Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14433 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14433 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME, nato a Consoleto il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 19/09/2023 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni formulate dal P.M., nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, difensori di NOME COGNOME sottoposto a regime detentivo ai sensi di cui all’art. 41-bis ord. pen., ricorrono per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Roma ha rigettato la richies autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, nella specie portavitto o inserv articolata dal condannato.
Con un unico motivo, proposto per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 33 RAGIONE_SOCIALEa circolare D.A.P. 3676/6126 del 02 ottobre 2017, in relazione agli artt. 15 e 20 legge n. 354 del 26 luglio 1 e 4 Cost., e per vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. p 111, comma 6, Cost., lamenta che, in assenza di attività istruttoria, i giudici di merit rigettare l’istanza:
hanno valutato la pericolosità del detenuto, limitandosi a riportare il contenuto del d ministeriale applicativo del regime detentivo differenziato e a indicare, quali motivi di r le ragioni per le quali l’COGNOME è sottoposto al tale regime e, pertanto, al di comunicazione tra diversi gruppi di socialità, senza considerare che, in linea con qua previsto dall’art. 4 Cost., l’art. 15 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 354 del 1975 individua il lavo strumento di rieducazione del condannato, sicché il divieto stesso non può assurgere a sbarramento del diritto;
non hanno considerato che, in linea con le indicazioni contenute nella circolare del D.A.P 3676/6126 del 02 ottobre 2017, i soggetti sottoposti al regime carcerario di cui all’art. ord. pen. non sono esclusi dal lavoro e che, invece, per gli stessi, fermo il divi comunicazione con gli altri detenuti, è prevista la possibilità di svolgere solo alcune mans nella specie portavitto o inserviente, sotto il controllo degli agenti di polizia penitenziar
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Sulla premessa che, con la circolare del 2 ottobre 2017, n. 3676/616, il RAGIONE_SOCIALE è intervenuto a disciplinare l’organizzazione del perime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen., prevedendo all’art. 33 l’accesso del d all’attività lavorativa, i giudici di merito hanno evidenziato come dalla lettura coordinat normativa in materia si evinca che l’inserimento del detenuto nel circuito lavorativo rich una preventiva verifica in concreto RAGIONE_SOCIALEo spessore criminale del singolo soggetto.
Nell’ordinanza in verifica, con motivazione logica e completa, il Tribunale di Roma, dopo a indicato le ragioni poste a sostegno RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata – che ha individuato nel circostanza che NOME COGNOME: era stato «”reggente” in “diarchia” di un locale di n’drangh costruito nella capitale» in epoca in cui era sottoposto alla misura di prevenzione d sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; per ragioni anagrafiche, aveva sostituit
NOMENOME storico boss RAGIONE_SOCIALEa n’drangheta; aveva mantenuto legami con altre organizzazioni criminali, divenendo «dominus assoluto» degli investimenti nel settore RAGIONE_SOCIALEe attiv commerciali nella capitale – ha spiegato che il tipo di mansioni (portavitto o inserviente quali adibire il detenuto non avrebbero garantito il mantenimento «RAGIONE_SOCIALEo speciale livello di sicurezza in essere», richiesto dal regime differenziato, in ragione del «tasso di contatt una varietà di detenuti», risolvendosi in attività incompatibili con quelle limitazio previste per qualsiasi detenuto sottoposto al regime speciale, si palesano ancor più incisive caso di «un esponente di assoluto spicco di organizzazione criminale di stampo mafioso» quale è l’COGNOME.
Sono queste argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta, nel tentativo di otte un’inammissibile rivalutazione in fatto RAGIONE_SOCIALEa regiudicanda.
Dalle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e al versamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processua e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 26/01/2024.