Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1718 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1718 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 06/10/1990
avverso l’ordinanza del 30/07/2024 del Tribunale di Ancona udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Ancona, Sezione per il riesame, con ordinanza del 30 luglio 2024 ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza con la quale il 6 luglio 2024 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Fermo ha respinto l’istanza presentata da NOME COGNOMEgià condannata alla pena di anni otto e mesi due di reclusione in relazione al reato di tentato omicidio aggravatodi essere autorizzata ad allontanarsi dalla propria abitazione, dove è ristretta in esecuzione della misura degli arresti domiciliari, per svolgere attività lavorativa.
Nel provvedimento impugnato il Tribunale ha ritenuto che nel caso di specie non sia dimostrato lo stato di indigenza e che, comunque, il fatto sia grave e le modalità richieste, allontanarsi per molte ore al giorno in orari da comunicare di volta in volta in quanto si tratta di un’attività presso un bar da svolgere a volte di mattina e a volte di pomeriggio, non siano in sostanza idonee a tutelare le esigenze di controllo e sicurezza.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione di specifici e determinati elementi indicati dalla difesa in ordine allo stato di indigenza e alla mancanza di pericolo di reiterazione delle condotte criminose. Nello specifico la ricorrente rileva, quanto allo stato di indigenza, che non è corretto considerare le condizioni familiari generali ma si deve tenere conto solo di quelle personali e, quanto al pericolo di recidiva, che questo è da considerarsi affievolito e che sul punto il Tribunale non ha spiegato per quale ragione l’attività lavorativa sarebbe incompatibile con la salvaguardia dell’esigenza cautelare indicata.
In data 8 ottobre 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione di specifici e determinati elementi indicati dalla difesa in ordine allo stato di indigenza e alla mancanza di pericolo di reiterazione delle condotte criminose.
La doglianza è infondata.
Il giudice del riesame facendo corretto e puntuale riferimento ai principi da ultimo esposti nella sentenza Sez. 3, n. 13842 de1111/1/2024, Surian, n.m. ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione.
Come da ultimo ribadito in tale pronuncia, la concessione dell’autorizzazione a recarsi al lavoro non si configura come un diritto del detenuto agli arresti
domiciliari e la valutazione sul punto deve prendere le mosse dalla condizione di assoluta indigenza ed essere improntata a particolare rigore, ciò in quanto l’apprezzamento non può prescindere dalla considerazione della compatibilità dell’attività lavorativa proposta alle esigenze cautelari poste alla base della misura stessa, la quale costituisce pur sempre una forma di custodia cautelare.
Sotto tale profilo, pertanto, il giudice deve valutare se l’attività lavorati richiesta e gli orari per questa prevista comportano un protratto allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari o spostamenti continui tali vanificare la possibilità di sottoporre la persona ai controlli necessari a fin cautelari (Sez. 5, n. 27971 del 01/07/2020, G., Rv. 279532; Sez. 6, n.”12337 del 25/02/2008, Rv. 239316 – 01).
Tale apprezzamento è, però, logicamente successivo allo scrutinio dell’esistenza della condizione di ammissibilità della istanza, rappresentata come visto – da una situazione di assoluta indigenza del richiedente. Situazione questa che deve essere valutata, stante l’eccezionalità della previsione, secondo criteri di particolare rigore, che non possono però spingersi sino a pretendere una sorta di prova legale della condizione di innpossidenza del nucleo familiare dell’indagato, pur essendo legittimo rifiutare l’autorizzazione in assenza di qualsiasi documentazione che dimostri lo stato economico prospettato (Sez. 3, n. 13842 de1111/1/2024, Surian, n.m.; Sez. 2, n. 53646 del 22/09/2016, COGNOME, Rv. 268852 – 01).
2.2. Nel caso di specie il Tribunale si è coerentemente conformata ai principi indicati.
La motivazione, facendo riferimento alla situazione complessiva e alla possibilità di ricorrere ai familiari e all’assenza, comunque, di una necessità qualificabile come assoluta, ha dato conto della insussistenza del presupposto preliminare per la concessione dell’autorizzazione costituito dallo stato di indigenza.
Ciò anche evidenziando, con il rinvio alla gravità del reato, alle difficoltà di controllo determinata dal lungo periodo di permanenza fuori casa e alla variabilità dell’orario di lavoro, la sostanziale incompatibilità dello svolgimento dell’attività lavorativa richiesta con le esigenze di controllo e sicurezza allo stat ancora sussistenti.
Senza, d’altro canto, che possano assumere specifico e concreto rilievo gli elementi evidenziati nella memoria della difesa, pure adeguatamente considerati rilevando che ai fini dello stato di assoluta indigenza si deve fare riferimento alla situazione complessiva, cioè anche ai redditi di altri componenti della famiglia, e non solo a quella personale dell’imputata (così anche Sez. 6, n. 1200 del 04/12/2023, dep. 2024, Tahiri, Rv. 285885 – 01).
4
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22 ottobre 2024
Il Consigli e estensore
Il Presidente