, ma ne abbia violato gli obblighi dopo una prima fase esecutiva caratterizzata da svolgimento regolare, susciterebbe una duplice reazione dell’ordinamento, costituita, da un lato, dalla sanzione penale per il reato commesso ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 274 del 2000 e, dall’altro, dal prolungamento della durata della pena originaria sostituita per effetto della revoca.
Per evitare tale irragionevole inasprimento punitivo, che pone nel nulla il pur corretto comportamento esecutivo tenuto, seppur temporalmente limitato, e che finirebbe per contrastare con la finalità rieducativa dell’imputato, cui anche il lavoro di pubblica utilità tende, deve, quindi, ribadirsi il seguente condivis principio di diritto: «L’inosservanza degli obblighi inerenti il lavoro di pubbli utilità può comportarne la revoca, ma l’adozione di tale provvedimento impone al
giudice, quanto agli effetti della revoca stessa, di tener conto del periodo d espletato sin al momento della commessa trasgressione e, previa effettuazione del ragguaglio dei giorni di lavoro non prestato con la pena detentiva sost secondo i criteri di cui al d.lgs. n. 274 del 2000, art. 58, di scomputar restante pena ancora da eseguire nelle forme ordinarie».
3.2. Il provvedimento in verifica non si è attenuto neppure agli illust cr teri interpretativi, oltre a quelli di computo della pena sostitutiva, poic via automatica, disposto ia revoca retroattiva della pena sostitutiva condo:Te alcuna indagine in me7ito ai complessivi comportamenti tenuti da ricorrente, alla individuazione temporale delie violazioni compiute e alla incidenza sul periodo di esecuzione della sanzione sostitutiva, con ciò incorr in violazione di legge.
Per le esposte considerazioni, l’ordinanza impugnata deve esser annullata, con rinvio al del Tribunale di L’Aquila affinché riesamini l’i -formuiata da NOME COGNOME applicando il primo dei principi di diritto sopra richiamati e tenendo’ conseguentemente, conto che, ai fini del compu delia durata della pena od l lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, cornma bis, cod. strada, ciascuna prestazione di due ore di lavoro corrispond prestazione di un giorno intero di lavoro ci pubblica utilità.
Solo nel caso in cui il giudice del rinvio confermasse la già disposta re cella sanzione sostiwtiva, dovrà essere fatta applicazione del secondo dei pri di d i ritto enunciati, tenendosi conto dei periodo di lavoro espletato si coomento della commessa trasgressione.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugNOME con rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. oel Tribunale di L’Aquila.
Così deciso in Roma, 12 apriie 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente