Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10427 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10427 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 21/04/1959
avverso l’ordinanza del 03/09/2024 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettato l’appello proposto da COGNOME COGNOME, ex art. 310 cod. proc. pen., indagato per i r cui agli artt. 452 quaterdecies, 452 quater e 452 nonies cod. pen., e destinatario della mi degli arresti domiciliari, volto a richiedere l’ autorizzazione allo svolgimento dell lavorativa presso una impresa artigiana di costruzioni edili in orario compreso tra le ore 7 le ore 16,30 di ogni giorno della settimana, escluso il sabato.
Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione COGNOME NOME, affidando il ricor ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione. Il giu a quo ha rigettato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’attività lavorativa, i la ditta che ha manifestato la disponibilità all’assunzione del COGNOME quale dipendente oper campo dell’edilizia, considerato che al COGNOME sono contestati provvisoriamente reati di i trattamento di rifiuti speciali risultanti dall’esecuzione di attività edilizia, che venivano presso il INDIRIZZO.
Evidenzia tuttavia il ricorrente che i reati a lui contestati sono stati commessi attr mezzi di proprietà di un’azienda di cui erano titolari i figli, azienda che si occupava di trat di rifiuti, e che, diversamente, l’oggetto sociale della ditta presso la quale avrebbe svolgere attività lavorativa concerne attività edilizia, e non rifiuti. Peraltro, il ri integrazione della richiesta, aveva allegato le proprie dichiarazioni reddituali e i bilan società che avrebbe provveduto all’assunzione al fine di consentire una verifica più incisiva.
Né l’istanza poteva ritenersi generica, posto che nell’avanzare la dichiarazione disponibilità all’assunzione, la ditta si era obbligata a comunicare di volta in volta il luo il COGNOME avrebbe svolto attività lavorativa, scongiurando così il pericolo di reiterazione d Ne segue che il diniego è illogico e in contrasto con gli accertamenti effettuati dai giudici
Il giudice non ha neppure adeguatamente considerato lo stato di assoluta indigenza del ricorrente, che prescinde dalla possibilità di trovare supporto attraverso associazioni co assistenziali o quella di porre in vendita delle automobili di proprietà, trovandosi il rico stato di arresti domiciliari.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, in udienza, ha chiesto dichiarars l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. 1. Il ricorso è inammissibile.
2. In caso di applicazione della misura degli arresti domiciliari, l’art. 284, comma 3, proc. pen. prevede che il sottoposto, il quale non possa altrimenti provvedere alle indispensabili esigenze di vita o che versi in una situazione di assoluta indigenza, può es autorizzato dal giudice ad assentarsi, nel corso della giornata, dal luogo di arresto, per il strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare attivit lavorativa. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione da compiere ai fini concessione della predetta autorizzazione, deve essere improntata a criteri di particolare rig Ciò vale, innanzitutto, per la situazione di “assoluta indigenza”, la quale non può, nondim identificarsi con una condizione di “totale impossidenza”, tale da non consentire neppure soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni redditual soggetto non gli consentano, in assenza dei proventi dell’attività lavorativa per il cui svolg è chiesta l’autorizzazione, di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzio necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia da lui dipendenti (ex plurimis Sez. 24995 del 13/2/2018, Osnnani, Rv. 273205; n. 53646 del 22/9/2016, COGNOME, Rv. 268852). Ma vale, anche, per quanto qui di rilievo, sia rispetto alla compatibilità dell’attività l proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva (Sez. 2, n. 2 9 del 17/2/2015, Prago, Rv. 263237; Sez. 6, n. 12337 del 25/2/2008, Presta, Rv. 239316; Sez. 1, n. 103 del 1/12/2006, COGNOME, Rv. 235341; Sez. 4, n. 45113 del 15/3/2005, Haris, Rv 232820). Ciò in quanto la concessione dell’autorizzazione a recarsi al lavoro non si config come un diritto del detenuto agli arresti domiciliari, atteso che consentire lo svolgimen determinate attività lavorative attraverso continui spostamenti, difficilmente control finirebbe per snaturare il regime della custodia domestica (Sez. 3, n. 3472 del 20/12/2012, de 2013, COGNOME, Rv. 254428; Sez. 1, n. 103 del 1/12/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235341).
3. Nel caso in esame, il giudice a quo ha illustrato, in maniera puntuale e logicamen congrua, le ragioni per le quali l’attività lavorativa allegata non poteva essere autor evidenziando che l’impiego lavorativo del ricorrente nel medesimo settore dell’edili fornirebbe allo stesso un’immediata occasione di recidivanza, profilandosi il pericolo attu concreto di reiterazione criminosa, considerato che il COGNOME è gravato da plurimi preced penali, anche specifici (partecipazione ad associazione di stampo mafioso, reati contr patrimonio, e gestione non autorizzata di rifiuti), e che era stato in passato destinatario provvedimento di confisca che aveva riguardato la società RAGIONE_SOCIALE, poi sostituita d società RAGIONE_SOCIALE tramite la quale aveva commesso i reati costituenti titolo cau Pertanto, il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto che l’autorizzazione a svolgere att lavorativa proprio nel campo dell’edilizia, con facoltà di allontanarsi dal domicilio per n (quindi gran parte della giornata) svuoterebbe l’efficacia del presidio cautelare e costitu un’occasione di reiterazione del reato, stante la perdurante pericolosità sociale dell’inda essendo ancora particolarmente intenso il pericolo di reiterazione di ulteriori reati.
Oltre alle considerazioni che precedono, il giudice a quo si è altresì soffermato sul profilo relativo alla condizione di “assoluta indigenza” escludendone la sussistenza, essendo emersa l
proprietà da parte del ricorrente di beni mobili non registrati (precisamente, tre autovet che potrebbero essere ceduti a terzi.
Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed adere linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento.
Il ricorso NOME deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assen di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 23/01/2025
Il consigliere estensore